Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35546 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35546 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su tre motivi deducenti violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione, di seguito enunciati e congiuntamente considerati nei limiti necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con il primo motivo si deduce l’errore nell’aver ritenuto responsabile l’imputato per l’ascritta fattispecie senza l’analisi delle circostanze soggettive determinanti il rifiuto e in assenza di Considerazione alcuna circa l’effettiva idoneità del comportamento dell’imputato a mettere in pericolo la pubblica incolumità. In particolare, non sarebbe stato accertato alcun segno obiettivo di alterazione psicofisica per l’uso di bevande alcooliche. Nonostante l’assenza di precedenti specifici, la condotta collaborativa del prevenuto, la sua giovane età e le condizioni di disagio dello stesso, i giudici di merito avrebbero escluso la particolare tenuità del fatto in assenza di una valutazione complessa di tutte le circostanze del caso concreto (come dedotto nel secondo motivo). Parimenti dicasi quanto alla ritenuta sussistenza delle attenuanti generiche, nonostante l’assenza di pericolosità sociale del prevenuto, il percorso riabilitativo, la sua condotta collaborativa e il di lui stato di disag soggettivo.
Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (diffusamente esplicitati a pag. 2 della sentenza impugnata), le censure, anche laddove prospettate come rivolte alla specifica motivazione di secondo grado, sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 2 e ss.). Trattasi dunque di censure da considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti, e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
A quanto innanzi, di per sé fondante l’inammissibilità dell’impugnazione, si aggiunge l’ulteriore e autonomo profilo d’inammissibilità delle censure in forza del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (sul GLYPH contenuto GLYPH essenziale GLYPH dell’atto GLYPH d’impugnazione GLYPH si GLYPH vedano, GLYPH per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).
4.1. Diversamente da quanto dedotto, la Corte territoriale, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», ha fatto perno sulle circostanze di contesto dell’opposto rifiuto e sulle condizioni legittimanti la richiesta di sottoposizione agli accertamenti. Il riferimento è, in particolare, alla valorizzazione delle circostanze fattuali per cui l’imputato, dop aver cagionato in via autonoma un sinistro stradale in conseguenza del quale è stato soccorso in loco dall’ambulanza, si è allontanato dal luogo del sinistro nonostante l’intervento delle forze dell’ordine e, successivamente, rintracciato, ha opposto il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, pur in presenza di segni sintomatici dell’ebbrezza (alito vinoso, difficoltà nella deambulazione, linguaggio sconnesso e comportamento aggressivo).
4.2. Parimenti dicasi quanto alla ritenuta esclusione della particolare tenuità del fatto, avendo la Corte territoriale esplicitato i molteplici elementi valutativi sottesi al relativo giudizio, con particolare riferimento al grave sfondo fattuale in
cui la condotta di rifiuto di è iscritta, provocato dallo stesso prevenuto, e al relativo impatto pregiudizievole per il bene tutelato.
Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, i giudici di merito hanno considerato le circostanze per cui l’imputato, evidenziante i detti segni dell’alterazione psicofisica per l’uso di bevande alcooliche, dopo aver provocato un incidente stradale tale da richiedere l’intervento dei soccorsi a lui stesso diretti, si è allontanato dai luoghi, costringendo le forze dell’ordine a effettuare ricerche. È stata altresì valorizzata l’assenza di un contegno collaborativo anche in seguito all’avvenuto suo rintraccio, avendo l’imputato tenuto in comportamento aggressivo per poi rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti dopo aver inizialmente manifestato la sua disponibilità.
Peraltro, motivando nei termini di cui innanzi, i giudici di merito mostrano corretta applicazione del principio governante la materia e declinato dalla Suprema Corte con specifico riferimento ai rapporti tra art. 131-bis cod. pen. e fattispecie di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, con cui il ricorrente sostanzialmente non si confronta con motivo che, quindi, sotto tale profilo si mostra anche manifestamente infondato. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, applicabile a ogni fattispecie criminosa, è difatti compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, posto che, accertata la situazione pericolosa e dunque l’offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, come avvenuto nella specie, alla stregua della manifestazione del reato e al solo fine della valutazione della gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato, chiaramente esplicitato dall’iter logico-giuridico sotteso alla sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccinniglio, Rv. 266595 – 01).
4.3. Non confronta il suo dire con il fondamento della sentenza impugnata anche la censura che si appunta sull’esclusione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, la Corte territoriale valorizza in termini negativi tanto il descritto comportamento caratterizzante la situazione di contesto del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti quanto la condotta di vita anteatta del prevenuto, in quanto soggetto gravato da precedenti penali, dei quali uno anche specifico.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell’evidenziata causa d’inammissibilità).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2025 Il C sigli e ste ‘sore
Il Presidente