Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29366 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29366 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA a Napoli; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 28/11/2023 del tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; staldo NOME che ha
udite le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Napoli, adito nell’interesse, tra gli altri, di COGNOME NOME, in proprio e in qualità di leg rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 9 ottobre 2023 dal Gip del tribunale di Nola, con particolare riferimento, per quanto di interesse, al sequestro finalizzato alla confisca diretta di euro 1.313.034,63, quale profitto di reati tributari per cui si procede “in capo alla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ovvero al suo amministratore pro tempore” e in caso di eventuale incapienza, al sequestro, finalizzato alla confisca per
equivalente e sino alla somma suindicata, di beni mobili e/o immobili appartenenti al NOME o di cui abbia disponibilità, confermava il sequestro.
Avverso la predetta ordinanza NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.
Con il primo, deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 321, 324 cod. proc. pen. e 12 bis del D.Igs. n.74/2000, per motivazione apparente o carente in ordine al periculum in mora. Il tribunale del riesame avrebbe violato il principio fissato dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 36959 del 24 giugno 2021, secondo cui finanche emerga un’ipotesi di confisca obbligatoria il sequestro preventivo deve riportare, comunque, la concisa motivazione del periculum in mora. Invero, il tribunale avrebbe sul punto redatto una motivazione apparente, atteso che senza alcun fondamento avrebbe al riguardo sostenuto la sussistenza del pericolo di creazione di una nuova provvista, funzionale alla commissione di altri reati tributari in caso di mantenimento della disponibilità del denar sequestrato. Il tribunale, inoltre, non avrebbe distinto tra denaro e altri beni i sequestro, per cui, a tutto voler concedere, mancherebbe comunque, sul punto in discussione, la motivazione con riguardo al periculum inerente il sequestro dei beni diversi dal denaro (immobile, lingotti d’oro e orologio).
Con il secondo motivo, deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 324 comma 7 e 309 comma 9 cod. proc. pen. per il mancato annullamento, da parte del tribunale, del decreto di sequestro, stante la assenza di motivazione originaria sul periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, atteso che non si rinviene la procura speciale rilasciata in relazione alla dedotta qualità del NOME quale amministratore legale della RAGIONE_SOCIALE il ricorso è per tale ragione inammissibile, limitatamente alla parte riguardante il sequestro di beni riconducibili alla predetta società.
Considerato quindi, entro questi limiti, il ricorso, occorre previamente esaminare, per l’evidente priorità logico-giuridica, il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione del provvedimento genetico. Il motivo, nella misura in cui si contesta il difetto di motivazione in ordine al decreto di sequestro con riferimento al periculum in mora, che come tale non è stato rilevato dal tribunale del riesame, è inammissibile, trattandosi di motivo non dedotto in sede di
riesame e come tale nuovo. Infatti, va osservato che, secondo il riepilogo dei motivi di impugnazione proposti davanti al tribunale del riesame, come riportato nella ordinanza impugnata e rimasto incontestato, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto di sequestro per carenza del fumus commissi delicti, e, in subordine, il dissequestro dei conti correnti della sopra citata società dell’unica casa di abitazione del ricorrente, oltre alla riduzione della somma sequestrata in ragione della mancanza del requisito indiziario, in ordine ai capi di incolpazione relativi ai delitti ex artt. 8 e 10-quater del DIgs. n. 74 del 2000.
Conseguono a ciò la novità e l’ inammissibilità del motivo qui in esame, siccome riguardante il vizio di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora. Giova in proposito rammentarsi, sia che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo delle contestazioni, così come dei motivi di appello, contenuto nel provvedimento impugnato, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame, sia che in ragione di tale principio, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 01).
Né osta a tale ricostruzione e cornice giuridica il carattere interamente devolutivo del procedimento di riesame in materia cautelare.
In proposito, è noto a questo collegio l’indirizzo di legittimità, affermato d plurime pronunce, secondo cui, in tema di impugnazioni cautelari reali, il tribunale del riesame, per l’effetto interamente devolutivo del gravame avverso un provvedimento impositivo di un sequestro preventivo a fini di confisca, è tenuto a motivare, seppur succintamente, in ordine alla ritenuta sussistenza del “periculum in mora”, anche in difetto di specifici motivi di doglianza sul punto, eventualmente richiamando quanto argomentato dal primo giudice nel provvedimento genetico (da ultimo, tra le tante, Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737 – 03). A tal fine, in particolare, si valorizzano taluni dati normativi: si osserva che l’art. 324, comma 4, cod. proc. pen. prevede che la formulazione di motivi è meramente facoltativa, siccome gli stessi «possono» – non debbono – essere enunciati nella richiesta in sede di discussione. Inoltre, si evidenzia che l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., dispone l’applicazione (anche) della disposizione di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., secondo la quale «il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso».
Si tratta di un orientamento, che questo collegio non condivide, ritenendo non persuasive, per il sostegno di tale tesi, le argomentazioni sopra riportate, e già contrastato da tutte quelle pronunce che hanno ritenuto inammissibili, anche con riferimento agli aspetti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari co riguardo alle misure personali (Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277543 – 01; Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266226 – 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, COGNOME COGNOME, Rv. 254037 – 01; Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2024, COGNOME, Rv. 227110 – 01; Sez. 1, n. 2927 del 22/04/1997, COGNOME, Rv. 207759 – 01), e con riferimento al fumus e al periculum con riguardo a quelle reali (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, COGNOME, Rv. 284419, in motivazione, Sez. 6, n. 1008 del 23/02/2000, COGNOME, Rv. 215865), motivi proposti per la prima volta in sede di legittimità.
Tali argomentazioni invero, appaiono il portato di un indirizzo di legittimità sviluppatosi sia con riguardo alle misure cautelari reali che a quelle personali, con particolare riferimento al tema della estensibilità, alle impugnazioni opposte avverso tali misure, della regola di cui all’art. 581 cod. proc. pen., lett. c) ( ora lettera d), che impone la contestuale presentazione, con l’atto di impugnazione, di motivi specifici.
Tale indirizzo è stato formulato nel senso che la predetta regola non sarebbe applicabile anche per le forme di impugnazione cautelare, trattandosi di richieste che afferiscono ad una procedura, quella cautelare appunto, del tutto particolare, come tale diversa da quella propria dei normali atti di impugnazione. E infatti, con riguardo alle impugnazioni avverso le misure cautelari si è affermato che, deve ritenersi infondato l’assunto secondo cui la collocazione sistematica dell’art. 309 cod. proc. pen. nel capo VI del titolo III del codice, che riguarda le “impugnazioni”, insieme con la previsione dell’appello (art. 310) e del ricorso per cassazione (art. 311), dovrebbe comportare l’applicabilità anche della disposizione dell’art. 581 lett. c) stesso codice, che impone a pena di inammissibilità l’indicazione dei motivi di impugnazione contestualmente alla presentazione del gravame. Invero la richiesta di riesame innesca una procedura tutt’affatto particolare, diversa da quella propria dei normali atti impugnazione, e rende possibile che il controllo della legittimità del provvedimento restrittivo della libertà personale abbia luogo pur senza specifiche doglianze dell’interessato, sul rilievo del semplice riscontro della correttezza del detto provvedimento e della congruità della motivazione che lo sorregge. (Nell’affermare il principio di cui in massima la S.C. ha evidenziato che proprio la facoltatività dell’indicazione dei motivi a sostegno della richiesta di riesame e la inapplicabilità del principio del tantum devolutum quantum appellatum dimostrano che ci si trova di fronte ad una forma “sui generis’ di impugnazione). (Sez. 1, n. 4097 del 04/11/1991, COGNOME, Rv. 188705 – 01). // )
Egualmente, con riferimento alla contestazione di misure cautelari reali, si è affermato che deve essere disatteso l’assunto secondo cui la collocazione sistematica dell’art. 324 cod. proc. pen. nel capo terzo del libro quarto del cod. proc. pen., riguardante le impugnazioni, dovrebbe comportare l’applicabilità all’istanza di riesame anche della disposizione dell’art. 581 lett. c) dello stess codice che, a pena d’inammissibilità, impone l’indicazione dei motivi di impugnazione contestualmente alla proposizione del gravame. Invero, la richiesta di riesame innesta una procedura particolare, diversa da quella propria dei normali atti di impugnazione, che rende possibile il controllo della misura cautelare sotto il profilo della legittimità e del merito, pur senza specifich doglianze dell’interessato, sulla base – da un canto – del riscontro della correttezza del relativo provvedimento e della congruità della motivazione che lo sorregge e – dall’altro – del potere del giudice del riesame d’annullare, riformare o confermare lo stesso per ragioni autonome, diverse da quelle enunciate nei motivi “eventualmente” posti a sostegno della istanza. (Sez. 3, n. 2623 del 02/12/1993, dep.1994, Torres, Rv. 197063 – 01).
Rispetto a tale impostazione le Sezioni Unite hanno rilevato che, in tema di riesame di misure cautelari, non è applicabile la particolare disposizione dell’art. 581 lett. c) cod. proc. pen. che impone, a pena di inammissibilità, l’indicazione dei motivi di impugnazione contestualmente alla presentazione del gravame stante la facoltatività, prevista dal sesto comma dell’art. 309 stesso codice, della indicazione dei motivi a sostegno e, quindi, dell’inapplicabilità del principi tantum devolutum quantum appellatum (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199388 – 01).
Tanto precisato, va osservato, innanzitutto, che quest’ultima indicazione, pur oggetto di massimazione, non appare avere avuto riguardo allo specifico quesito in quell’occasione sottoposto all’esame delle Sezioni Unite, il quale atteneva, piuttosto, al tema della configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, ma ha rappresentato la mera riaffermazione di un principio già emerso in precedenza nella giurisprudenza della Corte, conseguita alla necessità di rispondere ad altro dei restanti motivi di ricorso, inerente l’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato.
Se quindi si tratta, su tale aspetto, più precisamente, in altri termini, di un pur particolarmente autorevole riaffermazione di un indirizzo di legittimità già sorto precedentemente, la stessa non pare ostare ad analisi che possano giungere sul punto ad esiti diversi (come del resto testimoniato dalle pronunce sopra richiamate a pag.4) senza onere di rimettere nuovamente la questione all’esame delle Sezioni Unite; peraltro, proprio la sussistenza di recenti pronunce che hanno affermato l’impossibilità per il ricorrente di articolare dinanzi a giudice di legittimità motivi che non siano stati prospettati in precedenza in sede
di riesame, pare una implicita conferma della necessità di interpretare l’art. 618 comma 1-bis cod. proc. pen. circoscrivendo la vincolatività nascente dalla pronuncia del massimo consesso nomofilattico alle sole ipotesi del principio di diritto enunciato in ordine alle questioni rimesse al suo esame. Ciò che, del resto, coerentemente alla ratio della norma, e come sottolineato anche in dottrina, appare conseguente alla “eccezionale” natura vincolante del precedente introdotta dall’art. 618 comma 1bis, tale da indurre l’interprete a dovere limitare gli effetti impeditivi dell’apporto dialettico, ordinariamente insito sistema nomofilattico, delle singole sezioni della Corte alla formazione RAGIONE_SOCIALE orientamenti giurisprudenziali.
Ulteriore considerazione preliminare, da formulare, è quella per cui, d’altra parte, per affermazione sempre delle stesse Sezioni Unite, certamente il riesame delle ordinanze che dispongono misure cautelari costituisce comunque un tipico mezzo di impugnazione, ancorché fornito di caratteristiche peculiari rispetto agli altri mezzi di impugnazione (Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, dep. 1994, COGNOME, non mass. sul punto).
Tale prospettiva, riguardante la natura della domanda del riesame, ad avviso del collegio non può comunque non imporre di tenere conto di tale ontologica caratteristica, che sarebbe invece completamente pretermessa, lo si anticipa, ove si giungesse a ritenere insussistente qualsivoglia onere, per l’interessato, di produzione critica rispetto all’atto impugnato. Riducendosi, altrimenti, l’essenza di tale atto di impugnazione in altro da sé, riconducibile, piuttosto, a mere forme di promovimento di controlli da parte dell’Autorità Giurisdizionale, non distanti, in ragione della posizione di imparzialità e terzietà esercitata dall’organo decisore, quale, in questo caso, il tribunale del riesame, pur con le dovute diversità, da interventi in “autotutela” della Pubblica Amministrazione, ancorché promossi dall’interessato e connotati dalla assenza di obblighi della Amministrazione di attivarsi (cfr. sul tale ultimo punto, Consiglio di Stato Sezione VI – Sentenza 6 aprile 2022, n. 2564).
Così che, in ultima analisi, il procedimento potrebbe ridursi, come sostenuto da certa dottrina, piuttosto che alla fase di impugnazione, a mezzo di controllo che si pone in successione cronologica rispetto ad un precedente provvedimento, del quale condividerebbe ogni potere, contenuto ed effetto.
Che del resto sia essenziale, per l’atto di impugnazione come tale, la presenza di motivi di censura, è stato da ultimo ribadito dal Legislatore con la cd. riforma Orlando ex lege 23 giugno 2017 n. 103, in ordine alla novella dell’art. 581 cod. proc. pen.
In tale quadro, non si vuole mettere in discussione la pec:uliarità, pur ormai riconosciuta e ribadita in dottrina e giurisprudenza, del procedimento cautelare di riesame, bensì si ritiene che la stessa non possa ripercuotersi anche sul profilo
della assenza di oneri di espressa critica dell’atto impugnato, da parte dell’interessato.
Tale considerazione, come anticipato in premessa, non appare preclusa dalle argomentazioni che vengono proposte a supporto della tesi, qui non condivisa, della non necessità, per l’interessato, di presentare apposite deduzioni critiche, potendosi in sostanza limitare alla mera quanto, a questo punto laconica, richiesta di riesame.
Con particolare riferimento alla citazione dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., laddove dispone l’applicazione (anche) della disposizione di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., secondo la quale «il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso», si osserva come tale previsione, ispirata, nella prima parte, ad un chiaro favor libertatis -nel caso in esame, di natura patrimoniale -, espande il potere valutativo e di intervento del giudice in favore dell’interessato, ponendolo oltre ogni eventuale perimetrazione derivante da deduzioni critiche dello stesso; ma ciò non implica né è incompatibile con un onere di motivazione dell’atto di impugnazione e con le conseguenti regole ad esso connesse quanto alla deducibilità (e alla conseguente rilevabilità di vizi), in sede di successivo ricorso in cassazione, di analoghe censure piuttosto che di critiche mai proposte in sede di riesame. In tal senso, ovvero della eccentricità della citata disposizione rispetto allo scopo di valorizzarla a supporto della tesi per cui la istanza di riesame potrebbe anche non essere motivata, depone anche la considerazione per cui non solo “il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati” ma, anche, come appena visto, “può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso”: in altri termini, la natura pienamente devolutiva del giudizio di riesame trascende non solo i limiti segnati dal perimetro delle deduzioni difensive ma anche quelli segnati dagli stessi motivi posti a fondamento del provvedimento impugnato. Così che tale ampiezza del giudizio è semplicemente posta in funzione di un favor di controllo pieno, più ampio di quello pur sempre necessariamente innescato dalle deduzioni a corredo della domanda difensiva, ma non di per sé in grado di rendersi incompatibile con le deduzioni medesime ovvero di rendere le stesse non doverose in capo al soggetto impugnante. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Né soccorre, in tal senso, l’altra disposizione valorizzata a sostegno della tesi della assenza di ogni onere di motivazione dell’atto di impugnazione.
Si fa riferimento all’art. 324, comma 4, cod. proc. pen., il quale stabilirebbe, secondo il predetto orientamento qui criticato, analogamente al corrispondente
art. 309 comma 6 cod. proc. pen. per l’impugnazione delle misure cautelari personali, che la formulazione di motivi è meramente facoltativa, siccome gli stessi «possono» – non debbono – essere enunciati nella richiesta in sede di discussione.
Anche questa previsione pare, infatti, provare troppo rispetto al tema della proposizione necessaria o meno dei motivi di riesame, posto innanzitutto che la “possibilità” della proposizione di motivi contestualmente alla istanza di riesame sta solo a significare, sul piano letterale, che, in deroga a quanto previsto in via generale per i mezzi di impugnazione ex art. 581 comma 1 cod. proc. pen., essi possono essere proposti anche successivamente. Del resto, conferma la lettura di una costruzione espansiva dei tempi entro cui presentare motivi di impugnazione, l’ulteriore susseguente previsione del medesimo comma dell’art. 324 citato, secondo la quale “chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice, del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione”. Si tratta di disposizione, infatti, ch letta pur sempre alla luce di quello che può ritenersi un principio generale in tema di impugnazione, quale la deduzione di motivi critici della stessa, mira più limitatamente a consentire, data la peculiare urgenza della procedura, di presentare nuovi motivi anche in ultima istanza, in occasione della udienza di discussione, piuttosto che entro un termine massimo anteriore alla stessa.
In altri termini, anche la prevista possibilità di presentare, altresì, nuovi moti davanti al giudice del riesame, appare inquadrarsi nella peculiare tempistica del procedimento in esame, così da consentire, sino all’ultimo istante, una tale facoltà, senza tuttavia che tale previsione possa deporre nel senso di consentire la totale assenza di motivi critici. Del resto, e in caso contrario, sarebbe stat altrimenti sufficiente, per il Legislatore, limitarsi a riportare esclusivamente dizione per cui i motivi “possono” essere proposti contestualmente, e quindi anche dopo il deposito della domanda di riesame, posto che tale espressione così interpretata sarebbe stata sufficiente per lasciare indiscriminato spazio alla proposizione, facoltativa, di motivi e in ogni tempo.
Che persista la necessità che la richiesta di riesame sia comunque supportata dalla redazione, in tale fase cautelare, ancorché non contestualmente alla domanda, di motivi di impugnazione, lo si evince del resto anche dalla lettera dell’art. 322 cod. proc. pen., laddove sono disciplinati i soggetti legittimati al impugnazione in esame, prevedendosi che la domanda avverso il decreto di sequestro può essere proposta dell’ «imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione». Anche con riguardo all’appello cautelare questa Corte ha evidenziato che « ai sensi dell’art. 322 – bis c.p.p., sono legittimati a proporre appello il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale
le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione». Con affermazione che peraltro è valevole anche per il giudizio cautelare di riesame, si è altresì aggiunto, nella medesima sentenza sopra citata, che « ..secondo un costante orientamento interpretativo di questa Corte, avuto riguardo alla finalità dell’impugnazione, avente di mira la caducazione del titolo, gli aventi diritto alla restituzione sono coloro che si trovano in una relazione giuridica o di fatto (purché tutelata dal diritto) con la res. Persona avente dirit alla restituzione è, pertanto non chi abbia un qualsiasi interesse alla restituzione, ma soltanto colui che sia titolare di una posizione giuridica autonomamente protetta, coincidente, quindi, con un diritto soggettivo assoluto od anche con un mero rapporto di fatto tutelato da diritto» (Sez. 6, n. 862 del 21/02/2000, COGNOME, Rv. 220570 – 01 e Sez. 6, n. 3775 del 02/11/1994, dep. 1995; anche in motivazione, Sez. 2, n. 43967 del 19/10/2022, COGNOME, Rv. 283990 – 02). Ebbene, tra tali legittimati all’impugnazione cautelare, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, nella misura in cui si prospettino quali terzi interessati, come tali disti dall’indagato, come noto non possono, in via generale (fatte salve le precisazioni operate da questa Corte con riguardo alle pretese delle persone giuridiche proprietarie del bene sottoposto a sequestro ai fini di confisca diretta: v. Sez. 3, n.9709 del 10/10/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 286032 – 02), presentare deduzioni in ordine al fumus del reato ed al periculum in mora, trattandosi di profili non pertinenti direttamente a tali parti private, solo eventualmente presenti nel procedimento penale e come tali non legittimate a dispiegare un mero intervento ad adiuvandum in favore dell’indagato, i cui aspetti di interesse quindi, a partire da quelli inerenti il fumus commissi delicti, non possono che essere affidati alla sua sfera di azione processuale. Si tratta invero di soggetti la cui posizione processuale è nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quellla dell’indagato dell’imputato, i quali, in quanto assoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. “personalissimi”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Al contrario deve dirsi per il terzo interessato che, al pari dei soggetti indica dall’art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ. In tal quadro, appare diffuso e coerente l’indirizzo di questa Corte, che ha più volte precisato che in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e
di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del ben l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indlagato, senza poter contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, COGNOME, Rv. 276700 – 01; Sez. 6, n. 420:37 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268070 – 01; nel medesimo senso, tra le altre, ancorché con riguardo a casi concreti diversi, inerenti la confisca, Sez. 2, n. 53384 del 12/10/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 274242 – 02, per cui, in motivazione, si ritiene che il terzo interessato da un provvedimento di sequestro preventivo o coinvolto nella confisca penale di un bene, non abbia, di massima, titolo né per partecipare al giudizio di merito sul fatto di reato che costituisce il presupposto tanto dell misura cautelare reale che del provvedimento ablativo, né per impugnare le sentenze emesse nel corso del procedimento penale). Ebbene, il fumus commissi delicti e il periculum in mora sono i presupposti che, secondo la tesi qui in discussione, dovrebbero costituire l’oggetto, interamente devoluto al tribunale, su cui il collegio della cautela dovrebbe comunque pronunziarsi pur in assenza di deduzioni dell’interessato. In tale prospettiva, allora, dovendo i soggetti terz interessati limitarsi solo a dedurre la titolarità del bene sequestrato e la lor estraneità rispetto al reato, ovvero profili diversi dal periculum e dal fumus, gli stessi non potrebbero assolutamente astenersi dal proporre deduzioni pertinenti alla loro pretesa restitutoria ed estranee, tuttavia, al predetti requisiti sequestro; così trovando ulteriore conferma il principio, da ritenersi valevole per tutti i legittimati ex art. 323 cod. proc. pen., della necessaria prospettazione di censure impugnatorie. Del resto, anche con riferimento ai casi in cui si ritenga possibile dedurre critiche rispetto al fumus e al periculum in mora, ciò non escluderebbe comunque, l’onere, principale e preliminare rispetto alla deduzione delle censure relative ai presupposti del sequestro, di rappresentare necessariamente e quindi dedurre esplicitamente nell’atto di impugnazione, le ragioni della titolarità del bene in vinculis e della propria buona fede. Smentendo, anche in quest’ultima prospettiva, la tesi della non necessaria deduzione di motivi di impugnazione in sede di riesame. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Diversamente, a seguire l’indirizzo qui non condiviso, tale principio dovrebbe essere limitato solo nei confronti di alcuni dei soggetti legittimati, ex art. 3 cod. proc. pen., alla richiesta di riesame, con esclusione di altri; ma tale articolata distinzione, oltre a non trovare conforto nel principio generale di necessaria motivazione dell’impugnazione, non trova fondamento, come invece sarebbe necessario, quale eccezione alla regola, neppure in una esplicita formulazione derogatoria alla stessa, pur nel quadro della peculiare disciplina del procedimento di riesame.
In altri termini, le suesposte considerazioni letterali e sistematiche delle norme citate, e la considerazione di principi generali in tema di impugnazione,
come tali derogabili solo in presenza di precise e puntuali deroghe, portano a concludere, ad avviso di questo collegio, che non vi è incompatibilità tra la natura interamente devolutiva del giudizio di riesame e la necessità che la relativa richiesta sia comunque supportata da motivi di impugnazione.
Del resto, mentre si rinviene sul piano normativo un principio generale in ordine alla necessaria deduzione di motivi di impugnazione, non può dirsi lo stesso in ordine al tipo di effetto devolutivo conseguente ad un atto di impugnazione, essendo indiscusso che esso possa presentare, secondo le legittime e ragionevoli scelte del Legislatore, carattere parzialmente o totalmente devolutivo. Né è sancita tra i due aspetti una necessaria correlazione o, a seconda della prospettiva privilegiata, incompatibilità.
Nulla invero esclude che, pur in presenza di necessari motivi espressamente dedotti, il tribunale del riesame, ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., espressamente richiamato dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., possa «annullare il provvedimento anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso».
In altri termini, per quanto sinora osservato, nessuna equivalenza sussiste tra la natura interamente devolutiva del giudizio di riesame e la esclusione dell’obbligo di motivare la domanda di riesame, trattandosi di due profili distinti e tra loro pienamente compatibili.
Né appare ragionevolmente concepibile l’ affermazione, reiterata nell’indirizzo qui in discussione, per cui in assenza di ogni motivo il collegio potrebbe allora limitarsi ad una succinta motivazione sui requisiti del sequestro, atteso che ove sussista un obbligo di controllo generale dei presupposti delle misure cautelari reali oltre che personali, tale dovere non può che estrinsecarsi in una piena valutazione e in una altrettanto piena ed articolata motivazione su ogni profilo. Tale ultima affermazione sembra tradire, piuttosto, la difficoltà di conciliare l necessaria deduzione di censure difensive, quale inevitabile parametro, anche qualitativo, su cui poter validamente verificare l’obbligo motivazionale del giudice dell’impugnazione, con la tesi della non necessità delle deduzioni stesse.
Non può quindi che ribadirsi, in conclusione, in conformità con l’indirizzo già richiamato sopra, la necessità, per l’interessato, di corredare la richiesta di riesame con appositi motivi e quindi l’obbligo, per lo stesso, ove proponga ricorso in cassazione, di dedurre motivi corrispondenti alle questioni che siano state già sottoposte al previo vaglio del tribunale di riesame, pena l’inammissibilità della deduzione, siccome nuova.
Del resto, tale impostazione interpretativa non è, come già detto, affatto estranea alle decisioni di questa Corte, tanto più ove si consideri che la stessa ha
già affermato, in tema di motivi addotti a sostegno dell’istanza di riesame avverso il provvedimento impositivo della misura della custodia cautelare in carcere (con affermazione la quale, mutatis mutandis, ben si attaglia anche al tema della verifica di presupposti di misure cautelari reali), che, se è vero che l’art. 309, comma sesto, cod. proc. pen. autorizza l’enunciazione dei motivi in sede di udienza, è anche vero che se il difensore dell’istante, nel procedimento di riesame, dichiari di non voler porre in discussione i gravi indizi di colpevolezza, limitando di fatto le proprie deduzioni sulle esigenze cautelari, si forma il giudicato cautelare sui gravi indizi di colpevolezza. In tal caso, pertanto, la Corte di cassazione non può prendere in esame i motivi di ricorso che attengano a tali indizi (vedi, tra i precedenti già citati sopra, Sez. 6, n. 1008 del 23/02/2000, COGNOME, Rv. 215865).
Le stesse considerazioni, devono valere, in caso inverso, allorché non siano svolti motivi circa la sussistenza o meno delle esigenze cautelari sottese alla misura coercitiva, adottata con il provvedimento, oggetto di impugnativa (in motivazione, tra i precedenti già citati sopra, Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277543 – 01; Sez. 6, n. 1008 del 23/02/2000, COGNOME, Rv. 215865 – 01).
Quanto al secondo motivo, riguardante la carenza di motivazione in ordine al periculum, della ordinanza impugnata, si deve riaffermare quanto sopra osservato, nel senso che si tratta di questione non sollevata in sede di riesame e che come tale non può essere recuperata in questa sede.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che vada dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deve poi essere rigettato il ricorso di COGNOME NOME con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di NOME che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 23/04/2024.