Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39168 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39168 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con la sentenza del 20 gennaio 2025 in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa il 5 febbraio 2024 dal Tribunale di Civitavecchia, che ha condannato NOME alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest su richies dei arabinieri.che, a seguito della verificazione di un sinistro nel quale era rimasta coinvolta l’autovettura condotta dall’imputato, lungo la curva della strada provinciale del comune di Anguillara Sabazia, avevano constatato che lo stesso manifestava sintomi di ebbrezza (alito vinoso, eloquio confuso, equilibrio precario).
Avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Sostiene il ricorrente che la Corte di appello aveva motivato il rigetto delle doglianze sollevate dalla difesa sempre attraverso il giudizio di personalità negativa dell’imputato, basato sulla sola considerazione di un precedente piuttosto risalente nel tempo (commesso nel febbraio 2012), e censura la sentenza impugnata per insufficienza della motivazione in ordine al «contesto concretamente e significativamente pericoloso» in relazione ai beni oggetto di tutela, richiamando giurisprudenza di legittimità (Sez. 4 n. 46438 del 28/09/2018, Rv. 273933) e osservando che la contestata contravvenzione aveva tratto origine da un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta unicamente la sua autovettura, del quale lui stesso aveva dato notizia ai Carabinieri, poi intervenuti senza che si verificasse alcun pregiudizio per gli utenti della strada.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e segnatamente degli artt. 58, comma 1, e 59 L. 24 novembre 1981, n. 689, e vizio di motivazione, in riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
Deduce il ricorrente insufficienza di motivazione in ordine ai parametri della gravità del reato e della capacità a delinquere dell’imputato, riportandosi, quanto alla lieve offensività del fatto, alle considerazioni svolte nel primo motivo censurando, in relazione al secondo parametro, l’esclusivo riferimento ai
precedenti penali – evidenziando che i due precedenti per guida con patente revocata erano stati oggetto di depenalizzazione – e l’omessa valorizzazione dell’atteggiamento collaborativo dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.
1.1 Con riguardo al primo profilo di doglianza, dalla motivazione della sentenza della Corte di appello emerge chiaramente che il ricorrente ha provocato un incidente stradale, circostanza questa che, pur non essendo aggravante del reato in esame (Sez. U, n. 46625 del 29/10/2015, Zucconi, Rv. 265025 – 01), vale di per sé ad escludere che il fatto ascritto al ricorrente possa essere qualificato di particolare tenuità.
Peraltro, come correttamente osservato dalla Corte di appello, all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. ost l’abitualità del comportamento del ricorrente, risultando dal certificato penale iscrittt nel casellario giudiziale una condanna per guida in stato di ebbrezza nella forma più grave (art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada) e due episodi di guida di veicolo con patente revocata, che, per quanto oggetto di successiva depenalizzazione, rilevano come fatti storici sintomatici di una reiterazione di condotte irregolari nella condotta di guida.
1.2. Con riguardo al secondo profilo di doglianza, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).
. 43. t rs4; Trattasi di un giudizio diLatt , la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti a fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).
Nel caso in esame, la Corte di appello, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, conforme ai suddetti principi espressi dalla Suprema
Corte, ha escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche alla luce della personalità negativa dell’imputato e in mancanza di elementi positivi da valorizzare ai fini della mitigazione della pena, già aderente al minimo edittale.
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato.
L’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è rimasto invariato nella parte in cui preclude la sostituzione della pena detentiva nei casi in cui «sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».
La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01).
La Corte di cassazione ha, poi, ritenuto che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine all’adempimento delle prescrizioni da parte dell’imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall’epoca di commissione degli illeciti (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, COGNOME, Rv. 287348 – 01. Cfr. Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, COGNOME, Rv. 288210 – 01).
Orbene, la sentenza impugnata, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, conforme ai suddetti principi espressi dalla Suprema Corte, ha specificamente indicato le ragioni per le quali ha espresso un giudizio prognostico negativo circa l’adempimento delle prescrizioni previste per il lavoro di pubblica utilità, evidenziando la gravità del fatto (per avere il ricorren provocato un incidente stradale) e la mancanza di affidabilità del NOME desumibile dai suoi precedenti penali tra cui una condanna per guida in stato di ebbrezza nella forma più grave.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/10/2025.