Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38172 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38172 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE NUMERO_DOCUMENTO ) nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo lé.annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, dichiarando inammissibile nel resto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna di primo grado che aveva condannato il ricorrente NOME COGNOME alla pena di dieci mesi di reclusione essend n stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 235 cod. pen., accertato ii Ancona il 29 dicembre 2021, perché espulso dal territorio dello Stato, n esecuzione dell’ordinanza n. SIUS 2016/1517 UDS Reggio Emilia e n. SIEP 2015/108 PM Ancona emessa in data 11/05/2016 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Reggio Emilia con la quale gli veniva applicata tale misura di sicurezza, trasgrediva al predetto ordine e veniva sorpreso sul territorio nazionale, con recidiva infraquinquennale ai sensi dell’art. 99 cod. pen.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, tramite rituale minisi:ero difensivo, affidandosi a tre motivi.
Con il primo motivo, il difensore dell’interessato denuncia I – violazione di legge in relazione all’art. 235 cod. pen. e il difetto di motivazio e in relazion all’esatta qualificazione del fatto così come contestato che, come dedotto in sede di ricorso in appello, avrebbe dovuto essere riqualificato secondo l’art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Con il secondo motivo, il difensore dell’interessato denuncia l3 violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e il difetto di motivazione in relazion al suo mancato riconoscimento. La Corte di appello avrebbe dcvuto valutare meglio il “fattore tempo” per poter affermare fondatamente la ‘serialità della condotta contestata”.
Con il terzo motivo, il difensore dell’interessato denuncia la viollzione di legge in relazione all’art. 99 cod. pen. e il difetto di motivazione in relazion all’applicazione della recidiva che non poteva essere considerata “reiterata”.
È stata depositata, prima dell’udienza, una memoria di replica Ile conclusioni del Procuratore generale con la quale si sono ribadite le ragioni alla base del primo motivo.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio e dichiarare inammissibile nel resto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito specificati.
E’ da accogliere il primo motivo di ricorso, infatti, al ricorrente è stat contestato che egli sia rientrato illegittimamente nel territorio italiano – dopo essere stato destinatario di un’ordinanza di espulsione emessa dall’Ufficio di sorveglianza di Reggio Emilia emessa in data 11 maggio 2016, eseguita in data 4 marzo 2019 con volo charter partito dalla frontiera aerea di Palermo destinazione Hammamet (Tunisia) – con violazione del divieto di nuovo ingress ) nel territorio nazionale, entro un certo arco temporale; tale divieto è stato collegato all’ordine di espulsione, come specificato nel capo d’imputazione e chiarito dalla lettura delle sentenze nella parte in cui è stato riportato il fatto che già nel 2014 il AVV_NOTAIO gli avesse ordinato di lasciare il territorio dello Stato, “come previsto dalla direttiv 2008/115/115 CE” .
Da ciò deriva la riqualificazione del fatto, già contestato come art. 235 cod. pen. nella diversa fattispecie di reato di cui all’art. 13, comma 13, 1.Igs. 25 lugli 1998, n. 286.
È da rigettare, invece, il secondo motivo di ricorso relativo denuncia alla denunciata violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e il difetto di motivazione in relazione al suo mancato rìconoscimentoall’imputatøi da GLYPH parte della Corte territoriale la quale ne ha escluso l’applicazione sulla bas ! della ritenuta abitualità nel delinquere desunta dalle reiterate violazioni della medesima indole rispetto a quella qui in esame. Come affermato dalla Corte d’appello, infatti, l’imputato è già stato condannato per la violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio entro il termine stabilito (sentenza del 20/02/2017, divenuta irrevocabile il 14/4/2017) e per la trasgressione dell’ordine di espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato (sentenza del 21/01/2021, divenuta irrevocabile il 08/02/2021). Sulla base di ciò va qui ribadito il principio espresso da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591, secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso alme to due illeciti, oltre quello preso in esame.
Sulla base dell’esistenza dei due precedenti giudicati per reati della medesima indole, specificati al punto precedente, deve essere rig !ttato anche il terzo motivo.
Sulla base delle precedenti considerazioni deriva, qualificato il reato di cui all’art. 235 cod. pen. in quello di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998,
l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giu trattamento sanzionatorio. Rigetto nel resto. izio rispetto al
P.Q.M.
qualificato il reato di cui all’art. 235 cod. pen. in quello di cui all’ rt. 13, com 13, d.lgs. n. 286 del 1998, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punt alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 15/5/2024