Rifiuto Alcoltest: Ricorso Inammissibile per Precedenti e Condotta Negativa
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 9556 del 2024, offre importanti chiarimenti sulla gestione processuale del reato di rifiuto alcoltest. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la sua condanna e mettendo in luce i criteri che rendono un’impugnazione meramente ripetitiva e, di conseguenza, destinata al rigetto. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni dei giudici.
Il Caso: Dalla Condanna in Primo Grado al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine con una condanna emessa dal Tribunale di Termini Imerese e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’articolo 186, comma 7, del Codice della Strada, per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza.
Non rassegnato alla doppia condanna, l’uomo ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi principali per contestare la decisione dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso: Sanzioni, Tenuità del Fatto e Attenuanti
L’imputato ha basato la sua difesa in Cassazione su tre argomentazioni principali:
1. Trattamento sanzionatorio: Si lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la pena eccessiva.
2. Mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p.: Si contestava la decisione di non riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. Misura della pena: Si sosteneva che la quantificazione della pena non fosse stata adeguatamente motivata secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale.
Tuttavia, come vedremo, la Corte di Cassazione ha ritenuto tali motivi del tutto infondati e meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte.
La Decisione della Cassazione sul Rifiuto Alcoltest: Inammissibilità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei motivi proposti, considerati una semplice riproposizione di questioni già adeguatamente risolte nei precedenti gradi di giudizio.
le motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente.
Sul primo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, i giudici hanno ribadito quanto già evidenziato dalla Corte territoriale: le modalità della condotta e la personalità negativa dell’imputato erano elementi ostativi alla concessione di qualsiasi beneficio. L’appello non introduceva nuovi elementi, limitandosi a ripetere una censura già disattesa con validi argomenti giuridici.
Anche il secondo motivo, inerente alla non punibilità per tenuità del fatto, è stato giudicato riproduttivo. La Corte d’Appello aveva chiaramente motivato il diniego evidenziando la gravità della condotta e, soprattutto, i precedenti penali specifici dell’imputato. L’uomo, infatti, aveva già riportato altre condanne per il medesimo reato di rifiuto alcoltest e per resistenza a pubblico ufficiale. Tali precedenti delineavano una personalità non compatibile con il beneficio richiesto.
Infine, il terzo motivo sulla misura della pena è stato definito ‘manifestamente infondato’. La Corte ha ritenuto che la pena fosse stata concretamente ancorata a tutti gli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale, con una motivazione completa ed esaustiva da parte dei giudici di merito.
le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Proporre motivi che si limitano a ripetere, senza argomenti nuovi e specifici, censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La decisione sottolinea inoltre che la valutazione della personalità del reo e dei suoi precedenti penali è cruciale per la concessione di benefici come le attenuanti generiche o la causa di non punibilità. Per il reato di rifiuto alcoltest, la presenza di precedenti specifici costituisce un ostacolo quasi insormontabile all’ottenimento di un trattamento sanzionatorio più mite.
È possibile ottenere le circostanze attenuanti generiche in caso di rifiuto dell’alcoltest?
No, se le modalità della condotta e la personalità negativa dell’imputato, valutate dal giudice, risultano incompatibili con la concessione di tale beneficio.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto si applica al rifiuto dell’alcoltest?
Può essere esclusa. In questo caso, i giudici l’hanno negata a causa delle gravi modalità della condotta e della presenza di precedenti condanne a carico dell’imputato per lo stesso reato e per resistenza a pubblico ufficiale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9556 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza resa in data 28 giugno 2023, la Cotte d’appello di Palermo confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese del 6 giugno 2022 che dichiarava COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’ari:. 186, co. 285/1992.
Il primo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, è riproduttivo di pro censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridic giudice di merito, atteso che la Corte territoriale aveva già evidenziato c modalità della condotta e la personalità negativa del reo fossero incompatibili c concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il secondo motivo, inerente alla mancata concessione della causa di non punibilit cui all’art. 131 bis cod. pen., è anch’esso riproduttivo di profili di ce adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giud merito, avendo la Corte territoriale dato atto che l’ipotesi di non punibil risultava riconoscibile per via delle gravi modalità della condotta, evidenziand l’odierno ricorrente aveva riportato altre condanne per il reato di ri accertamento dello stato di ebbrezza e di resistenza a pubblico ufficiale.
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, posto che la misura della pen ancorata concretamente a tutti gli elementi di cut all’art. 133 compiutamente ind con esaustiva motivazione.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorren pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore dell cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
Il Consigliere e tensore
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