Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13923 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13923 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BISACCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino con la quale COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 2 e 7, D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285.
L’imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello, articolando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduce violazione dell’articolo 42 cod. pen. per non aver il giudice d’appello escluso la responsabilità penale dell’imputato per il fatto che lo stesso non si sia consapevolmente rifiutato di sottoporsi all’accertamento a causa dello stato confusionale in cui versava in ragione dell’occorso sinistro stradale.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della coscienza e volontà di trasgredire la norma di legge contestata.
Il ricorso risulta inammissibile.
Deve rilevarsi come entrambi i motivi di ricorso siano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni immuni da vizi logici.
Ed invero, si è osservato in sentenza come il ricorrente, al cospetto del chiaro avvertimento degli operanti, categoricamente si fosse rifiutato sia di sottoporsi all’accertamento mediante alcoltest, sia di recarsi presso il più vicino presidio sanitario.
La tesi difensiva è stata dunque correttamente oisattesa in assenza di elementi concreti capaci di rendere plausibile la prospettazione difensiva della ricorrenza di uno stato di totale obnubilamento della coscienza del prevenuto ed in presenza, al contrario, di elementi idonei a far ritenere che egli fosse consapevole della scelta operata, attesa la risolutezza del rifiuto opposto.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE ammende, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il GLYPH dente
~CITATA