Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5361 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5361 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 30/06/1991
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 27 febbraio 2023, con cui COGNOME NOME NOME era stato condannato alla pena di mesi 4 di arresto ed euro mille di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno, in ordine al reato di cui alli art. 186, comma 7 e all’art. 186, comma 2 lett. c) cod. strada, perché, quale conducente di un motoveicolo, essendo rimasto coinvolto sulla pubblica via in un sinistro con altra autovettura, condotta da NOME COGNOME si rifiutava arbitrariamente di sottoporsi all’accertamento clinico-tossicologico finalizzato alla verifica della presenza di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nonché agli accertamenti necessari ad accertare lo stato di alterazione psicofisiche, correlato all’utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche. In Ficarazzi, il 7 agosto 2019.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo, con un motivo, denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle risultanze del verbale di contestazione della sanzione, dal quale emergerebbe che il rifiuto aveva avuto per oggetto.
Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Va rilevato che lo stesso riproduce senza formulare specifica critica, il medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso correttamente dalla Corte di appello, che ha evidenziato, alla pagina 2 della sentenza impugnata, riferendosi alle concrete modalità del fatto, che l’imputato rifiutava consapevolmente, sul posto o presso altra struttura, di sottoporsi a qualsivoglia accertamento. Rispetto a tali fattuali e documentali risultanze, il ricorrente propone di interpretare la propria condotta nel senso di limitare il totale ed assoluto rifiuto espresso al solo aspetto degli accertamenti presso la struttura ospedaliera. Si tratta, all’evidenza, di inammissibile deduzione in fatto in sede di legittimità.
Solo per completezza, va segnalata l’infondatezza della generica segnalazione del decorso della prescrizione successivamente alla pronuncia impugnata, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso, posto che la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, Rv. 256463).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil in favore della Cassa delle ammende, non essendo presenti cause di esonero.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, li 8 gennaio 2025 La Consiu era est. GLYPH
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