Rifiuto Alcoltest: perché un ricorso generico è sempre inammissibile
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24225/2024 offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso contro una condanna per rifiuto alcoltest. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la necessità di presentare motivi specifici e non la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti. Questo caso evidenzia come la strategia difensiva debba essere mirata e pertinente, pena la declaratoria di inammissibilità e la condanna a sanzioni pecuniarie.
I fatti del caso: dal sinistro stradale al processo
Un automobilista veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Mantova per il reato previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada, ovvero per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico a seguito di un incidente stradale. La condanna veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna.
L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per cassazione, lamentando una presunta mancanza e illogicità nella motivazione della sentenza d’appello. La sua difesa si concentrava sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, sostenendo la propria assenza di responsabilità nell’incidente.
La decisione della Corte: il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si basa su due pilastri argomentativi strettamente connessi: la genericità dei motivi del ricorso e l’irrilevanza della dinamica dell’incidente rispetto al reato contestato.
Le motivazioni: il vizio del rifiuto alcoltest e la specificità dei motivi
La Suprema Corte ha sottolineato come l’imputato si sia limitato a riprodurre le stesse questioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica autonoma e argomentata alla decisione di secondo grado. Questo comportamento processuale viola il principio di specificità dei motivi di impugnazione, sancito dall’art. 591 c.p.p., che richiede una correlazione diretta tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
Un ricorso è considerato ‘aspecifico’ non solo quando è vago, ma anche quando ignora completamente le argomentazioni del giudice precedente. In pratica, non è sufficiente ripetere le proprie ragioni; è necessario spiegare perché la motivazione del giudice d’appello è errata.
Inoltre, i giudici hanno chiarito un punto cruciale: per il reato di rifiuto alcoltest, la ricostruzione fattuale dell’incidente e le eventuali responsabilità civili o penali per il sinistro sono totalmente irrilevanti. Il bene giuridico tutelato dalla norma è l’ordine pubblico e la sicurezza della circolazione stradale, che vengono messi a rischio dal semplice atto di impedire l’accertamento. Il reato si perfeziona con il mero rifiuto, a prescindere dal fatto che il conducente fosse effettivamente in stato di ebbrezza o che avesse causato l’incidente.
Le conclusioni: cosa insegna questa ordinanza
Questa pronuncia ribadisce che la strategia processuale deve essere rigorosa e focalizzata. Quando si impugna una sentenza, specialmente in Cassazione, è inutile e controproducente riproporre argomenti generici o non pertinenti al nucleo del reato. La condanna per il rifiuto alcoltest non dipende dalla colpa nell’incidente, ma dalla volontà di sottrarsi a un controllo previsto dalla legge. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
È possibile impugnare una condanna per rifiuto dell’alcoltest contestando la dinamica dell’incidente stradale?
No. Secondo la Corte, la ricostruzione fattuale dell’incidente e la responsabilità del conducente nel sinistro sono totalmente irrilevanti per il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, che si configura con il semplice atto di opposizione al controllo.
Cosa succede se in un ricorso per cassazione ci si limita a ripetere gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene considerato manifestamente infondato e inammissibile. La legge processuale richiede che i motivi del ricorso siano specifici e critichino puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata, non che si limitino a riproporre questioni già valutate e respinte.
Quali sono le conseguenze economiche se un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24225 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORREA NOME COGNOME (CODICE_FISCALE 03RHJFY) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sen della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata l pronunciata dal Tribunale di Mantova in ordine al reato di cui all’art.186, comma 7, C
L’esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024