Rifiuto Alcoltest: Non è Reato se si Cambia Idea e si va in Ospedale
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito un’importante precisazione sul tema del rifiuto alcoltest, stabilendo che il reato non sussiste se l’automobilista, dopo un primo diniego, manifesta la volontà di sottoporsi all’accertamento in ambiente ospedaliero. Questa decisione analizza la natura del reato di rifiuto e valorizza l’atteggiamento complessivo del soggetto, aprendo a interpretazioni meno rigide della norma.
Il Caso: Dal Rifiuto Iniziale all’Esame Ematico
Il caso esaminato trae origine dalla condanna di un automobilista per guida in stato di ebbrezza, confermata in appello. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un’errata applicazione della legge penale.
Nello specifico, la vicenda fattuale vedeva l’imputato rifiutare, in un primo momento, di sottoporsi all’alcoltest presso la caserma dei carabinieri. Tuttavia, subito dopo, lo stesso chiedeva di essere accompagnato in ospedale, dove si sottoponeva volontariamente a un prelievo di sangue per la verifica del tasso alcolemico. I giudici di merito avevano ritenuto che questo comportamento successivo escludesse la volontà di sottrarsi all’accertamento, non configurando così il reato di rifiuto.
La Decisione della Cassazione sul Rifiuto Alcoltest
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la linea interpretativa dei giudici di merito. I motivi del ricorso sono stati giudicati manifestamente infondati, in quanto non tenevano conto delle logiche e coerenti argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva infatti correttamente evidenziato come il comportamento dell’imputato non integrasse la fattispecie del reato di rifiuto.
L’Atteggiamento Complessivo dell’Imputato
Il punto cruciale della decisione risiede nella valorizzazione dell’atteggiamento complessivo dell’imputato. Sebbene il reato di cui all’art. 186, comma 7, del Codice della Strada sia un reato istantaneo, che si perfeziona con il semplice diniego, i giudici hanno ritenuto che la successiva condotta collaborativa (la richiesta di recarsi in ospedale per l’esame) fosse decisiva. Questo comportamento, secondo la Corte, lasciava chiaramente intendere o un ripensamento rispetto al diniego iniziale o la volontà di effettuare l’esame in un contesto, quello ospedaliero, ritenuto più idoneo.
Le motivazioni
La Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità sottolineando che l’argomentazione della Corte d’Appello era logica e non censurabile in sede di legittimità. I giudici di secondo grado avevano correttamente interpretato i fatti, concludendo che non si poteva parlare di un vero e proprio ‘rifiuto’ penalmente rilevante. L’atteggiamento dell’imputato, valutato nel suo complesso, dimostrava l’assenza di una volontà definitiva di sottrarsi all’accertamento del proprio stato di ebbrezza. Pertanto, il ricorso è stato giudicato privo di fondamento, in quanto non si confrontava con il nucleo centrale della motivazione della sentenza precedente.
Le conclusioni
In conclusione, questa ordinanza della Cassazione rafforza un principio di ragionevolezza nell’applicazione della norma sul rifiuto alcoltest. Pur rimanendo un reato istantaneo, il diniego iniziale può essere superato da una successiva e immediata disponibilità a sottoporsi all’accertamento, specialmente se in una sede diversa come quella ospedaliera. La decisione impone una valutazione non formalistica, ma sostanziale, del comportamento tenuto dall’automobilista. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Rifiutare l’alcoltest è sempre un reato?
No, secondo questa ordinanza, se dopo un diniego iniziale la persona manifesta un cambio di proposito e accetta di sottoporsi all’accertamento, ad esempio chiedendo di essere condotta in ospedale per un prelievo ematico, il reato di rifiuto può non configurarsi.
Cosa ha valutato la Corte per escludere il reato di rifiuto in questo caso?
La Corte ha valutato l’atteggiamento complessivo dell’imputato. Ha considerato che la sua richiesta di essere portato in ospedale per l’esame ematico, avvenuta dopo il primo diniego, dimostrava che non intendeva sottrarsi all’accertamento, ma piuttosto compierlo in un ambiente diverso o che aveva cambiato idea rispetto alla sua iniziale opposizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati. Essi non si confrontavano adeguatamente con le argomentazioni logiche e corrette della Corte d’Appello, la quale aveva già spiegato in modo esauriente perché, alla luce del comportamento complessivo dell’imputato, non si potesse configurare il reato di rifiuto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35057 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a OZIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di S SSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOMENOME NOME responsabile nelle conformi sentenze di me ito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: inosservan 53 o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, avendo i giudici di meri 😮 errato nel ritenere sussistente la fattispecie in contestazione invece della dive .sa ipotesi di cui all’art. 187 cod. strada
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da confere te apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto privi di confronto con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata: la Corte d’appello, con argomentare logico, non censurabile in sede di legittimità, ha rappresentato che, sebbene l’imputato avesse rifiutato in caserma di sottoporsi all’alcoltest, aveva chiesto di essere condotto in ospedale dove si era sottoposto al prelievo ematico (cfr. pag. 4 della motivazione in cui è riportata la testimonianza del teste Lei).
Alla stregua di quanto rappresentato in motivazione, pert.nto, non si configura nei fatti il reato di “rifiuto”: sebbene si tratti di reato istantan l’atteggiamento dell’imputato lasciava comprendere che egli intendesse sottoporsi all’esame in ambiente ospedaliero o che avesse mutato proposito rispetto all’iniziale diniego.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam lissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag ìmento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/6/2024