Rientro Illegale Straniero: Quando la Sanzione Sostitutiva Può Essere Negata
L’ordinamento giuridico italiano prevede sanzioni specifiche per il rientro illegale straniero nel territorio dello Stato dopo un provvedimento di espulsione. Tuttavia, la legge offre anche la possibilità di applicare sanzioni sostitutive, come un nuovo e immediato allontanamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del potere discrezionale del giudice nel concedere tale beneficio, soprattutto in presenza di soggetti con una storia di reiterata illegalità.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un cittadino straniero condannato in primo e secondo grado per il reato di reingresso illegale in Italia, previsto dall’art. 20, comma 14, del D.Lgs. 30/2007. L’imputato aveva fatto ritorno nel territorio nazionale a meno di un anno di distanza dall’esecuzione di un precedente provvedimento di allontanamento.
La difesa aveva presentato ricorso in Cassazione, contestando la decisione della Corte d’Appello di Milano di non applicare la sanzione sostitutiva dell’allontanamento immediato. Secondo il ricorrente, il fatto di essere già stato allontanato in passato costituiva un presupposto del reato stesso e non una ragione valida per negare la sanzione alternativa.
La Decisione della Corte sul Rientro Illegale Straniero
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte territoriale, sottolineando come questa avesse esercitato in modo legittimo e ben motivato il proprio potere discrezionale.
La Suprema Corte ha evidenziato che non esiste un automatismo nella concessione della sanzione sostitutiva. Il giudice di merito ha il compito di valutare la personalità dell’imputato e le circostanze concrete del fatto per decidere se la misura alternativa sia appropriata e sufficientemente deterrente.
Le Motivazioni
Il fulcro della motivazione risiede nella valutazione della condotta complessiva dell’imputato. La Corte d’Appello aveva correttamente sottolineato due elementi cruciali:
1. La Prossimità Temporale: L’imputato era rientrato in Italia a meno di un anno dal precedente allontanamento, dimostrando una palese noncuranza per il monito ricevuto.
2. I Precedenti Penali: Il soggetto era gravato da numerosi precedenti, un fattore che indicava una tendenza a delinquere e una generale refrattarietà alle norme dell’ordinamento.
Sulla base di questi elementi, i giudici hanno concluso che l’imputato manifestava un “incoercibile evidenza del dispregio allarmante” verso le leggi. In un quadro simile, l’esecuzione della precedente espulsione si era rivelata inefficace e il rischio di incorrere in nuove sanzioni penali non era stato un deterrente sufficiente. Pertanto, concedere nuovamente la sanzione sostitutiva dell’allontanamento sarebbe stato inadeguato a prevenire la commissione di ulteriori reati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il precedente allontanamento è sì un presupposto del reato di rientro illegale straniero, ma le circostanze che accompagnano la nuova violazione, unite alla storia criminale del soggetto, sono determinanti per la scelta della sanzione da applicare. Il potere discrezionale del giudice permette di negare benefici, come la sanzione sostitutiva, quando la condotta dell’imputato dimostra una persistente e allarmante ostilità verso l’ordinamento giuridico, rendendo necessaria una risposta sanzionatoria più severa per finalità di deterrenza e difesa sociale.
Perché il ricorso dello straniero è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, poiché la Corte d’Appello aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nel negare la sanzione sostitutiva, basandosi su motivazioni logiche e conformi alla legge.
La sanzione sostitutiva dell’allontanamento immediato è un diritto automatico per chi commette il reato di rientro illegale straniero?
No, non è un diritto automatico. La sua applicazione è soggetta al potere discrezionale del giudice, che deve valutare la personalità del reo, i suoi precedenti e le circostanze specifiche del caso per decidere se tale misura sia adeguata.
Quali elementi ha considerato la Corte per giustificare il diniego della sanzione sostitutiva?
La Corte ha considerato due fattori principali: i numerosi precedenti penali dell’imputato e il fatto che il rientro illegale fosse avvenuto a meno di un anno dal precedente allontanamento. Questi elementi dimostravano un ‘allarmante dispregio’ per la legge, tale da rendere inappropriata una misura non detentiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5315 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5315 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 01/04/1993
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all’art. 20 t comma 14,d. Igs. 30 del 2007;
considerato che il ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte respinto la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva dell’allontanamento immediato dello straniero ex art. 20 comma 14 d. Igs. 30 del 2007 sul presupposto che il Tudor fosse già stato allontanato in passato, elemento che tuttavia costituisce il presupposto della condotta incriminata, è manifestamento infondato;
osservato in proposito che la Corte territoriale, rispondendo al corrispondente motivo di gravame sollevato in appello, ha evidenziato come l’imputato avesse commesso il fatto oggetto dell’imputazione (ovvero il rientro in territorio italiano), meno di un anno di distanza dall’esecuzione del provvedimento di allontanamento avvenuto il 22/10/2018, ed ha sottolineato come il Tudor fosse gravato da numerosi precedenti, deducendo, nell’ambito del potere discrezionale, correttamente e motivatamente esercitato, concessogli dalla norma come fosse “incoercibile l’evidenza del dispregio allarmante da parte del prevenuto rispetto ai monito derivante sia dall’esecuzione dell’espulsione (vanificata nei suoi effetti in breve tempo) sia dal rischio (non sufficientemente deterrente) di incorrere in nuove sanzioni penali”.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024