Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 439 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 439 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d’appello di Roma
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Roma ha confermato in parte, assolvendo l ‘ imputato dal reato di cui all ‘ art. 187, comma 8, cod. strada, la sentenza di primo grado che aveva condannato il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per aver condotto l’autovettura Alfa Romeo senza essere in possesso, perché revocata, della patente di guida e per il reato di guida in stato di ebbrezza, rifiutandosi di sottoporsi ad accertamenti intesi a verificare il tasso alcolemico.
Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, fondata sugli atti irripetibili acquisiti al processo, per come precisato dal Tribunale, gli operanti di p.g. avevano raccolto le dichiarazioni del teste COGNOME, dopo che la moglie dell ‘imputato aveva riconosciuto che il marito fosse alla guida. Inoltre, viste le circostanze dell ‘incidente, era giustificata la richiesta di sottoporsi ad alcoltest.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi, con i quali afferma che la sentenza non sia basata su effettiva e logica motivazione in relazione all ‘ accertamento che alla guida del mezzo fosse proprio l ‘ imputato, che invece era scivolato sul lato posteriore. Inoltre si duole del fatto che, una volta assolto l ‘ imputato per il rifiuto di sottoporsi a narcotest, sia stata confermata la condanna per il rifiuto dell ‘ alcoltest.
I motivi non sono deducibili in sede di legittimità. I medesimi sono palesemente versati in fatto. La motivazione della sentenza impugnata, letta unitamente a quella di primo grado perché doppie conformi sul punto, è congrua e del tutto coerente.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME