Rifiuti Pericolosi: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sulla qualificazione dei rifiuti pericolosi, in particolare con riferimento ai veicoli fuori uso. La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso di un imputato, ha ribadito la necessità di formulare motivi specifici e pertinenti, pena l’impossibilità di un esame nel merito. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti alla Base della Vicenda Giudiziaria
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto in Corte d’Appello per il reato di abbandono illecito di rifiuti. Nello specifico, l’imputato aveva abbandonato un veicolo fuori uso, qualificato come rifiuto pericoloso, in prossimità di un torrente. Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolandolo in quattro distinti motivi, sperando di ottenere l’annullamento della condanna.
L’Inammissibilità dei Motivi: un’Analisi Dettagliata
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascuno dei quattro motivi, ritenendoli tutti inammissibili per diverse ragioni. Questo esame mette in luce gli errori da evitare nella redazione di un ricorso.
### Primo e Secondo Motivo: Genericità e Mancanza di Critica
Il primo motivo contestava l’attendibilità di un testimone, ma è stato giudicato ‘totalmente generico e assertivo’. Il secondo, che lamentava un vizio di motivazione, si limitava a elencare ‘massime giurisprudenziali’ senza confrontarsi criticamente con la specifica argomentazione della sentenza impugnata. Entrambi i motivi sono stati respinti perché non entravano nel cuore della decisione del giudice d’appello.
### Terzo Motivo: la Definizione di Rifiuti Pericolosi
Il terzo motivo, che denunciava una violazione di legge sul concetto di rifiuti pericolosi, è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio cruciale: un veicolo fuori uso è considerato rifiuto pericoloso quando non è stato sottoposto ad alcuna operazione per la rimozione di liquidi (come olio, carburante, liquidi di raffreddamento) o di altre componenti pericolose. Questa natura, sottolinea la Corte, può essere desunta anche solo dalle modalità di raccolta e deposito, senza la necessità di specifici accertamenti tecnici.
### Quarto Motivo: la Determinazione della Pena
Infine, anche il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato dichiarato inammissibile per genericità. La Corte ha ritenuto logica e ben motivata la decisione del giudice di merito di non concedere le attenuanti generiche, data l’assenza di elementi positivi da valutare e, al contrario, la presenza di elementi negativi come la gravità del fatto (quantità di rifiuti abbandonati vicino a un corso d’acqua) e i numerosi precedenti penali dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un rigoroso rispetto dei principi procedurali. L’inammissibilità del ricorso deriva direttamente dalla sua inadeguatezza a stimolare un vero controllo di legittimità. I giudici hanno evidenziato che un ricorso non può essere una mera ripetizione di doglianze generiche o un elenco di principi giuridici astratti. Deve, invece, contenere una critica specifica, puntuale e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza che si intende impugnare. La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse fornito una giustificazione logica e coerente sia sulla qualificazione del fatto come gestione illecita di rifiuti pericolosi, sia sulla commisurazione della pena, rendendo le censure dell’imputato prive di fondamento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Con la dichiarazione di inammissibilità, la condanna dell’imputato è diventata definitiva. Oltre al pagamento delle spese processuali, è stato condannato a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale proprio per i casi di ricorso inammissibile. Questa ordinanza serve da monito: per accedere al giudizio di legittimità, è indispensabile presentare motivi di ricorso solidi, specifici e giuridicamente pertinenti. Inoltre, conferma un punto fondamentale in materia ambientale: la gestione dei veicoli a fine vita richiede procedure specifiche per la messa in sicurezza, e la loro semplice dismissione equivale all’abbandono di rifiuti pericolosi, con tutte le conseguenze penali che ne derivano.
Quando un veicolo fuori uso è considerato rifiuto pericoloso?
Un veicolo fuori uso è classificato come rifiuto pericoloso quando non è stato sottoposto ad operazioni finalizzate alla rimozione dei liquidi o di altre componenti pericolose. Tale natura può essere dedotta anche dalle semplici modalità di raccolta e deposito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, assertivi, si limitano a esporre massime giurisprudenziali senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, o se sono manifestamente infondati.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dal codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11549 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11549 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIVA DEL GARDA il 22/04/1980
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che deduce vizio di motivazione in relazione all’attendibilità del teste COGNOME è inammissibile p totalmente generico e assertivo;
rilevato che il secondo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione apparente, è pariment inammissibile perché si sviluppa unicamente mediante l’esposizione di massime giurisprudenziali, senza alcun confronto critico con la motivazione;
rilevato che il terzo motivo, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazion relazione al concetto di rifiuti pericolosi, è manifestamente infondato in quanto la natur rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti, quan risulti, anche soltanto per le modalità di raccolta e deposito, che lo stesso non è s sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre component pericolose (Sez. 3, n. 11030 del 05/02/2015, COGNOME, Rv. 263248), come accertato nel caso in esame;
rilevato, infine, che il quarto motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motiva in relazione alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, è parimenti inammissibile perché generico, a fronte, peraltro, di una motivazione che ha logicamente giustificato sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, stant l’assenza di elementi a tal fine valutabili, sia la determinazione della pena, in considerazi della non trascurabile gravità del fatto, desumibile dal quantitativo di rifiuti, pericolosi illegalmente abbandonati in prossimità di un torrente, e della personalità dell’imputato, grava da numerosi precedenti penali;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della èassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.