Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40845 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40845 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME,
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 7 febbraio 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti di condanna di NOME COGNOME (NOME nel DATA_NASCITA) in ordine al reato di cui all’art. 186 bis, comma 6, e 186, comma c), d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Bra (CN) in data 18 gennaio 2019, alla pena di mesi 8 di arresto e euro 1600 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, e ha disposto la revoca della patente di guida.
COGNOME era stato individuato quale conducente di un’autovettura che, a seguito di un urto contro un muro aveva preso fuoco; dopo che erano stati rilevati nel suo atteggiamento dagli operanti sintomi di abbrezza alcolica, egli si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti alla verifica di tale stato.
L’imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando undici motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il reato per il quale era stata pronunciata condanna presuppone – secondo il difensore – che l’imputato sia stato colto alla guida, mentre nel caso di specie COGNOME era stato sottoposto ad accertamento solo a distanza di oltre un’ ora e cinquanta minuti rispetto al momento in cui egli aveva avuto l’incidente. Nella vicenda in questione erano assenti gli elementi previsti dal legislatore per giustificare un accertamento del tasso alcolemico in capo a COGNOME a distanza di tempo dalla guida del veicolo.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge per non essere stato dato l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Il difensore ribadi l’inefficacia del test se effettuato a distanza di ampio lasso di tempo rispetto a momento della guida e lamenta che la Corte non avrebbe tenuto conto che COGNOME, dopo l’incidente, si era recato in un bar a bere un bicchiere di sambuca e che, dunque, solo per questo motivo l’accertamento con il precursore era risultato positivo. In ogni caso a COGNOME non era stato dato l’avviso che egli aveva la facoltà di farsi assistere da un difensore.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio d motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il teste di polizia giudiziaria COGNOME aveva dichiarato che lo stato di agitazione del COGNOME doveva essere ricollegato all’incidente, sicché i giudici di merito avrebbero dovuto
rilevare che non vi era alcuna ragione per richiedere all’imputato di sottoporsi ad accertamento tramite etilometro.
2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il difensore osserva che la valutazione operata dai giudici di merito in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste NOME COGNOME, madre dell’imputato, sarebbe ingiustificata. Tali dichiarazioni erano al contrario coerenti e circostanziate e avevano evidenziato lacune operative da parte degli agenti tali da riflettersi sulla validità dell’accertamento.
2.5. Con il quinto motivo, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione dei fatti. I giudici di merito no avrebbero adeguatamente vagliato la versione dell’imputato per cui egli aveva impattato contro il muro/ in quanto era rimasto vittima di un colpo di sonno.
2.6. Con il sesto motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del sinistro. Il difensore lamenta che i giudici di merito non avrebbero eseguito alcun accertamento presso il bar ove il COGNOME aveva dichiarato di essersi recato per bere “una sambuca” dopo l’incidente.
2.7. Con il settimo e l’ottavo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale dell’imputato. Il difensore ribadisce gli stessi argomenti già indicati e osserva che, in forza di tali elementi i giudici di merito avrebbero dovuto addivenire ad una pronuncia assolutoria.
2.9. Con il nono motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. . Il difensore rileva che i giudici di merito, a tale fine, avrebbero dovuto tene conto della particolare tenuità del fatto.
2.10. Con il decimo motivo ha dedotto, non già uno specifico vizio fra quelli di cui all’art. 606 cod. proc. pen., bensì la eccessività del trattamento sanzioNOMErio, che, secondo il difensore, in ragione della modesta gravità dei fatti, avrebbe dovuto essere contenuto nei minimi, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.11. Con l’undicesimo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. La Corte non avrebbe tenuto conto che la precedente analoga fattispecie contravvenzionale era stata estinta per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Il Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegNOME conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.Ciò premesso, il primo motivo è manifestamente infondato. Sulla base della analitica ricostruzione di cui alle conformi sentenze di merito COGNOME, dopo che a seguito dell’incidente autonomo in cui era incorso, era stato sottoposto ad accertamento preventivo con il precursore con esito positivo, era stato inviato a sottoporsi presso il Comando di Polizia Municipale ad accertamento con etilometro e si era rifiutato. La Corte ha precisato che il conducente è colui che guida o ha guidato prima della richiesta degli agenti e che il Codice della Strada non fissa un termine per lo svolgimento dell’alcoltest a pena di nullità e/o inutilizzabilit della prova: nel caso di specie il rifiuto era stato opposto a seguito del primo positivo accertamento preventivo, mentre il ricorrente aveva solo affermato, ma non anche dimostrato, di essersi recato a bere dopo l’incidente. Questa Corte di
legittimità ha già avuto modo di precisare che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolinnetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico (Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv. 259694) e che tuttavia, il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolennico rende necessario, t , verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186, comma secondo, lett. b) e e . C.d.s., la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Cinninari, Rv. 261573; Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo).
Nel caso di specie, tuttavia, a fronte della richiesta effettuata dagli operanti al momento del loro intervento, dopo l’incidente, COGNOME si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento con apparecchio etilometrb e ,’Sicché venendo in rilievo l’ipotesi del rifiuto, a seguito dell’esito positivo della prova prelimina correttamente è stato ritenuto irrilevante il tempo trascorso.
4.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Come rilevato dalla Corte di t pello, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell'”alcoltest” non sussiste in caso di rifiuto d sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispett dei diritti della persona sottoposta alle indagini ( Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745; Sez. 4 , n. 4896 del 16/01/2020, COGNOME, Rv. 278579 01; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv. 267877 – 01)
Il terzo motivo è manifestamente infondato. L’invito a COGNOME a sottoporsi ad accertamento tramite apparecchio alcoltest è stato formulato dalla polizia giudiziaria, dopo che, a seguito di incidente, GLYPH il primo accertamento con il precursore era risultato positivo, nel pieno rispetto della previsione di cui all’ar 186, comma 4, CdS. La richiesta era dunque legittima, a prescindere dalla sintomatologia rilevata dagli operanti, in quanto ancorata ad almeno due dei presupposti (incidente ed esito positivo dell’accertamento non invasivo) indicati dalla suddetta disposizione normativa.
il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso sono inammissibili. ricorrente, nella sostanza, si duole della ricostruzione dei fatti così come operata nelle sentenze di merito conformi ed in tal modo sottopone alla Corte di legittimità una inammissibile rilettura di elementi di fatto, ipotizzando un travisamento delle provex che alla luce della definizione di tale vizio, così come elaborata dalla
giurisprudenza di legittimità, deve essere escluso. Il travisamento della prova consiste, invero, non già nell’errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quell che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione. E ciò in quanto al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto – e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito -, bensì solo di verificare che quest’ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta per l’appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero dunque effettivamente parte dell’orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 COGNOME, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18 giugno 2009, COGNOME, Rv 244623; Sez.5. n. 39048 del 25 settembre 2007, COGNOME, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, del 15 giugno 2007, COGNOME, Rv 237207; Sez. 4, n. 21602 del 07 aprile 2007, COGNOME, Rv 237588).
Così ricostruito il perimetro del sindacato, non può che rilevarsi come le censure del ricorrente, da un lato, siano generiche, in quanto prive di raffronto concreto con la decisione e, dall’altro, siano volte a sottoporre alla éórte di legittimità ricostruzioni alternative fondate su dati di fatto esclusi o non riten provati.
Il settimo e l’ottavo motivo del ricorso sono inammissibili. Con tali censure il difensore in maniera generica sostiene che l’imputato doveva essere mandato assolto dal reato a lui contestato, senza confrontarsi con il percorso motivazionale delle sentenze di merito e senza contrappore agli argomenti di fatto e di diritto, ivi esposti, alcuna valida ragione.
Il nono motivo, con cui lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità GLYPH di cui all’art.131 bis cod. pen., è inammissibile per difetto di specificità. La censura si limita a reiterare in maniera letterale il motivo di appel e a ribadire la particolare tenuità dell’offesa, senza tenere conto che la Corte aveva, invece, spiegato come ostassero al riconoscimento della causa di non punibilità la precedente condanna per fatto della stessa specie e la gravità della condotta e del pericolo causato alla circolazione stradale.
Il decimo motivo con cui non lamenta uno dei vizi di cui all’art. 606 cod. proc. pen, ma solo la eccessività del trattamento sanzioNOMErio, è inammissibile. La censura non è altro che la mera riproduzione letterale del motivo di appello e non si correla alla motivazione della Corte di Appello, in cui si dà atto di come il comportamento processuale del COGNOME fosse già stato valutato positivamente attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’undicesimo motivo è manifestamente infondato. Come rilevato dalla Corte di Appello la sanzione della revoca della patente di guida deve essere disposta obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, CdS nel caso in cui il soggetto agente sia stato condanNOME per il medesimo reato nei due anni precedenti. La circostanza per cui la precedente condanna nel biennio fosse stata dichiarata estinta per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, come correttamente rilavato dalla Corte di Appello non ha rilievo, posto che la sanzione in esame ha natura amministrativa e la dichiarazione di estinzione del reato, ai sensi dell’art. 106 cod. pen., produce effetti solo in ambito penalistico (Sez. 4, n. 11719 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 275280; Sez. 4, n. 1864 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 265583 secondo cui “In tema di guida in stato di ebbrezza, l’estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l’avvenuto accertamento del fatto, non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la ” recidiva nel biennio”, prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod strada”).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende