Rifiuto accertamenti droga: il ripensamento non cancella il reato
Il rifiuto accertamenti droga da parte di un conducente fermato per un controllo è una questione delicata con conseguenze penali significative. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 23666/2024) ha ribadito un principio fondamentale: il reato si consuma istantaneamente con il primo diniego, e un eventuale ripensamento non è sufficiente a escluderne la punibilità. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un automobilista condannato sia in primo grado che in appello per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tecnici-sanitari volti a verificare un possibile stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, come previsto dall’art. 187, comma 8, del Codice della Strada. La difesa del conducente sosteneva che il reato non sussistesse, poiché, dopo un rifiuto iniziale, l’imputato aveva cambiato idea e acconsentito al test dopo aver parlato con il proprio legale. Inoltre, la difesa lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante l’incensuratezza dell’imputato.
La Decisione sul rifiuto accertamenti droga
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la decisione della Corte di Appello. I giudici supremi hanno chiarito in modo inequivocabile la natura del reato in questione, fornendo una lezione chiara sulla condotta da tenere durante un controllo stradale. La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi: la natura istantanea del reato e la corretta valutazione per la concessione delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Sentenza
La sentenza si articola su due punti giuridici di grande rilevanza che meritano un’analisi approfondita.
Il Reato è Istantaneo: l’Irrilevanza del Ripensamento Tardivo
Il punto cruciale della decisione riguarda la natura del reato di rifiuto. La Cassazione, in linea con un orientamento consolidato (richiamando la sentenza n. 5909/2013), ha affermato che il reato previsto dall’art. 187 C.d.S. è un reato istantaneo. Questo significa che la condotta illecita si perfeziona e si consuma nel momento esatto in cui il conducente manifesta la propria indisponibilità a sottoporsi agli accertamenti.
Qualsiasi successivo ‘cambio di idea’ o ‘atteggiamento collaborativo’ è giuridicamente irrilevante ai fini della sussistenza del reato. Nel caso specifico, il fatto che l’imputato abbia acconsentito al test un’ora dopo il suo rifiuto iniziale, seguito a un colloquio con il difensore, non elide la commissione del reato, che si era già perfezionato con la prima manifestazione di volontà negativa. La legge intende sanzionare la mancata cooperazione con le autorità al momento della richiesta, poiché il ritardo potrebbe compromettere l’efficacia stessa dell’accertamento.
La Negazione delle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo di ricorso riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). La difesa riteneva che lo stato di incensuratezza dell’imputato dovesse essere sufficiente per ottenere un trattamento sanzionatorio più mite. Anche su questo punto, la Cassazione ha respinto la doglianza.
I giudici hanno ribadito che la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico conseguente all’assenza di precedenti penali. Al contrario, richiede la presenza di elementi di segno positivo che giustifichino una riduzione della pena. Il giudice di merito, con valutazione ritenuta congrua e logica, aveva negato tale beneficio valorizzando elementi ‘negativi’ come la gravità del fatto e il ‘contegno elusivo e non collaborativo’ tenuto dall’imputato. La sola incensuratezza, quindi, non è sufficiente a superare una valutazione complessivamente negativa della condotta processuale ed extraprocessuale del reo.
Conclusioni
Questa sentenza offre due importanti lezioni pratiche per ogni automobilista. In primo luogo, il rifiuto accertamenti droga o alcol è una decisione con conseguenze immediate e irreversibili. Il reato si configura con il semplice ‘no’ e non può essere cancellato da un ripensamento. È fondamentale essere consapevoli che la legge sanziona l’ostacolo posto all’attività di controllo della sicurezza stradale. In secondo luogo, un buon comportamento processuale e una fedina penale pulita sono elementi importanti, ma non garantiscono automaticamente una pena più lieve se la condotta complessiva tenuta durante e dopo il fatto viene giudicata negativamente dal giudice.
Se mi rifiuto di fare un test antidroga e poi cambio idea, commetto comunque reato?
Sì. Secondo la sentenza, il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti è un reato istantaneo. Si perfeziona nel momento esatto in cui si manifesta la propria indisponibilità. Un successivo ripensamento non è sufficiente a escludere la punibilità.
Essere incensurato è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. La sentenza chiarisce che il solo stato di incensuratezza non è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche. Il giudice deve valutare la presenza di elementi positivi e può negare le attenuanti se emergono elementi negativi, come la gravità del fatto o un comportamento elusivo e non collaborativo.
Perché il ripensamento dell’automobilista è stato considerato irrilevante?
Il ripensamento è stato considerato irrilevante perché il reato si era già perfezionato con il primo rifiuto. La natura istantanea del reato implica che la condotta illecita è completata con la manifestazione di volontà contraria all’accertamento, rendendo inefficace qualsiasi successiva disponibilità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23666 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23666 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CITTA’ DELLA PIEVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE DI APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME impugna la sentenza della Corte di Appello di Perugia di cui in epigrafe che 6 ottobre 2023 ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Perugia in data 28 agosto 2021 per il reato di cui all’art. 187 co. 8 C.d.S per essersi rifiutato, mentre era guida del veicolo di proprietà di COGNOME Idanio marca Mini tipo cooper TARGA_VEICOLO, di sottopors ad accertamenti tecnici-sanitari finalizzati a determinare l’eventuale stato di alterazione psicofisica.
La difesa articola tre motivi di censura.
2.1.Con i primi due motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e manifesta illog della motivazione, con riferimento all’art. 187 co. 8 e 186 lett. c) C.d.S. rispetto all’art. 1 nonché rispetto agli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. Att. c.p.p. Sarebbe insussistente il ri sottoporsi all’accertamento in ordine allo stato di alterazione psicofisica perché il ricorrente essendosi inizialmente rifiutato, avrebbe in seguito deciso di acconsentire dopo av interloquito con il proprio difensore.
2.2.Con il terzo motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge in relazione agli art. 62 bis cod e 133 cod.pen. in punto di negazione delle attenuanti generiche e di dosimetria della pena stant la incensuratezza e la condotta processuale assolutamente responsabile.
3.11 Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ric
4.Le doglianze di cui ai primi due motivi di ricorso sono state già dedotte e disattese, con cong motivazione, in sede di merito. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici int reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell’agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di vole accertamentiSez. 4, n. 5909 del 08/01/2013 Rv. 254792 – 01.La Corte di Appello, facendo corretta applicazione di tale principio di diritto, ha ritenuto che ai fini della configura reato non potesse rilevare il consenso espresso dall’imputato un’ora più tardi rispetto al iniziale rifiuto. La motivazione espressa dalla Corte di Appello, pertanto, sfugge ai censurati v illogicità dedotti dalla difesa: in tema di giudizio di legittimità, come noto, la cognizione del di cassazione non attiene al fatto se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostru dei fatti, né condividerne la giustificazione
5.Quanto al terzo motivo va ribadito che l’applicazione delle circostanze attenuanti generic non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personal del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva diniego di concessione delle stesse Nello specifico, il mancato riconoscimento delle circostanz
attenuanti generiche può essere legittimamente GLYPH motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezz dell’imputato ( Sez. 4 – , n. 32872 del 08/06/2022 Ud. Rv. 283489 – 01 ). L’assenza di elementi “positivi” è stata legittimamente motivata dalla Corte di Appello che, sul punto, ha rite congrua la valutazione effettuata in sede di prime cure, in cui si valorizzavano gli eleme “negativi” rappresentati dalla gravità del fatto e dal contegno elusivo e non collaborativo ten dall’imputato.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processual
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5.06.2024