Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11144 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11144 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CASAVATORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 3 giugno 2025, in parziale riforma della pronuncia in data 2-5-2024 del Tribunale di Napoli nord, riduceva la pena inflitta a COGNOME NOME in ordine ai reati di ricettazione e stoccaggio di rifiuti pericolosi ad anni 2, mesi 2 di reclusione ed € 933,33 di multa.
2 . Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
-erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 256, comma 2, D.Lvo 152/2006 dovendo, gli
oggetti rinvenuti nella impresa gestita dall’imputato, essere qualificati quali rifiuti non pericolosi e ciò in adesione all’attività di campionatura rilasciata dalla società RAGIONE_SOCIALE ed ai rapporti di prova rilasciati dall’ente accertatore; doveva ritenersi, pertanto, che aveva errato la Corte nel qualificare i rifiuti quali pericolosi;
violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi del reato di ricettazione posto che il semplice possesso di organi motore non poteva giustificare la conoscenza della provenienza illecita dei beni;
violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla applicazione dell’art. 62 bis cod. pen. non essendo state valutate le considerazioni esposte nell’atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi reiterativi e manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, quanto al primo motivo, posto che all’interno dell’impresa venivano rinvenuti organi motore di mezzi di circolazione, pneumatici ed oli esausti, va ricordato che questa corte di legittimità con plurime pronunce ha sempre qualificato l’attività d i stoccaggio e smaltimento di organi motore come condotta avente ad oggetto rifiuti pericolosi (Sez. 3, n. 19209 del 16/03/2017, Rv. 270226 -01; Sez. 3, n. 34917 del 09/07/2015, Rv. 264822 -01). Ne consegue che la Corte di appello ha correttamente qualificato la condotta dell’imputato procedendo ad una specifica elencazione contenuta a pagina 4 della motivazione dei singoli organi motore, sottolineando come, peraltro, i materiali rinvenuti erano misti e non tracciati, conservati in maniera non conforme in assenza di autorizzazione. A nulla rilevano, pertanto, le certificazioni richiamate dal ricorso che vengono sconfessate nelle pronunce di merito dai precisi accertamenti compiuti in sede di sopralluogo. Il primo motivo è, pertanto, manifestamente infondato.
Quanto agli altri motivi gli stessi si rivelano anche essi manifestamente infondati posto che:
la sussistenza degli elementi costitutivi il delitto di ricettazione è stata correttamente ricavata dal giudice di secondo grado dall’accertato possesso di più parti di autovetture provento di precedenti furti in assenza di qualsiasi valida giustificazio ne fornita dall’imputato;
la negazione delle attenuanti generiche è stata ricollegata ad aspetti del fatto che sono stati riferiti in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta e ciò esclude ogni fondatezza del motivo.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2026
IL CONSIGLIERE AVV_NOTAIO NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME