Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9447 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9447 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di NOMECOGNOME n. Battipaglia (Sa) 26/08/1993 avverso l’ordinanza n. 607/24 del Tribunale di Salerno del 17/10/2024
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso lette le note scritte depositate dal difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno ha confermato quella con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale ha disposto gli arresti domiciliari nei confron di NOME COGNOME con le accuse provvisorie di concorso in resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110, 337, 61, primo comma, n. 1 cod. pen.) e lesioni aggravate (artt. 582, 585, 61, primo comma, n. 1, cod. pen.) in danno del Car. Sc. NOME COGNOME, libero dal servizio, ma tale qualificatosi al fine di far desistere l’indagato e un complice dall’attuare una condotta di guida (contro il senso di marcia a velocità elevata) gravemente pericolosa per l’incolumità degli utenti della strada.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, che deduce due motivi di censura.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in relazione al principio dell’autonoma valutazione del giudice nonché per omessa valutazione delle argomentazioni difensive.
Il Tribunale di Salerno ha ripreso in maniera acritica e pedante l’ordinanza del G.i.p., così rigettando l’istanza di riesame presentata dall’indagato e non tenendo in considerazione: che questi ha sempre negato di avere udito il Carabiniere qualificarsi come tale; che i testimoni non hanno riferito alcunché in proposito; che neanche il COGNOME ha mai affermato di stare compiendo un atto del proprio ufficio; che non è stata valutata la capacità del ricorrente di partecipare alla presunta aggressione in danno del Carabinieri in forza dei gravi danni fisici riportati per effetti di un pregresso sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto.
2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari.
Non vi è traccia, nelle argomentazioni del Tribunale, di valutazione in ordine all’incapacità dell’indagato di ledere alcuno stanti le sue condizioni di salute l’ordinanza riprendendo acriticamente, anche su tale aspetto, le considerazioni svolte da RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di censura, oltre che intrinsecamente improponibile, è formulato su di un presupposto giuridicamente erroneo.
L’erroneità consiste nel ritenere che l’autonoma valutazione, costituente uno dei requisiti di legittimità per l’applicazione da parte del giudice competente per la cautela (art. 278 cod. proc. pen.) di ogni misura coercitiva ai sensi dell’art. 292, lett. c-bis), cod. proc. pen., valga anche quale criterio di valutazione da parte del Tribunale in sede di riesame che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., è tenuto, invece, unicamente a valutare la ricorrenza di vizi della motivazione ovvero l’assenza o l’apparenza della stessa.
L’ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, infatti, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280603; Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, COGNOME, Rv. 276066).
In tale erronea prospettiva, la difesa del ricorrente confonde la mancata condivisione nel merito delle determinazioni assunte dal Tribunale del riesame, poiché confermative di quelle poste a fondamento dell’ordinanza cautelare genetica, con l’autonoma valutazione che per definizione è insita alla sua pronuncia, la quale interviene a seguito di contraddittorio tra le parti.
Il motivo di censura si rivela, inoltre, inammissibile in quanto declinato esclusivamente in punto di fatto, postulando una ricostruzione degli eventi alternativa rispetto a quella accolta dal Tribunale.
Rimane, infatti, attuale il principio da tempo enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11
del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828) senza possibilità di sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle dei giudici della cautela (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400).
Manifestamente infondato è, invece, il motivo di doglianza concernente le esigenze cautelari.
L’ordinanza cautelare genetica è stata, infatti, emessa a meno di quattro mesi dal fatto di reato nei confronti di un soggetto, come l’indagato, pregiudicato per reati specifici (danneggiamento, violenza privata compendiatasi in tre distinte condotte illecite) a dimostrazione di una acclarata propensione all’uso della violenza, quale esplicatasi nella fattispecie nei confronti di persona offesa tempestivamente qualificatasi Carabiniere, libero dal servizio e in abiti civili, intervenuto al fine di impedire la pericolosa prosecuzione della condotta di guida dell’autovettura a bordo della quale il ricorrente viaggiava (per la configurabilità del reato di resistenza, peraltro, non contestata v. Sez. 6, n. 9691 del 05/02/2003, PM in proc. COGNOME e altro, Rv. 224049).
E’ quanto puntualmente rilevato dal Tribunale in sede di riesame sulla scorta degli elementi indiziari esaminati ed appezzati sulla scorta di argomentazioni insuscettibili di critica dal punto di vista logico.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.