Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29038 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29038 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 23/09/1992
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
COGNOME NOMECOGNOME condannato per il reato di cui all’art. 110 cod. pen., 256,
comma 1, lett.
b), d.lgs. 152 del 2006, alla pena di mesi sei di arresto e 3000,00 euro di
ammenda, articolando due motivi di ricorso, deduce carenza di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio e la conseguente affermazione di responsabilità
dell’imputato (primo motivo) e violazione di legge e carenza di motivazione in ordine a mancata concessione della causa di non punibilità
ex art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo);
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché, oltre che costituite da mere doglianze in punto di fatto, le stesse sono
a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avu pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate d
giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata, in modo congruo, ed in linea con quella primo grado, ha ritenuto fondata la dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente
l’attività di raccolta di rifiuti senza autorizzazione, evidenziando che: a) su entrambi i marciapiedi occupati dall’estemporanea discarica vi erano documenti riconducibili ai proprieta
dell’appartamento che COGNOME era stato incaricato di sgomberare, circostanza chiaramente indicativa dell’attività di deposito di materiali in corso al momento dell’intervento della Municipale); b) i rifiuti occupavano ben 20 metri quadrati di superficie; c) i rifiuti erano a matura pericolosa, rientrando tra gli stessi anche due radiatori ad olio alimentati elettricame
Osservato che il secondo motivo espone anch’esso censure non consentite in sede di legittimità, poiché, oltre che costituite da mere doglianze in punto di fatto, le stesse sono a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avu pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate d giudici di merito, in quanto la Corte d’appello ha illustrato in modo preciso e congruo le rag del diniego del proscioglimento per particolare tenuità del fatto, attesi l’ingente quantita rifiuti depositato occupante una superficie complessiva di 20 mq, e la presenza di rifiuti peric connotanti il fatto in termini di spiccata offensività in relazione alla salubrità dell’ambien
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.