Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48205 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48205 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ragusa del 18/01/2019, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME, in ordine al reato di cui all’art. 13, comma 13, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, per aver fatto rientro nel territorio nazionale, in assenza della speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno, entro il termine di cinque anni dal decreto di espulsione notificatogli il 13/10/2015.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto, tramite il proprio difensore AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione. Col primo motivo di impugnazione, la difesa lamenta violazione dell’art. 13, comma 13, d. Igs. n. 286 del 1998, per esser stato travisato il contenuto del decreto di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO, visto che il provvedimento non conteneva l’ordine di lasciare il territorio nazionale, bensì esclusivamente l’ordine di accompagnamento coattivo dell’espulso alla frontiera, a mezzo della forza pubblica. Col secondo motivo di ricorso, la difesa deduce violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e carenza di motivazione, in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità. La difesa, alla luce dei suddetti motivi, chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
La difesa ha presentato memoria difensiva, formulando nuovi motivi di ricorso e chiedendo la fissazione di pubblica udienza; in particolare, secondo l’auspicio difensivo, dovrebbe dichiararsi ammissibile il ricorso, insistendosi poi nella richiesta di applicazione dell’istituto ex art. 131-bis cod. pen. La difesa, infine chiede l’annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione, per intervenuta prescrizione del reato contestato.
Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
Il primo motivo deduce critiche non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, di contenuto estremamente generico e incentrate sulla denuncia di inesistenti vizi di contraddittorietà o di illogicit Nella sentenza impugnata, al contrario, risulta dettagliatamente analizzato il profilo della sussistenza del contestato reato, in dipendenza del rientro del soggetto in Italia, ad onta del contenuto del precedente decreto di espulsione.
Trattasi, quindi, di censure che sono pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, secondo un corretto argomentare giuridico, dalla Corte territoriale.
Anche la seconda doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte d’appello di Catania ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della condotta tenuta dall’imputato, che ha inciso in maniera significativa sulla lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. La motivazione, quindi, è priva di profili di contraddittorietà o illogicità; la sentenza è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.