Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9594 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell di Appello di Messina indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna di cui all’art. 186, comma 7, D.Igs. 285/92.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabi e alla inapplicabilità dell’art. 131 bis cod peri.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la ricorrente ha riproposto alla ritenuta colpevolezza, le stesse questioni già devolute in appello, e d puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesim già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi con specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazi ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impug dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censu cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 de COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15)212013, COGNOME, Rv. 255568 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME Pi 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221 particolare, la Corte ha, con motivazione assolutamente congrua e del tutto logica, tesi difensiva secondo cui fa ricorrente avrebbe rifiutato di sottoporsi all’esame quanto preoccupata per i figli, considerando: 1) che i predetti figli erano con il p ricorrente era stata trattenuta in ospedale più di un’ora ove avrebbero agevolm sottoporla all’esame ematico; 3) che era irrilevante e tardivo sopporsi all’esame do fatto. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.1 giudici di merito hanno inoltre reso motivazione esaustiva cong manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di qu di legittimità, secondo cui ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione de particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudi dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, co pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione prev sufficiente l’indicazione di quelli ritenut (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 GLYPH Rv. 274647 GLYPH 01; Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01) GLYPH Nella specie, la Corte
territoriale ha richiamato le oggettive modalità della condotta, avendo la ricorrent condotta di guida pericolosa, che aveva arrecato ingenti danni a due veicoli in sost
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. peri, non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del pro consegue quella at pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fa ricorrente al pagamento de processuali e al versamento delta somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
estensore GLYPH Il Pre idente