Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24574 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24574 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TREVIGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
FERDINANDO COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso lette le note di replica depositate dall’AVV_NOTAIO del foro di Milano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31 ottobre 2023, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che – in esito al dibattimento aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole dei reati di cui agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 cod. strada, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti relativi al tasso alcolemico e all’uso di sostanze stupefacenti.
1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, la notte del 22 gennaio 2020 COGNOME NOME, alla guida della sua vettura, usciva fuori strada.
I carabinieri intervenuti sul posto, alla luce della dinamica del sinistro e delle condizioni in cui si presentava l’imputato, ritenevano necessario procedere ad accertamenti alcolemici e tossicologici.
Il COGNOME, informato di ciò, iniziò ad avvertire dei dolori, e quindi, su sollecitazione dei carabinieri, con l’intervento del personale del servizio 118 fu accompagnato nel vicino pronto soccorso, secondo la procedura di cui all’art. 186, comma 5, cod. strada.
Dopo circa un’ora, ed al loro arrivo, i carabinieri accertavano che il COGNOME si era volontariamente allontanato, così sottraendosi agli accertamenti d rito.
A fronte delle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, e dell documentazione sanitaria, i giudici ritenevano non credibile al versione dell’imputato, secondo il quale l’incidente dipese dalla presenza del ghiaccio sul fondo stradale; quanto all’allontanamento, il ricorrente, nel corso dell’esame, aveva inoltre riferito di essere stato autorizzato dagli stessi carabinieri, i quali per gli avevano raccomandato di presentarsi il giorno successivo presso il comando per il ritiro della sua patente.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza della legge penale, in quanto la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore nell’affermare l’irrilevanza della omissione dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. nel caso di rifiut dell’imputato di sottoporsi all’accertamento.
Gli assunti della Corte d’appello sono frutto di un’errata interpretazione delle norme processuali (artt. 349 cod. proc. pen., 114 e 220 disp. att. cod. proc. pen.) e non tengono conto dei principi di diritto affermati più recente giurisprudenza di legittimità. Da tale violazione deriva, secondo il ricorrente, una nullità a r intermedio, come riconosciuto anche dal giudice di legittimità nella sua autorevole composizione (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, COGNOME).
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il carattere manifestament illogico o contraddittorio della motivazione nella parte in cui omette quals
valutazione sul contrasto tra le deposizioni dei testi di polizia giudiziaria COGNOME e COGNOME, in ordine al ritiro o meno della patente, con possibili ricadute sulla credibilità della versione offerta dall’imputato.
Nella stessa prospettiva lamenta l’erronea valutazione di una prova, ovvero il referto dell’ospedale di Treviglio del 13 luglio 2015, che i giudici di merito hanno utilizzato per affermare che analoga condotta era stata commessa in occasione di altro incidente, per il quale, ad ogni modo, il Tribunale di Bergamo aveva escluso ogni responsabilità.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha chiesto, invece, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che il ricorrente fu coinvolto in un sinistro stradale; pertanto, si è certamente in presenza della condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 dell’art. 186, comma 7, cod. strada, che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite “screening,” e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle struttu sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali.
Si tratta cioè di uno dei casi tipici, con inapplicabilità dell’orientamento espresso da questa Sezione per le diverse ipotesi in cui, invece, il fermato ad un controllo su strada viene inviato al più vicino ospedale per accertamenti circa l’eventuale stato di ebbrezza o l’assunzione di sostanze stupefacenti (Sez. 4, n. 46148 del 15/10/2021, COGNOME, Rv. 282302 – 01; conforme, Sez. 4, n. 10146 del, , 15/12/2020, COGNOME, Rv. 280953 – 01).
Ciò posto, e venendo alla specifica questione posta dal ricorrente, questa Sezione ha di recente ribadito che l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, perché la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Sez. 4, n. 10483 del 13/03/2024, Bisterzo, non mass.; Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, COGNOME, Rv. 281745 – 01; in senso conforme, Sez. 4, n.16816 del 14/01/2021, COGNOME, Rv.
281072 – 01; Sez. 4, n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri, Rv. 279920 – 01; Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Merlino, Rv. 280028 – 01; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278579; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, COGNOME, Rv. 260603).
Nella sentenza impugnata, quindi, è stata fatta corretta applicazione della più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, con orientamento costante che esclude l’attualità di un contrasto ai sensi dell’art. 610, comma 2, cod. proc. pen..
Più in particolare, nella sentenza COGNOME si è osservato che l’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att, cod. proc. pen. è previsto nell’ambito del procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza; l’eventuale presenza del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell’atto, in quanto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Il procedimento, in altri termini, deve ritenersi in corso allorquando si registra il rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’alcoltest ma questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, si consuma il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada.
Si è anche osservato come la locuzione, contenuta nell’art. 354 cod. proc. pen. (riguardante gli accertamenti urgenti demandati alla polizia giudiziaria), “nel procedere al compimento degli atti” faccia evidentemente riferimento al compimento di un atto, al quale l’interessato ha evidentemente già acconsentito.
Il rifiuto eventuale, e, con esso, il reato istantaneo di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, attiene invece ad una fase anteriore.
L’interpretazione trova conforto anche in un ulteriore argomento di natura testuale, desumibile dall’art. 379, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, relativo alle modalità di esecuzione del test: attraverso l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva ‘ovvero’, è chiaramente delineata l’alternativa fra l’accertamento ed il rifiuto, stabilendo che, in ogni caso, occorre dare atto delle circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza; conseguentemente, il rifiuto precede l’inizio dell’atto per il quale è prevista la garanzia difensiva di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Pertanto l’obbligo di dare avviso non ricorre allorquando il conducente abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento (con diniego espresso o tacito), essendo il reato perfezionato nel momento dell’espressione della volontà di sottrarsi all’atto assistito dalla garanzia dell’avviso.
Poiché i reati in esame si perfezionano in un momento anteriore, col rifiuto del guidatore di sottoporsi ad accertamenti, non viene in rilievo la problematica relativa al consenso al prelievo ematico, che costituisce un post factum
penalmente irrilevante (da ultimo, Sez. 4, n. 12327 del 26/03/2024, COGNOME, non mass.).
1.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Si tratta di un motivo in fatto, reiterativo di analoghe doglianze su cui i giudici territoriali hanno adeguatamente risposto, con motivazione congrua.
Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).
Per giurisprudenza costante, il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello.
La Corte di legittimità, infatti, è chiamata ad un controllo sull’esistenza di una motivazione effettiva, che deve compiere attraverso una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, ma la sua valutazione non può mai sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519; conf., Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 285801 – 01).
Pertanto, si è autorevolmente sostenuto che dedurre il vizio della motivazione non può significare opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME Francesco, Rv. 205621 – 01).
Non sono pertanto deducibili, in sede di ricorso, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), che devono riferirsi ad aspetti essenziali, tali da imporre una diversa conclusione del processo. Di conseguenza, sono inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valen probatoria del singolo elemento (in tal senso, di recente, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601).
Nella specie il ricorrente invoca, nella sostanza, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito sulla valutazione della prova, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico seguito nella sentenza impugnata per affermare la responsabilità penale dell’imputato.
I giudici di merito (le cui motivazioni possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale) hanno infatti ritenuto di non poter condividere la ricostruzione offerta dall’imputato, che ha sostenuto di aver incontrato in ospedale i carabinieri, i quali l’avrebbero autorizzato ad allontanarsi.
Oltre alla oggettiva irragionevolezza di un simile comportamento, da parte degli agenti che solo un’ora prima l’avevano invitato a recarsi in ospedale per effettuare gli accertamenti, i giudici di merito hanno valorizzato il contrasto con il dato documentale (verbale delle note infermieristiche e rapporto di pronto soccorso), da cui emerge che l’allontanamento del COGNOME avvenne alle ore 00:53, quindi prima dell’arrivo dei carabinieri (ore 01:10).
Così come l’avvenuto ritiro della patente (su cui si sono espressi in termini contrastanti i due carabinieri) è stato escluso anche in forza della mancata redazione del relativo verbale; dato questo, che ha indotto i giudici di merito a ritenere credibili le dichiarazioni del teste COGNOME, con motivazione che per quanto detto deve ritenersi incensurabile in questa sede.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
,Così deciso in Roma, il 14 maggio 2024
liere estensore
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