Rifiuto Alcoltest: Atteggiamento Ostruzionistico Costa Caro in Cassazione
La recente ordinanza della Corte di Cassazione analizza un caso di rifiuto alcoltest, confermando come un comportamento non collaborativo durante un controllo stradale possa avere conseguenze significative sul piano sanzionatorio. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista, sottolineando che il tentativo di incolpare altri per la guida del veicolo giustifica pienamente il diniego delle attenuanti generiche e la congruità della pena inflitta.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un controllo avvenuto a Firenze l’8 marzo 2020. Un automobilista veniva fermato e, invitato a sottoporsi al test alcolemico, si rifiutava, integrando così il reato previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 19 luglio 2022, lo dichiarava colpevole. Successivamente, la Corte d’Appello di Firenze, il 28 febbraio 2025, in parziale riforma della prima decisione, rideterminava la pena in sei mesi di arresto e 1.500,00 euro di ammenda. Contro questa sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione tramite il suo difensore, articolandolo in tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e il Rifiuto Alcoltest
Il ricorrente basava la sua difesa su tre argomenti principali:
1. Prescrizione del reato: Sosteneva che, alla data del deposito della motivazione della sentenza d’appello, il termine massimo di prescrizione di cinque anni fosse già decorso.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
3. Sanzione accessoria: Contestava la mancata rideterminazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, giudicata sproporzionata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato e respinto tutti i motivi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Sulla Prescrizione
Il primo motivo è stato liquidato rapidamente. I giudici hanno chiarito che, alla data della pronuncia della sentenza d’appello, il termine massimo di prescrizione di cinque anni non era affatto trascorso. Pertanto, la doglianza era priva di qualsiasi fondamento.
Sul Diniego delle Attenuanti e la Pena
Di particolare interesse è la motivazione sul secondo punto. La Corte ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello di negare le attenuanti generiche. Il fattore decisivo è stato l’atteggiamento dell’imputato al momento del controllo: egli aveva tenuto un comportamento ‘certamente non collaborativo’, tentando di incolpare altre persone della guida del veicolo. Questo elemento è stato ritenuto sufficiente a giustificare una valutazione negativa della sua condotta. Inoltre, per quanto riguarda l’entità della pena, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: quando la sanzione si colloca al di sotto della media edittale (ovvero la metà tra il minimo e il massimo previsto dalla legge), non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata da parte del giudice, soprattutto se l’imputato non ha fornito elementi specifici a sostegno di una richiesta di pena più mite.
Sulla Sospensione della Patente
Anche il terzo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha evidenziato che i giudici d’appello avevano espressamente valutato la durata della sospensione della patente, ritenendola congrua in relazione alle specifiche modalità della condotta dell’imputato, confermando quindi la coerenza della sanzione accessoria con la gravità del fatto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la condotta processuale ed extraprocessuale dell’imputato ha un peso rilevante nella valutazione del giudice. In un caso di rifiuto alcoltest, un atteggiamento ostruzionistico e mendace non solo aggrava la posizione del soggetto ma preclude anche l’accesso a benefici come le attenuanti generiche. La decisione della Cassazione, dichiarando l’inammissibilità del ricorso, ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza della collaborazione con le autorità e sulla manifesta infondatezza di ricorsi basati su argomentazioni pretestuose.
Perché il motivo di ricorso sulla prescrizione del reato è stato respinto?
La Corte di Cassazione ha stabilito che il motivo era manifestamente infondato perché, alla data della pronuncia della sentenza d’appello impugnata, il termine massimo di cinque anni per la prescrizione del reato non era ancora decorso.
Qual è stata la ragione principale per cui non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa dell’atteggiamento ‘certamente non collaborativo’ tenuto dall’imputato al momento dell’accertamento. Nello specifico, egli aveva tentato di incolpare altre persone della guida del veicolo, un comportamento che la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento di qualsiasi attenuante.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare il merito del ricorso. Inoltre, come in questo caso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 704 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 704 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 28 febbraio 2025 la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza con cui il locale Tribunale in data 19.7.2022 aveva dichiarato NOME colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992 (accertato in Firenze 1’8.3.2020) condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ha rideterminato la pena in mesi sei di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda.
Avverso detta sentenza l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Con il primo deduce che alla data di deposito della motivazione della sentenza il reato per cui si procede era prescritto.
Con il secondo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata rideterminazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Esaminando il primo motivo di ricorso lo stesso é manifestamente infondato atteso che alla data della pronuncia della sentenza oggi impugnata non era ancora decorso il termine massimo di cinque anni di prescrizione del reato.
Manifestamente infondata é anche la seconda censura, avendo la Corte di merito motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche con l’atteggiamento certamente non collaborativo tenuto dall’imputato al momento dall’accertamento in quanto lo stesso ha tentato di incolpare altri della guida del veicolo.
Quanto alla misura della pena, la stessa si pone al di sotto della media edittale di talché non si richiede una specifica motivazione, non avendo peraltro l’imputato né in sede di appello né con il presente ricorso individuato elementi a sostegno della richiesta.
Parimenti manifestamente infondato é il terzo motivo, avendo la Corte di merito espressamente valutato la durata della sospensione della Patente di guida congrua in relazione alle modalità della condotta dell’imputato.
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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