Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31363 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31363 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a PINEROLO il 13/10/1975
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 7 novembre 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cuneo del 25 gennaio 2023 con cui COGNOME COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali e vizio di motivazione in ordine all’omesso avviso al conducente, richiesto di sottoporsi all'”alcoltest”, della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Ed infatti, essendo stata contestata l’ipotesi criminosa di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, assume troncante rilievo il principio, cui questo Collegio intende dare continuità applicativa, per cui l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell'”alcoltest” non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta al indagini (così, tra le altre, Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, COGNOME, Rv. 281745-01; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, COGNOME, Rv. 281072-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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