Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11611 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11611 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OCCHIOBELLO il 02/06/1977
avverso la sentenza del 10/04/2024 della Corte d’appello di Bologna.
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso p ricorso. l’inammissibilità del
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Bologna, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui GLYPH COGNOME NOME veniva condannato alla pena di giustizia, per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici e senza patente, con la recidiva nel biennio; fatti commessi in data 30 sett?mbre 2017.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorsa per cassazione, per i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, censura la suindicata decisione per violazione dell’art. 60 comma 1, lett. b), in relazione all’art. 530, cod.proc.pen. ed erronea applicazione degli a 186 e 116 cod. strada.
Il ricorrente osserva che la Corte territoriale ha valorizzato elementi privi di rile indiziaria a carico del prevenuto, ravvisati nel fatto di abitare vicino al luogo del sinis essersi sottratto alla prova dell’alcoltest.
2.2 Con il secondo motivo, eccepisce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e cod.proc.pen, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivata esclusivamente, ma insufficientemente, sulla base dei preced nti penali specifici da cui l’imputato risulta gravato
Ef 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo p r l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Il motivo con cui si censura l’affermazione di responsabilità de l’imputato per viz motivazione e violazione di legge è generico.
La censura, appresso riportata integralmente, lamenta che ” Con motivazione unilaterale ed arbitraria, la Corte territoriale confermava la condanna dell’imputato. In poche righe Corte territoriale valorizza i pochi elementi indiziari a carico del prevenuto consis nell’abitare vicino al luogo del sinistro e una volta rintracciato di essersi sottratto al dell’alcoltest. E’ evidente l’erroneo utilizzo della prova logica dove l’ipotesi di accusa è trasferita in automatico in dato probatorio unilaterale. E’ totalmente omessa ogni possibi riflessione in ordine quantomeno al ragionevole dubbio circa l’estrar+tà del prevenuto i merito al fatto contestato. Non è stata minimamente valutata invece la ricostruzione difensiv intorno al difetto complessivo dell’apparato probatorio come costruito dal 10 giudice”.
Si rammenta che è inammissibile il ricorso per cessazione i cui motivi si limitino lamentare “l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, d Ile censure articolat con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad e se, senza indicarne
specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di onsentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si ollecita il sindac legittimità, dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la pre prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a ve (ez. 2, Sentenza n. 9029 del 05 novembre 2013 – Rv. 258962 – 01).
L’atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il conten dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a v (‘ez. 3 – sentenza n. 8065 del 21 settembre 2018 Ud.- Rv. 275853 – 02).
Gli argomenti sopra richiamati non risultano scanditi da necessaria analisi critica de argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi posso applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile n sentenza.
L’impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logica-giuridico se giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado pre esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerar logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razicinalità, e sulla apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illog perciò insindacabili in sede di legittimità.
La Corte distrettuale, infatti, ha dato logica risposta ai motivi di appello.
In particolare ha evidenziato che il veicolo coinvolto nel sinistro risultava esse proprietà di COGNOME NOME e al momento dell’incidente era condotto da un uomo che si era allontanato a piedi in direzione dell’abitazione della COGNOME. Nell’immediatezza, i mil operanti si recavano presso la vicina abitazione della COGNOME ed ivi rintracciavano l’imputa compagno della COGNOME, che presentava alito vinoso e che rifiutava di sttoporsi ad alcooltest
Ha pertanto logicamente dedotto che l’odierno imputato si trovasse alla guida del mezzo uscito di strada e che, immediatamente dopo il sinistro, avesse raggiunto l’abitazione del compagna, proprietaria del veicolo, ove effettivamente veniva rintracciato.
Così pure, la circostanza che il COGNOME presentasse alito vinoso è stata ragionevolmente ritenuta sintomatica del fatto che costui si trovasse momento dell’ incidente cagionato dal suo stato di ebbrezza alcolica. Ila guida del mezzo al
A fronte delle puntuali risposte da parte della Corte territoriale, il rrotivo di ricors confronta con le stesse e non rappresenta la precisa prospettazione d Ile ragioni di diritt degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, risulta* perciò inammissibile.
2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.
In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merit esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purch non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nel 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (cfr. Sez. n. 43952 del 13/04/20:17, COGNOME, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione h ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sent numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quélli ritenuti comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitar prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ri prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modali esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163-01).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo decisivi i precedenti penali specifici dell’imputato, motivazione che, alla luce dei consolidati principi Mlfe grurisprudenza di legittimità s esposti, appare sufficiente e non manifestamente illogica
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa annento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amrbende.
Così deciso il 22 gennaio 2025
Il consigliere estensore
GLYPH
Il esidente