Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4896 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 4896  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE T-R -1- BtitstAtEDI PESARO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di PESARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette e conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
 Con ordinanza del 16 marzo 2023 il Tribunale di Pesaro, pronunciando in sede di convalida dell’arresto di NOME eseguito il 15 marzo 2023 in relazione al delitto di cui all’art. 13, comma 13, d.gs. 25 luglio 1998, n. 286, non ha convalidato il provvedimento disponendo, contestualmente, la liberazione del predetto, ove non detenuto per altro titolo.
NOME, destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale eseguito in data 11 febbraio 2021, aveva ottenuto un’autorizzazione ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998 per rientrare temporaneamente in Italia dal 6 al 10 marzo 2023 allo scopo di partecipare all’udienza del 7 marzo 2023 in un procedimento penale a suo carico.
In violazione del provvedimento di espulsione e del visto provvisorio del 28 febbraio 2023, si era trattenuto in Italia dove erano presenti i suoi familiari.
Il Tribunale di Pesaro ha ritenuto la descritta condotta non rientrante nella fattispecie di reato contestata, non potendo essere equiparata l’azione di colui che rientra legittimamente nel territorio nazionale ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998 (la cui violazione sarebbe priva di sanzione) a quella sanzionata dall’art. 13, comma 13 cit. / la cui natura permanente non assume rilievo ai fini di interesse.
 Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro eccependo il vizio di violazione della legge processuale segnalando, in primo luogo, come l’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 sanzioni non solo il reingresso illegale nel territorio nazionale, ma anche il rientro effettuato trasgredendo quanto imposto dall’ordine di espulsione e dalle eventuali autorizzazioni amministrative concesse.
A tale proposito ha evidenziato la natura permanente della fattispecie penale che è integrata non solo dal rientro, ma dalla permanenza illegale nel territorio dello Stato, ossia da una condotta antigiuridica volontariamente protratta nel tempo.
Scaduto il termine dell’autorizzazione di cui all’art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998, la situazione che appariva prima facie alla polizia giudiziaria rendeva obbligatorio l’arresto a norma dell’art. 13, comma 13ter, dello stesso d.igs.
 Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Il ricorso è fondato.
2. E’ pacifico l’orientamento secondo cui, in sede di convalida dell’arresto, «il giudice, verificata l’osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell’indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento» (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284596 e numerose conformi precedenti).
Pertanto, il perimetro del giudizio di convalida è limitato, oltre che all’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., alla valutazione della legittimità dell’operato della polizia sulla base del citato parametro di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l’apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, NOME, Rv. 262502).
Non è consentito, pertanto, al giudice chiamato a provvedere sulla convalida, compiere valutazioni che esorbitino i predetti limiti attraverso lo sviluppo di argomentazioni di natura giuridica che comportino la qualificazione della fattispecie di reato asseritamente commessa dall’arrestato.
Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale di Pesaro ha ritenuto non sussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato all’esito di un’esegesi della norma incriminatrice che ne ha negato l’applicabilità per l’insussistenza del fumus commissi delicti in ragione dell’interpretazione congiunta del disposto degli artt. 13, comma 13 e 17 d.lgs. n. 286 del 1998, ritenendo, in particolare, non assistita da sanzione penale la violazione della seconda norma e, pertanto, tale da violare il principio di tassatività della fattispecie penale la contrari interpretazione ( secondo cui la permanenza nel territorio dello Stato in violazione dei limiti dell’autorizzazione concessa ai sensi del citato art. 17 deve ritenersi integrante il reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998.
Tuttavia, con tale operazione, il giudice di merito ha omesso di considerare
la fattispecie alla luce della contraria (parimenti plausibile) interpretazione secondo cui «integra il delitto di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la condotta dello straniero, destinatario dell’ordine di espulsione, che rientri nel territorio dello Stato in forza dell’autorizzazione temporanea per le finalità di cui all’art. 17 d.lgs. citato e vi permanga, anziché fare immediato ritorno nello Stato di provenienza, posto che l’autorizzazione ha la sola funzione di limitare l’efficacia dell’ordine di espulsione fino alla scadenza del termine in essa indicato» (Sez. 1, n. 28297 del 09/05/2023, Gjoni, Rv. 284995).
Ciò dimostra la ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria.
A tale parametro, tenuto conto della situazione che appariva prima facie agli operanti / avrebbe dovuto fermarsi la valutazione del giudice chiamato a pronunciarsi sulla convalida.
Alla luce di quanto esposto discende l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME e, considerata la sussistenza delle condizioni di legge richieste, la convalida dell’arresto di NOME COGNOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e convalida l’arresto di NOME COGNOME.
Così deciso il 03/11/2023