Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2846 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2846 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME, il ricorso proposto da NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: I) Violazione e/o erronea applicazione degli art. 186, comma 7, cod. strada, 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen.; motivazione illogica, contraddittoria’ ed apparente; omesso esame di punti decisivi. II) Erronea applicazione dell’art. 186, comma 7, cod. strada con riferimento al profilo soggettivo del reato; omessa valutazione della non volontarietà del rifiuto; motivazione carente, apparente ed illogica. III) Erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., omessa valutazione di elementi decisivi ai fini della particolare tenuità del fatto; motivazione apparente, stereotipata e contraddittoria sul punto. IV) Erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; omessa motivazione sul trattamento sanzioNOMErio; motivazione generica, apparente e inidonea a giustificare il diniego della riduzione della pena. V) Omessa declaratoria della causa estintiva del reato per intervenuta prescrizione; difetto assoluto di motivazione sul punto.
Letta la memoria difensiva depositata in atti, nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste nel richiedere il loro accoglimento.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo e secondo motivo di ricorso – nelle quali la difesa si duole della insufficienza di prove ordine al fatto che il proprio assistito fosse alla guida della vettura e che avesse intenzionalmente rifiutato di sottoporsi all’esame alcolimetrico – dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili di giudizio rimessi alla esclusiva competenza dei giudici di merito; considerato che la Corte d’appello – unitamente al primo giudice – ha fornito una congrua motivazione a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, richiamando il contenuto della testimonianza dell’operatore di Polizia, il quale, riportano i giudici, ha riferito “di essere intervenuto per segnalazione di un sinistro stradale, in cui era rimasto coinvolto il COGNOME, il quale era alla guida del veicolo che aveva provocato l’incidente e presentava chiari segni di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche; il predetto, condotto in ospedale aveva rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinici” (così pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata).
Considerato che i rilievi difensivi contenuti nei primi due motivi di ricorso, sviluppati in termini puramente oppositivi, sollecitano una non consentita rilettura delle emergenze probatorie (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601:”In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto post fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito”).
Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (cfr. quanto riportato alle pagine 2 e 3 dell sentenza impugnata in cui si pone in evidenza il pericolo creato dalla condotta di guida dell’imputato e gli allarmanti sintomi riscontrati dalla Polizia giudiziaria momento del fatto).
Considerato che le doglianze attinenti al trattamento sanzioNOMErio sono palesemente destituite di fondamento: nel confermare la pena irrogata dal primo giudice, prossima al minimo edittale, la Corte d’appello si è espressa in termini di congruità, rimarcando come l’imputato – già gravato da altre condanne, di cui una di natura analoga – non fosse meritevole di beneficiare della invocata riduzione della pena.
Rilevato che la giustificazione offerta è rispettosa dei criteri stabiliti in sede di legittimità: invero, in tema di determinazione della pena, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che possa ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art 133 cod. pen. (Sez.1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, COGNOME, Rv. 258410); deve anche aggiungersi come, nel giudizio di cassazione, sia inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Del pari manifestamente infondato è l’ultimo motivo di ricorso: il reato, infatti, è stato commesso il 28 febbraio 2019, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019. Assume decisivo rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 5 giugno 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 20989, precedute da informazione provvisoria, hanno stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 27 novembre 2021, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Tale legge, come è noto, aveva modificato la previgente norma dell’art. 159, comma 2, cod. proc. pen, nonché introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
Ne consegue, dunque, che, nel caso di specie, alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (28 aprile 2025), non fosse ancora decorso il termine massimo di prescrizione di anni cinque, per il quale andava pure computato, fra il primo e secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente