Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11610 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11610 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VOGHERA il 10/09/1996
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
llo di Torino ha dria in data 23 evole dei reati di 1992 n. 285 per tato di ebbrezza data 10 marzo 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di app confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessa febbraio 2023 con la quale NOME NOME è stato dichiarato col cui agli artt. 186 / comma 7 / e 187, comma 8, digs. 30 aprile essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento relativo allo alcoolica e all’uso di sostanze stupefacenti (fatto commesso i 2019).
cassazione Corti ura, articolando 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per NOME, tramite il proprio difensOre, munito di apposita pro cinque motivi.
oc.pen. la nullità to per violazione relazione all’art. Con il primo motivo deduce ai sensi dell’art. 606. GLYPH c) ( cod.p della procedura di accertamenti urgenti sulla persona dell’imput degli artt. 354, 356 cod.proc.pen. 114 disp. att. cod.proc.pen. 178 lett. c) cod.proc.pen.
li artt. 354, 356 che non sussiste sore nel caso di Si assume che la sentenza impugnata viola il disposto di cui a cod.proc.pen. e 114 disp. att. cod.proc.pen. laddove ha ritenuto l’obbligo di dare avviso al conducente di farsi assistere dal dife rifiuto di sottoporsi all’accertamento.
cod.proc.pen. la di mancanza di etto motivo già Con il medesimo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 lett. c) violazione degli artt. 62 e 195 cod.proc.pen. inoltre il vizio motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. sul pre dedotto con l’atto di appello.
Si assume che, essendo l’accertamento urgente sulla intrinsecamente irripetibile, il codice prevede la possibilit difensiva e quindi di un sia pur embrionale contraddittorio e la tutte le attività a tal fine compiute non potendosi ripetere l’att ma potendosene solo valutare la regolarità. persona atto dell’assistenza erbalizzazione di ‘OLdibattimento
Ne consegue che é inutilizzabile la testimonianza resa sul punto. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 / lett. c) I , c nullità del giudizio d’appello e della relativa sentenza per violazi lett. c) cod.proc.pen. Si assume che né il decreto di citazione conclusioni del Procuratore generale sono mai state notificate codifensore che non ha pertanto potuto partecipare al giudizio di d.proc. pen. la ne dell’art. 178 a giudizio né le o omunicate al appello.
Con il terzo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 lett. l’apparenza della motivazione in ordine alla credibilità del teste esaro.
Si assume che la motivazione resa dalla Corte territoriale in i appello in ordine all’attendibilità del teste te.
Con il quarto motivo deduce ai sensi dell’art. 606 lett. b) violazione dell’art. 51 cod.pen. sulla legittimità del rifiuto del pr lievo ematico.
Si assume che la Corte territoriale laierroneamente ritenuto c sia applicabile solo nel caso in cui il conducente non sia coinvolt
Con il quinto motivo deduce ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e violazione dell’art. 8 I. n. 689 del 1981 e la mancanza di nnotiv motivo sull’entità della sanzione amministrativa.
2 meramente appare A L’i ) cod.proc.pen. erito al motivo di cod.proc.pen. la e detto principio in un incidente. cod.proc.pen. la zione riguardo al
5i4 Si assume che la motivazione sul punto ig meramente ap inconferenza con la censura proposta che aveva riguardo al cumulo materiale delle sanzioni. arente / stante la ‘applicazione del
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazion conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento s ha rassegnato nza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.
Ad un indirizzo giurisprudenziale secondo cui la mancanza d dell’art. 114 disp. att. cod proc. pen. determina la inconfigura rifiuto, si è infatti contrapposto un successivo orientamento, or mente del quale l’obbligo di dare avviso al conducente dell assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non s rifiuto di sottoporsi all’accertamento ( Sez. 4 -, n. 33594 del 281745; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Rv. 281072; Sez 16/01/2020, Rv. 278579; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Rv. !l’avviso ai sensi ilità del reato di al consolidato, a facoltà di farsi ssiste in caso di 10/02/2021, Rv. 4, n. 4896 del 267877; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014,Rv. 260603). Si è infatti chiarito che l’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att, cod. proc. pen. è previsto nell’ambito oel procedimento volto a verificare lo stato di ebbrezza e che l’eventuale presenz del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell’atto in questio e, in quanto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diri ti della persona sottoposta alle indagini. Il procedimento, in altri termini, è cer amente ìn corso allorquando si registra il rifiuto dell’interessato di sottoporsi ll’alcoltest m questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integr to il fatto reato sanzionato dall’art.186, comma 7, CdS.
Il secondo motivo è del pari infondato.
Quanto al primo profilo, va premesso che nel procedimento citazione del codifensore comporta una nullità a regime inter eccepita prima della deliberazione della sentenza che definis amerale l’omessa edio, la quale va e il grado, senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell’imputato o del codifenso ritualmente citato. (Fattispecie relativa all’omessa notifica dell’avviso di u del giudizio d’appello ad uno dei codifensori dell’imputato (Se:. 6, n. / 23/02/2010, Rv. 246542).
Nel caso di specie, in atti vi è la nomina dell’Avv. NOME COGNOME uale difens fiducia unitamente all’Avv. COGNOME datata 12.6.2023 ma il decr to di citazion appello reca la sola indicazione dell’Avv. COGNOME
Nella specie, trattandosi di un processo trattato, in difett di rich trattazione orale, con il rito cartolare di cui all’art. 23-bis, decreto ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, non pu che farsi applicazione del medesimo principio di diritto, deguandolo a peculiarità del procedimento emergenziale e, pertanto, indivi uando il termi entro cui dedurre la nullità generale a regime intermedio n !la presentazi delle conclusioni scritte, primo – e unico – atto successivo di p rtecipazion Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164-01)
Ebbene dal verbale dell’udienza nel giudizio di appello risul a che non s pervenute conclusioni scritte da parte della difesa dell’imputato.
Sul secondo profilo, occorre ribadire che nel giudizio di appell celebrato co forme previste dall’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancat trasmissione, via telematica, al difensore dell’imputato delle conclusioni del Procura Generale non integra una nullità per violazione del diritto di sifesa, in q per il carattere tassativo delle nullità e per l’assenza di una s ecifica processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle rag difensive. (Fattispecie in cui le conclusioni del Procuratore Gene ale contenev la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, icché, in dif della deduzione di un pregiudizio alle prerogative difensive, la orte ha esc che l’omessa comunicazione avesse prodotto concreto nocumento per il ricorrente) (Sez. 2, n. / 14/11/2023, Rv. 285645).
Nella specie detto pregiudizio non è stato neanche allegato e in ogni cas conclusioni della Procura non recavano nessuno sviluppo argom ntativo ulteriore rispetto alle mere conclusioni.
Il terzo motivo é manifestamente infondato.
La sentenza impugnat4 ha reso un’ampia motivazione circa le ragioni della ritenuta credibilità del teste COGNOME risultando peraltro la valu azione de
una questione tipicamente devoluta all’apprezzamento del giudice di merito e come tale non sindacabile in sede di legittimità.
Il quarto motivo é del pari manifestamente infondato.
Il Corti ha rifiutato di sottoporsi ad ogni tipo di accertamento dopo essere stato trovato alla guida di un’autovettura uscita di strada con occhi lucidi, alito vinoso e pronunciando frasi sconnesse per cui non aveva diritt a sottrarsi agli accertamenti, diritto che secondo la giurisprudenza può rigua dare solo il rifiuto del prelievo ematico.
Il quinto motivo é manifestamente infondato in qua to nella specie, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, per le sanzi ni amministrative si applica il cumulo materiale nella specie correttamente applic to.
In conclusione il ricorso manifestamente infondat va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al paga ento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa elle ammende.
P.Q.M.
2ichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore iella cassa delle ammende.
Così deciso il 22.1.2025