Rifiuto Alcoltest: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il rifiuto alcoltest è un reato che genera un ampio contenzioso giudiziario. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Cuneo per il reato previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada, ovvero per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. La Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma, modificava la sanzione amministrativa accessoria, sostituendo la revoca della patente con una sospensione di due anni, ma confermava nel resto la sentenza di condanna.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi principali:
1. Una presunta violazione di legge derivante dalla contemporanea contestazione, da parte della polizia giudiziaria, del reato di rifiuto e della violazione amministrativa di guida in stato di ebbrezza (ipotesi meno grave).
2. Un vizio di motivazione riguardo la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
3. Un vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per il trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, giudicando l’impugnazione non meritevole di essere esaminata. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni: la reiterazione dei motivi di ricorso
Il cuore della decisione risiede nella natura dei motivi presentati. La Cassazione ha rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso erano meramente “reiterativi” o “riproduttivi” di censure già vagliate e respinte dalla Corte d’Appello con un percorso argomentativo logico e coerente.
In particolare:
– Sul primo motivo, la Corte ha sottolineato che, ai fini del reato contestato, ciò che rileva è unicamente il rifiuto dell’imputato di sottoporsi al test. L’eventuale incoerenza della polizia nel contestare anche un illecito amministrativo è stata giudicata irrilevante.
– Sul secondo e terzo motivo, la Corte ha constatato che l’appellante non aveva contrapposto argomentazioni valide e specifiche alla motivazione della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre le stesse doglianze in modo generico.
Questo approccio evidenzia un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse obiezioni, senza attaccare specificamente la logica della decisione di secondo grado, è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza sul rifiuto alcoltest
L’ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che per integrare il reato di rifiuto alcoltest, è sufficiente la semplice opposizione all’accertamento, a prescindere da altre contestazioni amministrative. In secondo luogo, essa serve da monito per la redazione dei ricorsi in Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza d’appello, ma è necessario articolare critiche precise, nuove e pertinenti che mettano in luce specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione del giudice precedente. In assenza di tali elementi, il ricorso si risolve in un’azione infruttuosa e costosa.
Se la polizia contesta sia il reato di rifiuto dell’alcoltest sia la violazione amministrativa di guida in stato di ebbrezza, il procedimento penale è nullo?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’eventuale incoerenza nella contestazione di un illecito amministrativo è irrilevante ai fini della configurazione del reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento con etilometro. Ciò che conta è il rifiuto stesso.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione semplicemente ripetendo le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello?
No, il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché i motivi erano meramente reiterativi di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione logica e coerente. Per essere ammissibile, un ricorso deve presentare nuove e valide ragioni di fatto o di diritto.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8551 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAVIGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 3 marzo 2023, che in parziale riforma della sentenza condanna del Tribunale di Cuneo in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 7 d. 30 aprile 1992 n. 285, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria de sospensione della patente di guida per la durata di anni 2 in luogo della revoca patente e confermato nel resto.
Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge per ave la Corte ritenuto privo di rilievo che la polizia giudiziaria avesse contestato an violazione amministrativa di cui all’art. 186 comma 1 lett. a) CdS, è inammissib in quanto meramente reiterativo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte un percorso argomentativo non illogico. La Corte ha osservato che quel che rileva, fini della integrazione del reato contestato è che l’imputato si sia rifiutato di ad accertamento con etilometro e che a tale fine è irrilevante l’eventuale incoer della contemporanea contestazione dell’illecito amministrativo.
Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è inammiss in quanto meramente riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte argomenti logici e coerenti (pag 4 punto 12).
Rilevato che il terzo motivo con cui censura il vizio di motivazione e la violazi di legge in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generic ed in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto anche e riproduttivo di censúra già vagliata e disattesa con argomentazione coerente cu ricorrente non contrappone alcuna valida ragione di fatto e di diritto, ma proposizioni del tutto generiche.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di eur tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consiglier COGNOMECOGNOMENOME> ensore COGNOMECOGNOME9>
Il Pr idente