Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17492 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17492 Anno 2025
In data 24/10/2024 la polizia giudiziaria era delegata ad eseguire i seguenti provvedimenti: Presidente: COGNOME NOME
decreto di perquisizione personale, locale e informatica e contestuale sequestro emesso in pari data dalla Procura Europea nell’ambito del procedimento n. 28/22 Mod. 21 R.G.N.r. EPPO; Relatore: COGNOME NOME
2) ordinanza di applicazione di misura cautelare e decreto di sequestro preventivo (non conservativo, come erroneamente indicato a pag. 3 del ricorso), emessi entrambi in data 16/09/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata nell’ambito del medesimo procedimento. Data Udienza: 12/03/2025
Con riferimento alla cautela di natura reale, il provvedimento disponeva anche nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME – indagati quali soggetti in posizione apicale, per il delitto di associazione a delinquere e relativi reati fine (illeciti tributari, riciclaggio ed autoriciclaggio) – il sequestro diretto del profitto dei reati oggetto del procedimento e, in subordine, per equivalente di beni mobili e/o immobili ovvero di somme di denaro nella loro disponibilità.
In ottemperanza a tale delega (si veda anche il seguito del verbale di esecuzione di sequestro preventivo a carico di NOME COGNOME redatto dalla Guardia di Finanza di Ancona in data 25/10/2024) la polizia giudiziaria eseguiva, con esito negativo, la perquisizione presso l’abitazione di Ku Xiaotao (anch’egli indagato per il reato di cui all’art. 648 bis cod. pen. nel medesimo procedimento) e poi accedeva al ristorante RAGIONE_SOCIALE (riconducibile agli indagati NOME COGNOME e NOME COGNOME entrambi gestori di fatto) ove i beni rinvenuti all’interno del locale erano sottoposti a vincolo, ma lasciati in custodia al formale amministratore unico NOME COGNOME ritenuto prestanome.
Da tale ricostruzione deriva, in primo luogo, che il vincolo apposto sui beni rinvenuti presso il ristorante RAGIONE_SOCIALE Ł conseguente ad un decreto di sequestro preventivo (quindi non conservativo, ma neppure probatorio) emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., sicchŁ l’attività ablatoria non richiedeva alcuna convalida, ben diversamente da quanto sostenuto nel ricorso.
In secondo luogo, il provvedimento di cautela reale prevedeva il sequestro c.d. anticipatorio anche per equivalente, sicchŁ, in sede di esecuzione dello stesso, il locale di ristorazione formalmente amministrato da NOME COGNOME, ma di fatto riconducibile a NOME COGNOME e NOME COGNOME Ł stato legittimamente sottoposto a vincolo.
Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro sono riservate alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero ( Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, COGNOME, Rv. 265058; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, COGNOME e altri, Rv. 264282; Sez. 3, n. 37848 del 7/05/2014, COGNOME, Rv. 260148; Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012, COGNOME, Rv. 254918). In particolare, nel caso di decreto di sequestro preventivo che presenti una struttura “mista”, la verifica della infruttuosità della ablazione diretta, che consente di disporre, in subordine, il sequestro per equivalente non deve essere necessariamente eseguita prima dell’adozione del provvedimento, con specifica identificazione dei beni da sottoporre alla misura cautelare ben potendo, tale accertamento, essere demandato al pubblico ministero in fase di esecuzione (Sez. 3, n. 29862 del 01/12/2017-dep. 2018, COGNOME, Rv. 273689).
Quanto alla censura difensiva con la quale ci si duole dell’avvenuto sequestro del conto corrente bancario acceso su Banca Intesa n. 78150/1000/00009526′ ed intestato a RAGIONE_SOCIALE (operazione, in astratto, legittima in ragione del disposto sequestro per equivalente che avrebbe consentito l’apposizione del vincolo c.d. anticipatorio anche sulle provviste finanziarie della società riconducibile agli indagati attinti da tale cautela reale), effettivamente, come affermato dal Tribunale agli atti non risulta alcun verbale di esecuzione di sequestro del conto corrente in questione in data antecedente alla proposizione dell’istanza di riesame, nØ la difesa risulta avere allegato alcunchŁ al
riguardo nel corso dell’udienza camerale, essendosi limitata a produrre gli estratti contabili di tale rapporto bancario.
Nello stesso ricorso, del resto, Ł riportato uno stralcio del verbale di esecuzione del decreto di sequestro preventivo redatto dalla polizia giudiziaria in data 24/10/2024 nel quale Ł indicata la futura (e quindi non ancora avvenuta) apposizione un vincolo ablatorio sui conti correnti bancari (da individuare) intestati alla RAGIONE_SOCIALE; il ricorrente deduce semplicemente l’avvenuto ‘blocco del conto corrente’ relativo al rapporto n. 1000/9526 da parte dell’istituto di credito Intesa San Paolo, senza tuttavia dimostrare che ciò sia avvenuto in esecuzione del provvedimento cautelare reale emesso dal giudice per le indagini preliminari.
E’ dunque corretta la statuizione del Tribunale che ha rigettato la richiesta di riesame in relazione all’asserita apposizione del vincolo c.d. anticipatorio sul conto corrente.
Tale impugnativa presuppone necessariamente l’avvenuta esecuzione del provvedimento di sequestro come si evince dal tenore letterale art. 324 cod. proc. pen. che dispone: ‘La richiesta di riesame Ł presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro’ e dell’art. 322 cod. proc. pen. che recita: ‘Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento’.
Proprio l’indicazione testuale del dies a quo del termine per impugnare (ex art. 324, comma 1, cod. proc. pen. dalla data di esecuzione o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro), oltre a disciplinare i tempi dell’ impugnazione, ne delimita anche la concreta proponibilità, giacchØ con l’individuazione di tale termine iniziale, il legislatore ha inteso evidenziare come soltanto a partire da tale momento possono validamente attivarsi gli strumenti di reazione previsti dall’ordinamento avverso il provvedimento ablativo assunto dall’autorità giudiziaria (Sez. 6 n. 3465 del 22/10/2020, Gravina, Rv. 280629; Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Habour, Rv. 269875).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/03/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME