Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2745 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2745 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 08/11/1978
avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bologna il 17 luglio 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Rimini il 1° marzo 2022, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei reati di guida in stato di ebrezza, aggravato dalla causazione di incidente stradale (capo B: art. 186, comma 2, lett. c, e comma 2-bis, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti al fine di verificare l’eventuale stato di ebrezza (capo A: art. 186, comma 7, del d. Igs. n. 285 del 1992), accertamenti, comunque, effettuati per esigenze sanitarie, essendo stato condotto al Pronto soccorso dall’equipaggio del “118” intervenuto, fatti entrambi commessi il 4 ottobre 2019, e, in conseguenza, lo ha condannato, ritenuto più grave il reato di cui al capo B), con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante riconosciuta sussistente e con l’aumento per la continuazione con l’ulteriore illecito (capo A), alle pene, principale ed accessorie, stimate di giustizia.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge (tutti i motivi) e vizio di motivazione (il primo ed il terzo motivo).
2.1. Con il primo motivo lamenta promiscuamente violazione dell’art. 186 del codice della strada e difetto di motivazione, che sarebbe illogica ed in contrasto con le prove acquisite, per avere la sentenza disatteso la tesi difensiva che l’imputato non fosse alla guida al momento dell’incidente ma che, invece, essendosi verificato l’incidente mentre l’auto era condotta da altra persona, si sia successivamente seduto al posto di guida, dove è stato trovato dai soccorritori, ‘in stato di semi-incoscienza, non in grado di comunicare e con la testa appoggiata sul volante, soltanto per tentare di rimettere il veicolo in carreggiata; avrebbe agito, insomma, in una situazione paragonabile ad un mero tentativo.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 186, comma 2, lett. c), comma 2-bis e comma 5 del d.lgs. n. 285 del 1992, 354 e 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione alle ritenute legittimità del prelievo ematico ed utilizzabilità dell’esito dello stesso da parte dei giudici di merito, legittimità ed utilizzabilità che sono contestate dalla Difesa, poiché – si assume – dai referti e dai certificati in atti non emerge che l’imputato avesse ferite o lesioni tali da giustificare il prelievo e nemmeno cure effettuate. Il prelievo sarebbe stato posto in essere al di fuori di qualsiasi protocollo medico ma, in realtà, solo per ragioni investigative, su richiesta della polizia giudiziaria,
e, in difetto sia degli avvisi di legge che del consenso dell’interessato, il relativo risultato sarebbe del tutto inutilizzabile.
2.3. Tramite l’ultimo motivo censura la violazione dell’art. 186, comma 7, del codice della strada e, nel contempo, vizio di motivazione, essendosi ritenuto avere l’imputato opposto un rifiuto, penalmente rilevante, mentre, in realtà, il rifiuto sarebbe del tutto legittimo, avendo i sanitari agito, come documentalmente provato, solo su richiesta della polizia giudiziaria. E dall’istruttoria sarebbe emerso che l’imputato, dopo essere stato abbandonato per alcune ore su una lettiga al Pronto soccorso, ritenendo – in buona fede essere terminati gli accertamenti, peraltro non essendo ferito, ha lasciato i locali dell’Ospedale.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata
Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta del 2 settembre 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Con memoria in data 13 settembre 2024 il Difensore ha insistito nelle conclusioni già rassegnate e con ulteriore memoria del 24 settembre 2024 ha replicato alle argomentazioni del P.G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
1.1. Quanto al primo motivo, con il quale si pone il tema di chi fosse in effetti alla guida del mezzo al momento dell’incidente, entrambe le sentenza di merito (v. p. 3 di quella impugnata e p. 4 di quella del Tribunale) hanno motivatamente confutato quanto sostenuto dall’imputato; rispetto ad esse il ricorso si limita a riproporre, con argomentazioni costruite in fatto e meramente avversative, una tesi che è stata già disattesa con motivazione non incongrua e non illogica, basata su quanto percepito dai Carabinieri nell’immediatezza dell’intervento e sulla implausibilità della versione difensiva, peraltro non confortata da altre emergenze.
1.2.Anche in relazione al secondo motivo, in tema di legittimità del prelievo e di utilizzabilità dei relativi risultati, deve osservarsi come entrambe le sentenze di merito abbiano già confutato la tesi difensiva (p. 4 di quella di appello e pp. 4 e ss. di quella di primo grado), sottolineando le condizioni concrete dell’imputato al momento dell’arrivo dei soccorritori (si presentava in stato di semiincoscienza, con la testa appoggiata sul volante di guida e nemmeno in grado di sollevarla, non capace di comunicare, in stato soporoso), condizioni che hanno
indotto i sanitari, come ha riferito la teste dott.ssa COGNOME, ad effettuare il prelievo. Si tratta, dunque, di motivo meramente reiterativo di doglianze già svolte e già adeguatamente confutate.
1.3. Parimenti ripetitivo, oltre che costruito in fatto (assumendosi da parte del ricorrente, in maniera meramente assertiva, che l’imputato, dopo essere stato abbandonato per alcune ore su una lettiga al Pronto soccorso, ritenendo in buona fede – essere terminati gli accertamenti, non essendo ferito, ha lasciato l’Ospedale), il terzo motivo, con il quale si contesta la ritenuta legittimità del rifiuto manifestato dal paziente, motivo che, del resto, ha già trovato non illogica e non incongrua risposta nella motivazione delle sentenze di merito (p. 4 di quella di appello e pp. 4-5 di quella di primo grado).
Essendo, in definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 01/10/2024.