Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19330 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19330 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPEZIANI NOME NOME a MANERBA DEL GARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe con la quale èstata confermata la condanna i ordine al reato di cui all’art. 186, comma 7, CdS.
L’esponente lamenta vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione al dinieg di riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di cui all’art. 186 comma 2, lett. b) Cd
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha riproposto le stes questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza d questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., a inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica, secondo cui gli agenti operanti, dopo aver eseguito un primo test di prova in base quanto previsto dalle istruzioni del Ministero dell’interno, che indicavano la necessità di compi una prima “prova preliminare” e successivamente l’alcool test ( disposizioni in vigore in perio pandemico), hanno poi correttamente proceduto alla esecuzione del test etilometrico, dando previo avviso di cui all’art. 114 disp. Att. cod. proc. pen.. Nel corso della esecuzione, il rico si era rifiutato di sottoporsi alla seconda prova, compiendo dunque la condotta descritta dal norma incriminatrice. Né vi è possibilità alcuna di riqualificare detta condotta come guida in st di ebbrezza, intanto perché la legge prescrive espressamente due rilevazioni, ed in secondo luogo perché, come ben spiegano i giudici di merito, il comportamento del ricorrente aveva integrato la condotta tipica, avendo il predetto ricorrente ben compreso che la prima prova non poteva avere valore legale, trattandosi di un pre – test e che, pertanto, avrebbe dovu sottoporsi ad una seconda prova.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandos assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18
del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del proce consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in disposi
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
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Il Pesidente