Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3699 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3699 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SOLOFRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con l quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato a pena di mesi 4 di arresto, per il reato di cui all’art. 256 co. 1 lett. b del d. Igs. 152 aver, in qualità di amministratore unico della società “RAGIONE_SOCIALE smaltito rifiuti pericolosi.
Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di le in ordine alla qualifica di rifiuti pericolosi attribuita agli imballaggi smaltiti, ripul dallo stesso COGNOME e quindi non più classificabili come rifiuti pericolosi, e vizio di moti per travisamento delle prove acquisite, in particolare con riferimento alle dichiara testimoniali del dipendente dell’azienda, il sig. COGNOMECOGNOME Con il secondo motivo lamenta violazi di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della partico tenuità del fatto.
Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.
Il primo motivo è inammissibile. Si osserva che “è inammissibile il ricorso per cassazio che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente re in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvediment impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione”. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 – dep. 24/06/2019, COGNOME Rv. 27697001). Peraltro, è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisam della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convinci su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilment diverso da quello reale, mentre esula dall’area della deducibilità nel giudizio di cassazione il di travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità reinterpretare gli elem prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risulta processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio (ex plurimis, Sez.3, n.39 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215)
Ad ogni modo, nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che gli imbal contaminati da sostanze pericolose non possono essere riutilizzati se non dopo una completa bonifica e decontaminazione effettuata secondo procedure riconosciute, in modo da garantire l’assenza di residui tossici e il mantenimento delle condizioni di sicurezza per la sal l’ambiente. Solo in tali circostanze, e previa chiara identificazione per evitare confusion contenitori non contaminati, il riutilizzo è consentito. Diversamente, essi devono essere ge come rifiuti pericolosi e smaltiti secondo la normativa vigente. La Corte ha, inoltre, r dal 10 gennaio 2023, è divenuta obbligatoria l’etichettatura ambientale degli imballag del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
Orbene, nel periodo oggetto di contestazione, è stato accertato che l’azienda non gli imballaggi secondo le procedure prescritte. Pertanto, non ricorrono i pres escluderne la qualificazione come rifiuti pericolosi.
Anche il secondo motivo è inammissibile. Il giudizio di particolare tenuità del fat necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integr fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. son quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del ricono causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’a di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Si è affermato che il dispo all’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medes della cui ricorrenza è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02 (dep. 28/07/2015) Rv. 264223).
Nel caso di specie il giudice a quo ha escluso la sussistenza dei presupposti r l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Costituiscono, infatti, elementi ostativi al della particolare tenuità del fatto l’entità del pericolo arrecato alla salute pubblica irregolare gestione di rifiuti pericolosi (imballaggi contaminati).
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non r assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Se del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proce · consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
Il consigliere estensore
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Il Presidente