Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4500 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4500 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di rifiuto ex art. 186, comma 7, cod. strada.
Rilevato che la difesa ha articolato due motivi di doglianza nei quali lamenta mancanza ed illogicità della motivazione, adducendo che difettavano i presupposti perché il proprio assistito venisse sottoposto al controllo dell’alcoltest e che il ricorrente, del tutto irritualmente, fu invitato a salire nella vettura de Carabinieri per essere condotto negli uffici della caserma.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso sono reiterative di motivi di doglianza puntualmente esaminati dalla Corte di merito e disattesi con argomentazioni prive di aporie logiche, con le quali il ricorso non si confronta (si veda quanto riportato alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui si pone in evidenza come, alla stregua della deposizione del teste qualificato, il ricorrente, fermato per il controllo, presentasse una sintomatologia tipica di uno stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici e che lo stesso, invitato ad aspettare una pattuglia munita di etilonnetro avesse più volte opposto il suo rifiuto all’accertamento).
Considerato che i rilievi difensivi prospettano una non consentita diversa ricostruzione del fatto, investendo profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Pridekte