Rifiuto Alcoltest: Nessun Obbligo di Avviso al Difensore
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 38723 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di guida in stato di ebbrezza. Se un conducente si oppone all’accertamento del tasso alcolemico, le forze dell’ordine non sono tenute ad avvisarlo della facoltà di farsi assistere da un avvocato. Questa decisione consolida un orientamento ormai granitico e chiarisce i confini dei diritti della difesa in caso di rifiuto alcoltest, una fattispecie di reato prevista dall’articolo 186, comma 7, del Codice della Strada.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un automobilista, condannato sia in primo grado che in appello per essersi rifiutato di sottoporsi al test per la verifica del tasso alcolemico. La difesa del ricorrente si basava principalmente su due motivi. Il primo sosteneva la nullità dell’accertamento a causa del mancato avviso, da parte degli agenti verbalizzanti, della possibilità di essere assistito da un legale durante l’esecuzione del test. Il secondo motivo, invece, lamentava la mancata acquisizione del verbale di accertamento, nel quale, secondo la tesi difensiva, sarebbe emersa tale omissione.
L’importanza dell’avviso al difensore nel caso di rifiuto alcoltest
La Corte di Appello di Palermo aveva già respinto le argomentazioni dell’imputato, confermando la sua responsabilità penale. L’automobilista ha quindi deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando in un esito diverso. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo motivazioni chiare e in linea con la giurisprudenza precedente.
Le motivazioni della decisione
La Corte Suprema ha smontato le argomentazioni difensive con rigore logico. In primo luogo, ha sottolineato che, secondo un orientamento consolidato, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore è previsto per l’attuazione dell’alcoltest, non per la fase che lo precede. Di conseguenza, nel momento in cui il soggetto manifesta la volontà di non sottoporsi all’accertamento, tale obbligo viene meno. Il reato di rifiuto alcoltest si perfeziona con la semplice manifestazione di indisponibilità, rendendo irrilevante la successiva assistenza legale per un atto che, di fatto, non verrà compiuto.
I giudici hanno citato numerosi precedenti conformi, dimostrando come questa interpretazione sia pacifica e costante. La prova della somministrazione dell’avviso, in questo contesto, perde di significato. Anche se la difesa avesse dimostrato che l’avviso non era stato dato, ciò non avrebbe intaccato la validità dell’accusa, poiché il nucleo del reato è il rifiuto stesso.
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla mancata acquisizione del verbale, la Corte lo ha ritenuto non decisivo. Poiché l’avviso non era dovuto, l’eventuale assenza di una sua menzione nel verbale non avrebbe avuto alcun effetto sull’esito del processo. La richiesta di acquisizione era, quindi, irrilevante ai fini della decisione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma con forza che il diritto alla difesa tecnica, sebbene fondamentale, non si estende a un atto che l’imputato stesso impedisce di compiere. Il rifiuto alcoltest è un reato istantaneo che si consuma con la dichiarazione di non volersi sottoporre al controllo. Da quel momento, le garanzie difensive previste per l’esecuzione del test non hanno più ragione di esistere. La conseguenza pratica è che il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: opporsi a un controllo legittimo costituisce un reato autonomo, e le strategie difensive basate su presunti vizi procedurali legati all’assistenza legale in questa specifica fase sono destinate a fallire.
È obbligatorio per le forze dell’ordine avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un avvocato prima dell’alcoltest?
Sì, l’avviso è obbligatorio se si procede con l’esecuzione dell’alcoltest. Tuttavia, la sentenza chiarisce che questo obbligo non sussiste se il conducente si rifiuta di sottoporsi all’accertamento.
Cosa succede se un conducente si rifiuta di fare l’alcoltest?
Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico costituisce un reato autonomo, previsto dall’articolo 186, comma 7, del Codice della Strada, e viene punito indipendentemente dal fatto che il conducente fosse effettivamente in stato di ebbrezza.
La mancata menzione dell’avviso al difensore nel verbale rende nullo l’accertamento per il reato di rifiuto?
No. Secondo la Corte di Cassazione, poiché l’avviso non è dovuto in caso di rifiuto, la sua assenza o la mancata menzione nel verbale è irrilevante e non invalida l’accertamento del reato di rifiuto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38723 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38723 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso sono destituite di fondamento in quanto prive di rilievo in relazione alla fattispecie che occupa: invero, a prescindere dalla considerazione che la prova della somministrazione dell’avviso è stata raggiunta attraverso la testimonianza del verbalizzante, secondo consolidato orientamento di questa Corte, puntualmente richiamato nella sentenza di primo grado, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento (cfr. Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745; precedenti conformi N. 34470 del 2016 Rv. 267877 – 01, N. 4896 del 2020 Rv. 278579 – 01, N. 34355 del 2020 Rv. 279920 – 01, N. 29939 del 2020 Rv. 280028 – 01, N. 43845 del 2014 Rv. 260603 – 01, N. 16816 del 2021 Rv. 281072 – 01).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la richiesta di acquisizione del verbale di accertamento nel quale non risultava essersi dato atto della somministrazione dell’avviso non riveste carattere di decisività, per come risulta evidente sulla base dell’orientamento richiamato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
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