Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35682 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35682 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del dífensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vio!azione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione al mancato avviso ex art. 114 disp. att., con il secondo motivo in punto di esclusione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. e con un terzo motivo quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimit perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da! giudice di merito.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare !ogica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. Con il primo motivo si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in quanto, come ricorda il provvedimento impugnato, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione delralcoltest” non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto ncn ripetibile, sia condott nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (cfr. ex multis Sez n. 33594 del 10/02/2021, COGNOME, Rv. 281745 – 01; conf. Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, COGNOME, Rv. 281072 – 01; Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, COGNOME, Rv. 280028 – 01; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016; Rv. 267877 – 01).
2.2. Il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sui punto ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell’invocata causa di non punibilità con la circostanza che il rifiuto è avvenuto dopo che l’imputato, il quale presentava molti sintomi di ubriachezza, circolando su pubblica strada aveva perso il controllo del veicolo e si era ferito gravemente, danneggiando anche il mezzo; inoltre, la condotta di rifiuto è stata persistente e decisamente oppositiva;
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte !e peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co, 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del
grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
S.U. COGNOME ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita d gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che; ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione dell punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente i – indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto).
2.3. Il terzo motivo afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive
I giudici del gravame del merito hanno valorizzato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche il fatto che l’imputato ha un precedente specifico per guida in stato di ebbrezza.
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvime dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, m sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevan ti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3 23055 del 23/4/2013, RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo ri ferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negati vo comportamento processuale).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P,Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2024