Riesame Sequestro: Annullato per Errore sull’Identità del Bene
L’istituto del riesame sequestro rappresenta una fondamentale garanzia per la difesa, consentendo di sottoporre a un controllo giurisdizionale la legittimità di un vincolo reale apposto su un bene. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza di una corretta valutazione dei presupposti fattuali alla base della decisione, annullando un’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile un ricorso a causa di un palese errore sull’identità dell’oggetto sequestrato. Approfondiamo questa interessante vicenda processuale.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un’indagine per il reato di illecita alienazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.). Un soggetto veniva indagato in relazione a due lettere autografe del XVI secolo, entrambe scritte da un noto cardinale e indirizzate al medesimo vescovo.
Un primo decreto di sequestro, emesso il 2 maggio, riguardava una lettera avente come oggetto una ‘raccomandazione’. Successivamente, il 25 maggio, la polizia giudiziaria sequestrava d’iniziativa un’altra missiva, il cui sequestro veniva convalidato dal Pubblico Ministero il giorno seguente. Quest’ultima lettera, però, aveva un oggetto diverso: le ‘gabelle ecclesiastiche’.
L’indagato proponeva istanza di riesame sequestro avverso quest’ultimo provvedimento. Tuttavia, il Tribunale del riesame, con ordinanza del 2 luglio, dichiarava la richiesta inammissibile. La ragione? Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la lettera del secondo sequestro fosse la stessa del primo, per la quale era già pendente un altro procedimento di riesame. Di conseguenza, concludeva per una ‘mancanza di interesse’ da parte del ricorrente.
L’Ordinanza di Riesame Sequestro e la Decisione della Cassazione
Contro questa decisione l’indagato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l’ingiustizia e la gravosità del provvedimento. Egli sottolineava come la diversità tra le due lettere fosse palese e documentata dagli atti, inclusa la comunicazione della polizia giudiziaria al Pubblico Ministero.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini, esaminando la documentazione allegata, hanno verificato l’errore di fatto in cui era incorso il Tribunale del riesame. Era emerso chiaramente che i beni sequestrati erano due e distinti, sebbene avessero in comune autore, destinatario e anno di redazione. Di fronte a questa evidenza, la premessa su cui si fondava la dichiarazione di inammissibilità è venuta meno.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è lineare e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: una decisione non può basarsi su un presupposto fattuale errato. Il Tribunale del riesame aveva fondato la sua pronuncia di inammissibilità sulla presunta identità tra i due beni, senza però compiere un’adeguata verifica. Questa svista ha compromesso l’intero ragionamento giuridico, portando a negare ingiustamente all’indagato il suo diritto a contestare la legittimità del secondo sequestro.
L’interesse ad agire, che il Tribunale aveva ritenuto insussistente, era invece concreto ed attuale, poiché mirava a ottenere la liberazione di un bene specifico e autonomo rispetto a quello oggetto del primo provvedimento. La Corte ha quindi statuito che l’ordinanza impugnata dovesse essere annullata, proprio perché viziata da questo errore fondamentale.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza e ha rinviato il procedimento al Tribunale del riesame di Firenze per un nuovo giudizio. Il giudice del rinvio avrà ora il compito di valutare nel merito la richiesta dell’indagato, partendo dal corretto presupposto che i beni sequestrati sono due oggetti distinti. Questo caso insegna come l’accuratezza nell’accertamento dei fatti sia un presupposto indispensabile per una giusta decisione e come il ricorso in Cassazione possa essere uno strumento efficace per correggere anche gli errori materiali che minano il diritto di difesa.
Perché il Tribunale del riesame aveva inizialmente dichiarato inammissibile la richiesta?
Il Tribunale aveva dichiarato la richiesta inammissibile per una presunta mancanza di interesse, basandosi sull’errata convinzione che la lettera oggetto del secondo sequestro fosse la stessa già sequestrata in precedenza e per la quale era già pendente un altro ricorso.
Qual è stato l’errore di fatto commesso dal Tribunale?
L’errore è consistito nel non riconoscere che i beni sequestrati erano due lettere distinte e autonome. Sebbene avessero lo stesso autore, destinatario e anno, una trattava di una ‘raccomandazione’ mentre l’altra di ‘gabelle ecclesiastiche’.
Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza di inammissibilità e ha rinviato il caso allo stesso Tribunale del riesame. Quest’ultimo dovrà ora procedere a un nuovo giudizio, verificando l’effettiva autonomia dei beni e pronunciandosi nel merito sulla richiesta di riesame.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2388 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2388 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME FilippoCOGNOME nato a Firenze il 20/11/1972
avverso l’ordinanza del 2/7/2024 del Tribunale del riesame di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2/7/2024, il Tribunale del riesame di Firenze dichiarava inammissibile la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da NOME COGNOME – indagato per il delitto di cui all’art. 518-quater cod. pen. – con riguardo al decreto di convalida di sequestro emesso dal locale Procuratore della Repubblica il 26/5/2024.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME deducendo – con unico motivo la nullità del provvedimento. L’ordinanza sarebbe “ingiusta e gravatoria” per aver ritenuto che la missiva oggetto della richiesta di riesame (sequestrata dalla polizia
giudiziaria il 24/5/2014) fosse la stessa già sequestrata in forza del decreto emesso dal Pubblico Ministero il 2/5/2024 ed oggetto di riesame all’udienza dell’11/6/2024. Le due lettere – entrambe scritte dal cardinale NOME COGNOME ed indirizzate al vescovo di Nocera Umbra, ed entrambe datate 1562 – sarebbero, tuttavia, diverse, avendo ad oggetto, l’una, una “raccomandazione”, e l’altra le “gabelle ecclesiastiche”. Ciò risulterebbe con evidenza dalla comunicazione inviata dalla polizia giudiziaria al Pubblico Ministero il 23/5/2024 su segnalazione del difensore, nonché dalla convalida effettuata il 26/5/2024, con il decreto poi impugnato in questo procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato.
Come già richiamato, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame per mancanza di interesse, sul presupposto che l’atto di impugnazione riguarderebbe la medesima lettera autografa oggetto di un precedente decreto di sequestro, già impugnato innanzi al Tribunale del riesame per l’udienza dell’11/6/2024.
Come verificato da questa Corte sulla base della documentazione allegata al ricorso, tuttavia, le missive sequestrate al COGNOME risulterebbero due, sebbene con medesimo mittente e destinatario, e vergate nello stesso anno: la prima consisterebbe in una lettera di “raccomandazione”, oggetto di un decreto di sequestro del 2/5/2024 già discusso in sede di riesame; l’altra – quella interessata dal presente procedimento – avrebbe ad oggetto “gabelle ecclesiastiche”, sequestrata di iniziativa il 25/5/2024, con convalida il 26/5/2024.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, affinché il Collegio della cautela, verificata l’effettiva autonomia delle res sequestrate, si pronunci nuovamente sulla richiesta ex art. 324 cod. proc. pen.,
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024