Rientro Spontaneo Evasione: Non Basta Tornare a Casa per Ottenere Sconti di Pena
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale in materia di reati contro l’amministrazione della giustizia: il rientro spontaneo evasione. La decisione chiarisce che, per chi evade dagli arresti domiciliari, il semplice ritorno presso l’abitazione designata non è sufficiente per beneficiare della specifica circostanza attenuante. Questa pronuncia offre importanti spunti di riflessione sulle condizioni necessarie per ottenere una riduzione della pena in caso di evasione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per il reato di evasione. La Corte di Appello di Firenze aveva confermato la sua responsabilità penale, negando sia le circostanze attenuanti generiche sia l’attenuante specifica prevista per chi si pente e rientra spontaneamente dopo l’evasione. L’imputato aveva un passato travagliato: era evaso per ben due volte dagli arresti domiciliari e si era persino reso latitante, dimostrando una chiara tendenza a sottrarsi ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Rientro Spontaneo Evasione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di merito. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi solidi: il primo riguarda il corretto diniego delle attenuanti generiche, mentre il secondo, di maggior interesse giuridico, definisce i contorni applicativi dell’attenuante del rientro spontaneo per chi si trova agli arresti domiciliari.
Le Motivazioni della Sentenza
Analizziamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato i giudici a questa conclusione.
Diniego delle Attenuanti Generiche: I Precedenti del Ricorrente
La Corte ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche fosse pienamente giustificato. I giudici hanno sottolineato come il comportamento dell’imputato – caratterizzato da due evasioni e un periodo di latitanza – rendesse impossibile formulare una ‘prognosi favorevole’ per la concessione della sospensione condizionale della pena. In altre parole, la sua condotta passata dimostrava un’inaffidabilità tale da non meritare alcun beneficio di legge volto a mitigare la sanzione.
L’Errata Interpretazione dell’Attenuante del Rientro Spontaneo Evasione
Il punto centrale della pronuncia riguarda l’interpretazione dell’articolo 385, quarto comma, del codice penale. Questa norma prevede una diminuzione di pena se il colpevole, entro breve tempo dall’evasione, rientra volontariamente nell’istituto penitenziario. Il ricorrente sosteneva che il suo ritorno presso l’abitazione dove scontava gli arresti domiciliari dovesse essere equiparato al rientro in carcere.
La Cassazione ha respinto categoricamente questa tesi. Richiamando un proprio precedente consolidato (Sez. 6, n. 1560/2021), ha affermato che, nel caso di evasione dagli arresti domiciliari, l’attenuante non scatta con il semplice ritorno a casa. È indispensabile, invece, che l’evaso compia un atto di sottomissione all’autorità: deve presentarsi presso un istituto carcerario o consegnarsi a un’autorità (come Polizia o Carabinieri) che abbia l’obbligo di tradurlo in carcere. Il mero ripristino della situazione di fatto precedente all’evasione non è sufficiente a integrare la condotta richiesta dalla norma.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio di diritto fondamentale: la circostanza attenuante del rientro spontaneo non premia un semplice ripensamento, ma un concreto e inequivocabile atto di resa alla giustizia. Per chi evade dagli arresti domiciliari, ciò significa che non basta tornare tra le mura domestiche per sperare in uno sconto di pena. È necessario un gesto attivo che manifesti la volontà di sottomettersi nuovamente al controllo dello Stato, ovvero la consegna a chi può effettivamente ripristinare la misura detentiva in un contesto carcerario. Questa interpretazione rigorosa mira a preservare la serietà delle misure restrittive della libertà personale e a non incentivare comportamenti elusivi.
Tornare a casa dopo essere evasi dagli arresti domiciliari è sufficiente per ottenere l’attenuante del rientro spontaneo?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è sufficiente. Per beneficiare dell’attenuante prevista dall’art. 385, comma 4, c.p., la persona evasa deve presentarsi presso un istituto carcerario o consegnarsi a un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche al ricorrente?
Le attenuanti generiche sono state negate perché il ricorrente era evaso per ben due volte dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto e si era anche reso latitante. Questo comportamento ha impedito una prognosi favorevole per la concessione di benefici come la sospensione condizionale della pena.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione nel caso in esame?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6109 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6109 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIAREGGIO il 14/07/1970
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile perché, a differenza di quel che A vi si deduce, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motiv#1) evidenziando che egli è evaso pe due volte da arresti domicilra -rquali era sottoposto, sino poi a rendersi latitante, sicché, per le stesse ragiork , non è formulabile una prognosi favorevole alla sospensione condizionale della pena;
valutato che correttamene la Corte di appello ha ritenuto che non è configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. /2021, Rv. 280479);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il cj .dente