Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3288 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3288 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che, con sentenza del 22 marzo 2003, la Corte di appello di Milano ha confermato quella con cui, il 16 novembre 2021, il Tribunale di Como ha dichiarato NOME responsabile del delitto sanzioNOME dall’art. 13 comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, settembre 2011, n. 159, e lo h condanNOME alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, anno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali;
che COGNOME propone, con il ministero dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce violazione legge e vizio di motivazione in ordine alla dedotta insussistenza dell’eleme soggettivo del reato ed alla particolare tenuità del fatto;
che il ricorso verte su motivi manifestamente infondati;
che il ricorrente, invero, è stato tratto a giudizio e condanNOME perché, d essere stato espulso, è rientrato in Italia in violazione del previsto divieto;
che, pacifica la materialità della condotta, la contestazione mossa giudizio di merito e riproposta con il ricorso per cassazione attiene, tra l alla giustificazione offerta (egli, a suo dire, sarebbe occasionalmente entrat Italia, di transito tra il Belgio e la Spagna, al solo scopo di inc fugacemente la fidanzata, in tal modo omaggiandola per il suo compleanno), che i giudici di merito hanno, con motivazione scevra da vizi logici, stimato del t inattendibile anche perché non assistita dal benché minimo riscontro;
che la circostanza allegata non incide, come già debitamente chiarito dal Corte di appello, sulla rilevanza penale del comportamento oggetto di addebito atteso che l’extracomunitario espulso che intenda, in presenza delle condizioni legge, rientrare in Italia è tenuto a richiedere il preventivo e rituale assen autorità italiane (Sez. 1, n. 27918 del 30/09/2020, COGNOME, Rv. 279640; Se 1, n. 6876 del 05/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262347; Sez. 1, n. 265 d 14/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252045);
che il ricorrente ha consapevolmente ritenuto di non seguire il percors ossequioso del dettato normativo ed ha fatto rientro, senza essere autorizza dal paese dal quale era stato espulso;
che la Corte di appello ha, inoltre, chiarito, a smentita della professio buona fede dell’imputato, che egli, presente in Italia sin dal 2015, ha senz’ avuto modo di comprendere il contenuto del decreto di espulsione, nel quale s dava, vieppiù, compiutamente atto del divieto, pluriennale e penalmente sanzioNOME, di reingresso in Italia;
che non dissimili sono i rilievi che devono essere dedicati alla resid censura, afferente al diniego della causa di esclusione della punibilità prev dall’art. 131-bis cod. pen.;
che, in proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità chiarito, nell’interpretazione dell’istituto, che il giudice di merito, chia pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte l peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri riferimento i criteri previsti dall’art. 133, comma 1, cod. pen. – modalità de condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o de pericolo – e, specificamente, indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647);
che, in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto o motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da esclude impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499);
che, nel caso di specie, il giudice di merito ha dato conto delle ragioni connesse soprattutto all’intensità del dolo mostrato rientrando illegalmente Italia a dispetto dell’adozione del provvedimento di espulsione quale misur alternativa alla detenzione irrogatagli per avere egli commesso un grave reato materia di narcotraffico – che lo hanno indotto a ritenere il fatto n particolarmente tenue, rispetto alle quali il ricorrente si pone in un’ottica d confutazione, non idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà o manifes illogicità della motivazione, ed articola contestazioni di tangibile generi direttamente collegate alla versione dei fatti offerta, che si è detto pretestuosa e non veritiera;
che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della caus di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 26/10/2023.