Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4169 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4169 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CATALDO il 25/12/1983
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24 aprile 2024 la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui il Gip del locale Tribunale in data 16 gennaio 2024 aveva ritenuto COGNOME NOME NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, poiché a seguito di un incidente stradale, si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e tossicologico (fatto avvenuto in Caltanissetta in data 22.6.2023).
Il COGNOME veniva individuato dalle forze dell’ordine in INDIRIZZO in Caltanissetta in quanto, quale conducente di una Land Rover Freelander, aveva impattato contro una Renault Clio coinvolgendo anche altre autovetture parcheggiate e tentando di aggredire i proprietari delle medesime accorsi in loco. Fermato ed identificato dagli agenti ed in forte stato di agitazione oltre che con alito vinoso, non aveva consentito a sottoporsi agli accertamenti urgenti presso il locale nosocomio.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 186 C.d,S. poiché il rifiuto attiene all’invito a recarsi all’Ospedale anzi ad effettuare l’alcoltest.
Si assume che non avendo l’imputato avuto necessità di cure mediche e quindi di essere trasportato presso l’ospedale, la verifica del tasso alcolemico ben poteva avvenire mediante la strumentazione in dotazione della P.G.; pertanto il rifiuto opposto dal COGNOME sarebbe stato legittimo.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. ovvero la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto documentato il rifiuto opposto sulla scorta della relazione dell’incidente stradale.
Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto provato il rifiuto sulla scorta di quanto indicato nella relazione dell’incidente stradale, peraltro redatta non dagli agenti di Polizia intervenuti nell’immediatezza del fatto, ma dai Carabinieri che hanno redatto i rilievi in un momento successivo.
Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 114 disp.att. cod.proc.pen. ed all’art. 186, commi 3 e 4, C.d.S. sulla mancanza degli avvisi in caso di rifiuto alla rilevazione del tasso alcolico.
Si assume che l’avvertimento ex art. 114 disp.att. cod.proc.pen. é imprescindibile anche nel caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento. In difetto di tale presupposto il rifiuto non può quindi integrare la fattispecie delittuosa d cui all’art. 186, comma 7, C.d.S.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto le doglianze vertono su questioni che non hanno formato oggetto dei motivi di appello con la conseguente inammissibilità della censura ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod.proc.pen.
In particolare, quanto alla prima doglianza, il dato fattuale posto a base del motivo non é stato portato all’attenzione del giudice d’appello nell’atto di gravame cosicché in sede di legittimità non è possibile accedere ad una tesi che muove proprio da un non accertato presupposto fattuale.
Il terzo motivo é inammissibile in quanto reiterativo della medesima doglianza svolta in appello senza confrontarsi con la sentenza impugnata che ha compiutamente dato conto che secondo la giurisprudenza l’obbligo di dare avviso al difensore non trova applicazione in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento.
Ed invero l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell'”alcoltest” non sussiste in caso di rifiuto d sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11.12.2024