Rifiuto Alcoltest: Non Serve l’Avviso del Difensore
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale per chiunque si trovi alla guida: le conseguenze e le garanzie difensive in caso di rifiuto alcoltest. La Suprema Corte ha confermato un principio ormai consolidato: il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico è un reato istantaneo che non richiede il preventivo avviso di farsi assistere da un avvocato. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti conclusioni giuridiche.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un conducente, condannato sia in primo grado dal Tribunale di Pesaro sia in appello dalla Corte di Ancona, per il reato previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada. L’imputato si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento per verificare il suo stato di ebbrezza alcolica. La Corte d’Appello aveva confermato la colpevolezza, limitandosi a ridurre la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
Non soddisfatto della decisione, l’automobilista ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente tre vizi:
1. L’inutilizzabilità del verbale di accertamento per l’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
2. Un errore nella determinazione della durata della sanzione amministrativa.
3. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Cassazione e il Rifiuto Alcoltest
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e generico. I giudici hanno smontato punto per punto le doglianze del ricorrente, basandosi su una giurisprudenza ormai pacifica e consolidata.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si fonda su argomentazioni chiare e logicamente connesse, che meritano di essere approfondite per comprendere appieno la portata del principio di diritto.
Rifiuto Alcoltest: Un Reato Istantaneo che non Richiede l’Avviso
Il punto centrale della controversia era la necessità dell’avviso di farsi assistere da un difensore. La Cassazione ha ribadito che tale garanzia difensiva è prevista per l’esecuzione materiale dell’accertamento del tasso alcolimetrico, non per la fase che la precede.
Il reato di rifiuto alcoltest è un reato a consumazione istantanea. Ciò significa che la condotta illecita si perfeziona nel preciso momento in cui il conducente manifesta la propria volontà di non sottoporsi al test. In quel momento, il reato è già commesso e concluso. Di conseguenza, l’avviso relativo alla difesa tecnica, che ha senso nel contesto di un atto di accertamento (l’alcoltest), non è necessario quando tale atto non avviene a causa del rifiuto dell’interessato. In sostanza, la garanzia è legata all’esecuzione del test, non alla richiesta di eseguirlo.
La Congruità della Sanzione e il Peso dei Precedenti
Per quanto riguarda la durata della sospensione della patente, la Corte ha giudicato la sanzione del tutto congrua. La motivazione risiede nel fatto che l’imputato non era nuovo a violazioni di questo tipo, avendo già precedenti specifici in materia di guida in stato di ebbrezza. Questo elemento ha giustificato una sanzione determinata in misura superiore ai minimi edittali.
L’Esclusione delle Attenuanti Generiche
Infine, anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche è stata respinta con una motivazione logica e coerente. I giudici hanno valorizzato elementi negativi emersi durante il processo: i precedenti penali specifici dell’imputato e il suo comportamento aggressivo ed elusivo al momento del controllo di polizia. Di fronte a questi elementi, il programma terapeutico di recupero dalla dipendenza da alcol, menzionato dal ricorrente, è stato considerato recessivo e non sufficiente a giustificare una riduzione della pena.
Conclusioni: Cosa Impariamo da Questa Ordinanza?
L’ordinanza in esame consolida un importante principio giuridico: opporre un rifiuto alcoltest costituisce un reato autonomo che si perfeziona con la semplice manifestazione di volontà negativa. Le garanzie difensive, come l’avviso di farsi assistere da un legale, si applicano alla fase esecutiva dell’accertamento e non alla richiesta di sottoporvisi. Inoltre, la decisione evidenzia come il comportamento pregresso e quello tenuto durante il controllo possano influenzare pesantemente sia la determinazione della sanzione sia la concessione di benefici come le attenuanti generiche. Per gli automobilisti, la lezione è chiara: il rifiuto non è una scappatoia, ma un’ammissione di colpa che porta a conseguenze penali immediate e certe.
È obbligatorio che la polizia mi avvisi della facoltà di farmi assistere da un avvocato prima di chiedermi di fare l’alcoltest?
No. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’avviso è necessario solo se si procede all’esecuzione del test. Il semplice rifiuto di sottoporsi all’accertamento costituisce un reato istantaneo che si perfeziona con la sola manifestazione di volontà negativa e non richiede il predetto avviso.
Perché il giudice può negare le attenuanti generiche anche se sto seguendo un percorso di recupero dall’alcolismo?
Il giudice valuta tutti gli elementi del caso. Come specificato in questa ordinanza, la presenza di precedenti penali specifici e un comportamento aggressivo o elusivo al momento del controllo possono essere considerati elementi prevalenti e più gravi rispetto al percorso terapeutico, giustificando così il diniego delle attenuanti.
Cosa significa che il reato di rifiuto dell’alcoltest è a ‘consumazione istantanea’?
Significa che il reato è considerato legalmente commesso e completato nel preciso istante in cui la persona esprime il suo rifiuto di sottoporsi al test. Non sono necessari ulteriori atti o conseguenze; la condotta illecita si esaurisce in quella singola manifestazione di volontà.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33556 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Pesaro che aveva riconosciuto COGNOME NOME NOME NOME reato dii rifiuto di sottoporsi all’accertamento della condizione di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art.186 comma 7 C.d.S., riducendo al contempo la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla utilizzabilità del verbale di accertamenti urgenti sulla persona assumendo la inosservanza dell’art.114 disp.att. cod.proc.pen. per omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Lamenta altresì vizio motivazionale in relazione alla determinazione della durata della sanzione amministrativa, non essendo stata fatta applicazione dell’art.218 C.d.S. e in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Quanto all’avviso di cui all’art.114 disp.att. cod.proc.pen. la giurisprudenza di legittimità risulta ormai concorde nell’escludere l’obbligo di rivolgere al conducente che rifiuti di sottoporsi all’alcol test l’avviso del diritto di farsi assistere d difensore, trattandosi di reato a consumazione istantanea, che prescinde dall’attivazione del procedimento di accertamento del tasso alcolimetrico, la cui attuazione è assistita dalla garanzia difensiva (sez.4, n.35594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv.281745). La misura della sanzione amministrativa accessoria è stata determinata in termini medio minimi edittali e risulta del tutto congrua ai sensi dell’art.218 C.d.S., trattandosi di soggetto già gravato da precedenti in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica. Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali che hanno valorizzato i precedenti in materia di inosservanza alle disposizioni del codice della strada in materia di ebbrezza alcolica e al comportamento aggressivo ed elusivo del prevenuto all’atto del controllo, elementi rispetto ai quali risulta recessivo i programma terapeutico di recupero dall’alcol dipendenza indicato dal ricorrente.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio
del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a gius stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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