Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20313 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20313 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive depositate nell’interesse dell’imputato, proposto avverso la sentenza del 15 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Milano aveva confermato la decisione impugnata, con cui NOME era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. 25 giugno 1998, n. 286, commesso a Legnano il 2 agosto 2020.
Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell’immediatezza dei fatti dalla Polizia Locale di Legnano, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di NOME, essendo incontroverso che, dopo essere stato espulso dal territorio italiano, venendo accompagnato ad Hammamet con un volo charter, l’imputato rientrava clandestinamente in Italia.
Ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per concedere all’imputato le attenuanti generiche, ex art. 62 -bis cod. pen., che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, correttamente non riscontrate con riferimento alla posizione processuale di COGNOME (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 – 01).
Ritenuto che il provvedimento di espulsione conseguente alla condanna dell’imputato non è stato pronunciato dal Tribunale di Busto Arsizio, che, come correttamente evidenziato a pagina 3 della sentenza impugnata, si limitava a «dare atto che non sussistevano impedimenti ad eseguire nuovamente l’espulsione ordinata dal Prefetto, senza con dò adottare una nuova misura».
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.