Rifiuto Alcol Test: La Cassazione Conferma la Condanna
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di circolazione stradale: il rifiuto alcol test e degli accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti costituisce reato, anche quando l’automobilista tenta di limitare il proprio diniego a specifiche modalità di controllo. La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un conducente, confermando la sua condanna penale per essersi sottratto ai controlli dopo un incidente stradale.
Il caso: Incidente stradale e il rifiuto degli accertamenti
I fatti risalgono a un incidente in cui un automobilista, alla guida della sua utilitaria, perdeva il controllo del veicolo, uscendo di strada e ribaltandosi. Giunti sul posto, gli agenti e i soccorritori notavano evidenti sintomi di assunzione di bevande alcoliche. Di conseguenza, veniva richiesto al conducente di sottoporsi agli accertamenti clinico-tossicologici per verificare la presenza di alcol o droghe nel sangue.
L’uomo si rifiutava categoricamente di effettuare qualsiasi tipo di test, sia sul posto sia presso una struttura sanitaria. A seguito di ciò, veniva condannato in primo grado e in appello a sei mesi di arresto e 1.200 euro di ammenda, oltre alla sospensione della patente per un anno e sei mesi, per i reati previsti dagli articoli 186, comma 7, e 187, comma 8, del Codice della Strada.
I motivi del ricorso e l’interpretazione della difesa
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo un’errata interpretazione della sua condotta. Secondo la tesi difensiva, il suo rifiuto non era stato assoluto, ma si era limitato a non voler essere accompagnato presso la struttura ospedaliera per gli esami. In pratica, l’imputato cercava di circoscrivere il suo diniego a una sola delle possibili modalità di accertamento, sostenendo implicitamente un’illegittimità della richiesta o una non rilevanza penale del suo specifico comportamento.
La valutazione del rifiuto alcol test in appello
La Corte di Appello aveva già respinto questa linea difensiva, evidenziando come le prove documentali e fattuali dimostrassero il contrario. Già dalla prima comunicazione della notizia di reato, era emerso che l’imputato, pur manifestando chiari sintomi di ubriachezza, si era opposto a qualsivoglia accertamento, sia sul luogo dell’incidente che presso altre strutture. Aveva acconsentito solo a ricevere le cure mediche strettamente necessarie sul posto, ma si era fermamente opposto a tutto ciò che riguardava la verifica del suo stato psicofisico.
Le motivazioni della Corte: un diniego totale e ingiustificato
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso inammissibili. I giudici supremi hanno sottolineato che l’argomentazione dell’imputato non rappresentava una critica specifica alla sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre la stessa tesi già correttamente respinta. Inoltre, tale argomentazione si traduceva in una richiesta di riesame dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità, dove la Corte può valutare solo la corretta applicazione della legge.
La decisione si fonda sulla constatazione che il rifiuto opposto dall’automobilista è stato totale e assoluto. Non si è trattato di una contestazione su una specifica modalità, ma di un diniego generalizzato a collaborare con le autorità per accertare il suo stato. La condotta dell’imputato è stata interpretata come un tentativo di sottrarsi a ogni forma di controllo, rendendo così pienamente integrato il reato contestato. La Corte ha quindi ritenuto la deduzione difensiva come una interpretazione di comodo dei fatti, palesemente inammissibile in sede di legittimità.
Le conclusioni: la Cassazione conferma la condanna
In conclusione, l’ordinanza della Cassazione conferma che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti è un reato che si perfeziona con il semplice diniego. Non è possibile ‘scegliere’ a quale tipo di test sottoporsi o rifiutare una modalità (come quella ospedaliera) per sottrarsi al controllo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l’automobilista è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento rafforza la linea dura della giurisprudenza contro chi cerca di eludere i controlli sulla sicurezza stradale, sottolineando che l’obbligo di sottoporsi ai test è un dovere inderogabile per chi si mette alla guida.
È possibile rifiutare il test alcolemico solo in ospedale, ma accettare di farlo con altri strumenti?
No. Secondo la Corte, il rifiuto è considerato reato quando è totale e assoluto. Opporsi agli accertamenti presso una struttura ospedaliera, dopo aver già manifestato un diniego a qualsiasi controllo sul posto, integra comunque il reato, poiché la condotta è volta a sottrarsi a ogni forma di verifica.
Rifiutare l’alcol test dopo un incidente stradale costituisce sempre reato?
Sì, il provvedimento conferma che il rifiuto arbitrario di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare la presenza di alcol o sostanze stupefacenti, specialmente dopo un incidente e in presenza di sintomi evidenti, costituisce il reato previsto dal Codice della Strada.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice di legittimità. Se il ricorso non formula una critica specifica alla violazione di legge da parte della sentenza impugnata, ma si limita a ripresentare una diversa interpretazione dei fatti già valutati, non supera il vaglio di ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5355 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5355 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il 05/08/1983
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 5 aprile 2022, con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro milleduecento di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi, in ordine al reato di cui alli art. 186, comma 7 e all’art. 187, comma 8 cod. strada, perché guidava sulla pubblica via l’autovettura Fiat Panda e si rifiutava arbitrariamente di sottoporsi all’accertamento clinico-tossicologico finalizzato alla verifica della presenza di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nonché agli accertamenti necessari ad accertare lo stato di alterazione psicofisica, correlato all’utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo, con due motivi: denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle risultanze del verbale di contestazione della sanzione, dal quale emergerebbe che il rifiuto aveva avuto per oggetto solo la verifica con accompagnamento presso l’Ospedale di Vercelli; denuncia di vizio di motivazione, in ragione della irrilevanza penale del suddetto rifiuto.
I motivi di ricorso, connessi e da trattare congiuntamente, non superano il vaglio di ammissibilità.
Va rilevato che gli stessi riproducono, senza formulare specifica critica, il medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso correttamente dalla Corte di appello, che ha evidenziato, alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, riferendosi alle concrete modalità del fatto, che già dalla comunicazione della notizia di reato si era indicato che l’imputato, pur avendo perso il controllo del mezzo che fuoriusciva dalla sede stradale, terminando la corsa ribaltandosi sulla fiancata sinistra, nonostante manifestasse tutti i sintomi dell’assunzione di bevande alcoliche, rifiutava sul posto o presso altra struttura di sottoporsi a qualsivoglia accertamento, consentendo ai soccorritori dell’ambulanza di prestargli le cure mediche possibili sul posto (vedi anche le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). Rispetto a tali fattuali e documentali risultanze, il ricorrente propone di interpretare la propria condotta nel senso di limitare il totale ed assoluto rifiuto espresso al solo aspetto degli accertamenti presso la struttura ospedaliera. Si tratta, all’evidenza, di inammissibile deduzione fatto in sede di legittimità
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo presenti cause di esonero.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.