Rifiuto Alcoltest: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il rifiuto alcoltest è un reato che comporta serie conseguenze. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso è inammissibile se si limita a riproporre argomentazioni già esaminate e respinte, senza una critica specifica alla decisione impugnata. Analizziamo questa pronuncia per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un automobilista da parte del Tribunale per il reato previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada, ovvero il rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico. La sentenza di primo grado, oltre alla pena ritenuta di giustizia, disponeva la sospensione della patente di guida per un anno.
La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi principali.
I Motivi del Ricorso e il Rifiuto Alcoltest
L’imputato lamentava diversi vizi della sentenza d’appello:
1. Violazione di legge e vizi di motivazione: Sosteneva l’illegittimità delle procedure di accertamento e un travisamento della prova testimoniale.
2. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
3. Errata applicazione della legge: Contestava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni: la Genericità dei Motivi e i Precedenti Specifici
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché il ricorso non potesse essere accolto. Il punto centrale della motivazione risiede nel fatto che il ricorrente non ha fatto altro che riprodurre censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fornito una motivazione esauriente sia sulla regolarità delle operazioni di polizia giudiziaria (sottolineando che l’imputato era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore e vi aveva rinunciato), sia sulla mancata concessione dei benefici.
In particolare, i giudici di merito avevano negato le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena valorizzando la presenza di ben due precedenti penali specifici. Questi precedenti, secondo la Corte, erano dimostrativi della scelta dell’imputato di adottare una condotta di guida sistematicamente violativa delle regole poste a tutela della sicurezza collettiva. Il ricorso in Cassazione, non contenendo una critica specifica e puntuale contro queste argomentazioni, è stato ritenuto generico e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche:
1. Non basta ripetere: Per presentare un ricorso in Cassazione efficace non è sufficiente riproporre le stesse doglianze respinte in appello. È necessario articolare una critica mirata e specifica che metta in luce gli errori di diritto o i vizi logici presenti nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso generico è destinato all’inammissibilità, con conseguente aggravio di spese.
2. Il peso dei precedenti: I precedenti penali, soprattutto se specifici e omogenei, hanno un’importanza decisiva nella valutazione del giudice. Essi possono precludere l’accesso a benefici come le attenuanti generiche o la sospensione condizionale della pena, in quanto considerati indicatori di una maggiore pericolosità sociale o di una tendenza a delinquere.
Perché il ricorso per il rifiuto alcoltest è stato dichiarato inammissibile?
Perché le argomentazioni presentate erano generiche e si limitavano a ripetere punti già correttamente affrontati e respinti dalla Corte d’Appello, senza offrire alcuna critica specifica e puntuale al ragionamento di quest’ultima.
I precedenti penali dell’imputato hanno influenzato la decisione?
Sì, in modo decisivo. La Corte ha evidenziato che i due precedenti penali specifici per reati simili dimostravano una condotta di guida sistematicamente pericolosa, giustificando così la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
È possibile fare ricorso in Cassazione riproponendo le stesse argomentazioni respinte in appello?
No, sulla base di questa ordinanza, un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei gradi di merito, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, viene considerato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40104 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40104 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Triettka confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 14 febbraio 2022 che aveva dichiarato COGNOME NOME NOME responsabile del reato di cui all’ art. 186 co.7 C.d.S., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ordinando altresì la sospensione della patente di guida per un anno.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando: a) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle norme integratrici dell’art. 186, comma 3, cod. strada, assenza di antigiuridicità del fatto e violazione dell’art. 192 cod.proc.pen. e travisamento della prova testimoniale; b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod.pen.; c) erronea applicazione della legge e mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile.
La Corte distrettuale ha illustrato esaurientemente le ragioni della ritenuta responsabilità penale, della regolarità delle modalità di svolgimento delle operazioni di P.G., evidenziando che, dalla documentazione in atti (in particolare, dal verbale di accertamenti urgenti sottoscritto dall’imputato come riportato dal Tribunale, dalla testimonianza del teste COGNOME, dalle gravità della condotta emersa in dibattimento, dai precedenti specifici ed omogenei), emerge che l’uomo aveva ricevuto regolarmente l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e che lo stesso aveva dichiarato di non volersi avvalere di tale facoltà. La Corte territoriale ha poi motivato in punto di adeguata mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena (ben due precedenti penali specifici dimostrativi della scelta di tenere una condotta di guida sistematicamente violativa delle regole imposte a tutela della sicurezza collettiva).
Il ricorrente, quindi, riproduce un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle FA4/00.< spese processuali e della somma di euro tremila la Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.