Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39962 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39962 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 1875/2023 R.G.
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano, in data 5 luglio 2022, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Como in relazione al reato previsto dall’art. 186, co. 7 D.Igs. 285/1992.
Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso, con cui deduce vizio di motivazione in ordine al percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito nell’affermare la penale responsabilità.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso propone una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all’esclusiva valutazione del giudice di merito. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della deci sione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.09.2023.