Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15075 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15075 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LODI il 10/01/1966
avverso la sentenza del 18/06/2024 della Corte d’appello di Milano
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Milano, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Lodi/in data 12 settembre 2022, con cui NOME veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 4 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda, per il reato di cui all’art. 187, comma 8, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, per essers rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica per stupefacenti; fatto commesso il 26 agosto 2019.
Dalla ricostruzione dei fatti, come emerge dalle sentenze di merito, risulta che il COGNOME alla guida di un ciclomotore PT 50, veniva fermato per un controllo dall’Appuntato NOME COGNOME, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di San Colonnbano al Lannbro, per ave effettuato una manovra anomala consistente nell’attraversamento di un incrocio utilizzando l’isola di traffico destinata ai pedoni. Durante il controllo, secondo quanto riferito dal operante, l’imputato appariva poco reattivo (“non era connesso”, “non vedeva chi c’era intorno”, “prendeva e continuava ad andare dritto”), dando l’impressione di essere in uno stat di alterazione psico-fisica. Pertanto, l’Appuntato richiedeva all’imputato di seguirlo presso struttura sanitaria per sottoporsi ad accertamenti biologici volti a verificare l’eventuale s alterazione dovuto all’uso di sostanze stupefacenti. Il Cesari rifiutava tale richiesta.
Avverso tale sentenza, l’imputato, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce la nullità del dispositivo di condanna in primo grado, pe errata indicazione degli articoli di legge richiamati, ossia “artt. 533 e 535 C.p.”, anziché “artt. 533 e 535 c.p.p.”, con conseguente violazione dell’art. 546 c.p.p.
2.2 Con il secondo motivo, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità del motivazione, sostenendo la legittimità del rifiuto opposto in quanto, a suo avviso, non sarebb stata rispettata la procedura prevista dall’articolo 187 del Codice della Strada. In partico contesta che all’imputato sarebbe stato chiesto direttamente di recarsi in ospedale pe accertamenti biologici, senza che fossero previamente eseguiti gli accertamenti qualitativi no invasivi previsti dalla normativa.
2.3 Con il terzo motivo, censura l’illogicità della motivazione con riferimento alla manca considerazione dei risultati degli esami tossicologici a cui l’imputato si era volontariame sottoposto nei giorni immediatamente successivi al controllo (il 6 settembre 2019), con esit negativo.
2.4 Con il quarto motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego della causa non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., invocata in considerazione della parti tenuità del fatto.
2.5 Con il quinto motivo, eccepisce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, va esaminata l’eccezione relativa alla prescrizione del reato, poiché, qualora fondata, avrebbe carattere assorbente rispetto alle altre doglianze.
2.1 L’eccezione è manifestamente infondata.
Per i reati commessi nel periodo dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 – come si ricava dalla informazione provvisoria divulgata immediatamente dopo la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in data 12 dicembre 2024 – rimane applicabile la disciplina della sospension del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Tale norma prevede la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. penna. per il dep della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenz che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. penna. per il deposito della motivazi della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
2.2 Nel caso di specie, il reato contestato risulta commesso il 26 agosto 2019, dunque in piena vigenza della disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. Applicando i period sospensione previsti per la fase tra primo e secondo grado, nonché tra secondo grado e giudizio di legittimità, il termine prescrizionale – che per la contravvenzione in esa ordinariamente di quattro anni, elevabili a cinque in presenza di atti interruttivi – non spirato alla data della presente decisione. Di conseguenza, il reato non può considerarsi estin per prescrizione.
Il primo motivo, con cui si deduce la nullità del dispositivo della sentenza di primo gr per erronea indicazione degli articoli 533 e 535 del codice penale anziché del codice d procedura penale, è manifestamente infondato.
3.1 Come correttamente rilevato dalla Corte di merito, il riferimento agli “artt. 533 e c.p.”, contenuto nel dispositivo letto in udienza e in quello riportato in calce alla motiv della sentenza di primo grado, costituisce evidente errore materiale, emendabile mediante la procedura di correzione di cui all’art. 130 c.p.p., senza che da ciò discenda alcuna nullità d decisione.
L’errore è stato formalmente corretto dalla stessa Corte d’Appello con la sentenza impugnata, nella quale ha disposto “la correzione dell’errore materiale in cui è incorso il gi nella redazione del dispositivo letto in udienza e del dispositivo apposto in calce d
motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui riportano l’indicazione: «visti, altr gli articoli 533 e 535 del c.p.» con la sostituzione a tale dicitura di quella corretta: altresì, gli articoli 533 e 535 del c.p.p.»”.
Questo Collegio, condividendo l’argomentazione della Corte distrettuale, rileva che il viz denunciato concerne una mera irregolarità formale, inidonea a generare una nullità, tanto più che dal complessivo tenore della sentenza di primo grado emerge con chiarezza che il Tribunale ha inteso riferirsi alle norme processuali che disciplinano la pronuncia di condanna la decisione sulle spese processuali. Tale irregolarità, come detto, è stata comunque sanata mediante l’apposita procedura di correzione disposta dal giudice di appello.
Il secondo motivo, concernente la presunta illegittimità del rifiuto opposto dall’imput per la mancata osservanza della procedura prevista dall’art. 187 C.d.S., è manifestamente infondato.
4.1 La Corte territoriale, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, ha correttamente ritenuto che gli agenti di polizia stradale avessero legittimamente richiesto all’imputato di sottoporsi agli accertamenti sanitari al fine di ver l’eventuale stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.
4.2 L’art. 187, comma 8, g.d.S. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il rifiuto all’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4 del medesimo articolo.
Secondo lo schema normativo delineato dall’art. 187 C.d.S., il comma 2 prevede che gli organi di Polizia stradale possano sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi no invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di acquisire elementi uti motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3.
Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo ovvero quando si abbia “altrimenti ragionevole motivo di ritenere” che il conducente si trovi so l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente stesso pu essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle for dell’ordine (comma 2-bis). Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibil effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di Polizia stradale p procedere all’accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie per il prelievo di campioni di liquidi biologici (comma 3).
Appare opportuno rammentare che questa Sezione, con riferimento agli accertamenti sulla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanza stupefacenti, ha di rece affermato che il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici previsto dal co settimo dell’art. 187 cod. strada, è configurabile quando venga rifiutato uno degli accertament previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 dell’articolo medesimo e che “secondo le menzionate previsioni è possibile procedere ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anch
4 GLYPH
attraverso apparecchi portatili, al fine di legittimare l’accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero pr strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o, comunque, a tali fini equiparate, il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami nece accertare la presenza di sostanze stupefacenti. Accompagnamento che è legittimo anche quando, avendo avuto esito positivo gli accertamenti non invasivi, ovvero avendo altro ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto consegu all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli accertamenti clinico-tossicologici e strumen ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale non possono essere prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia” (Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019, Ru Rv. 276363, in motivazione, a pag.3).
4.3 II punto cruciale, nel caso in esame, è rappresentato dalla sussistenza o meno del “ragionevole motivo” di ritenere che il conducente si trovasse sotto l’effetto di sosta stupefacenti, presupposto che legittima la richiesta di sottoposizione agli accertamenti di cu comma 2-bis o, in alternativa, l’accompagnamento presso strutture sanitarie ai sensi del comma 3.
4.4 Sul punto, i giudici di merito hanno dettagliatamente analizzato il comportamento tenuto dall’imputato durante il controllo stradale, così come riferito dal testimone NOME COGNOME il quale ha dichiarato di aver notato che la persona ( il COGNOME), alla gui ciclomotore, anziché rimanere incolonnato con altri mezzi al semaforo, aveva attraversato l’incrocio, salendo sull’isola di traffico dedicata ai pedoni; inoltre, una volta avv dall’operante, appariva non connesso e non vedeva chi c’era attorno, continuando ad andare dritto dopo il salto del marciapiedi, senza essersi accorto dell’attivazione dei lampeggianti e sistemi sonori sull’auto istituzionale.
Tali elementi sintomatici, secondo i giudici di merito, unitamente alla manovra anomala che aveva dato origine al controllo (attraversamento dell’incrocio utilizzando l’isola di tr riservata ai pedoni), hanno correttamente condotto gli operanti a ritenere sussistente “ragionevole motivo” di sospettare uno stato di alterazione psico-fisica derivante dall’uso sostanze stupefacenti.
Trattasi di argomentazione logica, atteso che il “ragionevole motivo” di ritenere che conducente di un veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’uso sostanze stupefacenti può legittimamente fondarsi, oltre che sull’esito positivo deg accertamenti preliminari, anche su elementi sintomatici oggettivamente percepibili e valutabil dagli agenti operanti.
La motivazione, inoltre, è evidentemente versata in fatto, e pertanto, non censurabile i questa sede.
Pertanto, il rifiuto del Cesari configura pienamente la fattispecie contravvenziona contestata.
Il terzo motivo, relativo alla mancata considerazione degli esami tossicologici negati cui l’imputato si era volontariamente sottoposto successivamente al controllo, è allo stes modo manifestamente infondato.
5.1 La Corte territoriale ha correttamente rilevato che a nulla valgono gli accertamen biologici cui l’imputato si è sottoposto di sua iniziativa successivamente, posto che contravvenzione in oggetto sanziona unicamente il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti p rilevare un eventuale stato di alterazione, come ben evidenziato dal giudice di prime cure anche a prescindere dall’effettivo utilizzo di sostanze stupefacenti.
Itft GLYPH ‘;T£./L27í–Tale valutazione è aderente alla lettera dell’art. 187, comma 8, C.d.S t /Ché si perfeziona’ con il mero rifiuto di sottoporsi agli accertamenti; il che presuppone evidentemente mancanza di accertamento, a livello biologico, della effettiva presenza di sostanz stupefacente nel sangue al momento del controllo.
Peraltro, è stato correttamente evidenziato che gli esami cui l’imputato si è sottopos volontariamente sono stati effettuati il 6 settembre 2019, ovvero a ben undici giorni di dista dal fatto contestato. Tale circostanza rende la contestazione aspecifica, poiché detti esami son inidonei a dimostrare l’assenza di sostanze stupefacenti nell’organismo dell’imputato a momento del controllo stradale, considerato che molte sostanze stupefacenti vengono metabolizzate ed eliminate dall’organismo in un tempo decisamente inferiore.
Il quarto motivo, afferente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di c rYYf -all’art. 131-bis cod. pen., è anch’essolinfondato.
6.1 Costituisce ius receptum che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valu complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado colpevolezza da ess4o z desunnibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). E che, a tal fine, non è necessaria la disamina di tutti elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti r (Sez. 6 – , Sentenza n. 55107 del 08/11/2018 – Rv. 274647 – 01), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pe non potendo far ricorso a mere clausole di stile.
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non p essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifes illogicità della motivazione postavi a sostegno.
Ebbene, la decisione impugnata, correttamente applicando tali princìpi, ha motivato il diniego dell’invocato beneficio rilevando “di non poter ritenere l’ipotesi di cui all’art. c.p., comportante la non punibilità della condotta per particolare tenuità del fatto, s
invece la gravità del reato commesso alla luce della modalità della condotta, essendosi l’imputato mostrato particolarmente ostile al controllo, nonostante il veicolo fosse priv
assicurazione e il Cesari non avesse con sé i documenti”.
Tale motivazione appare adeguata e immune da vizi logici o giuridici. La valutazione della particolare tenuità del fatto richiede un giudizio complessivo che tenga conto, oltre che de
limitata offensività della condotta in sé considerata, anche della modalità del comportamento e dell’intensità dell’elemento soggettivo. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha eviden
elementi concreti che denotano un atteggiamento di particolare ostilità e insofferenza a controllo, aggravato dalla circostanza – di per sé rilevante sul piano della sicurezza strada
che il veicolo condotto dall’imputato fosse privo di copertura assicurativa.
7. Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), a versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, il 22 gennaio 2025
4