Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4509 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4509 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CARINI il 10/10/1964
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 186, comma 7, cod. strada.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 186, comma 7, cod. strada.
Contraddittorietà della motivazione rispetto alle prove acquisite.
Considerato che il primo motivo di ricorso, nel quale la difesa si duole del mancato avvertimento rivolto al conducente dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. si pone in palese contrasto con gli orientamenti espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in base ai quali, in caso di rifiuto, non è richiesta la somministrazione dell’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia (cfr. ex multis Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, COGNOME, Rv. 281745 01: «L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell'”alcoltest” non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini»; precedenti conformi N. 34470 del 2016 Rv. 267877 – 01, N. 4896 del 2020 Rv. 278579 – 01, N. 34355 del 2020 Rv. 279920 – 01, N. 29939 del 2020 Rv. 280028 – 01, N. 43845 del 2014 Rv. 260603 – 01, N. 16816 del 2021 Rv. 281072 – 01).
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel secondo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025