Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37400 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Tunisi (Tunisia) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 29/02/2024, emessa in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale di Modena: a) dichiarava NOME COGNOME responsabile dei reati di indebito utilizzo di una carta di debito di cui al capo A) dell’imputazione e di fur della stessa carta di debito (così riqualificato il ‘fatto di cui al capo dell’imputazione); b) ritenute la prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. sulla recidiva, la continuazioge tra i due reati menzionati e quelli giudicati con la sentenza irrevocabilelqaUpatteggiamento” n. 1696/2023 del 22/06/2023 dello stesso Tribunale di Modena e più gravi le violazioni di cui a quest’ultima sentenza, irrogava gli aumenti di pena di un mese di reclusione ed C 20,00 di multa per il reato di cui al capo A) dell’imputazione
di due mesi di reclusione ed C 80,00 di multa per il reato di cui al capo B) dell’imputazione (e, quindi, un aumento complessivo per tali due reati di tre mesi di reclusione ed C 100,00 di multa); c) condannava lo COGNOME alla pena complessiva di un anno e nove mesi di reclusione ed C 500,00 di multa.
Avverso tale sentenza del 29/02/2024 del Tribunale di Modena, ha proposto direttamente ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale «per mancata riduzione della pena ai sensi dell’art. 442 cpp».
Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Modena, nel condannarlo, in esito a giudizio abbreviato, per i reati di cui ai capi A) e B) dell’imputazione, alla pena d tre mesi di reclusione ed C 100,00 di multa a titolo di aumento per la continuazione con i reati già giudicati con la sentenza n. 1696/2023 del 22/06/2023 dello stesso Tribunale di Modena, avrebbe «ome di procedere alla riduzione della pena per la scelta del rito».
L’unico motivo è manifestamente infondato.
3.1. La Corte di cassazione ha chiarito che «la ragione giustificativa della diminuzione di un terzo, sottesa alla previsione normativa di cui al terzo comma dell’art. 442, deve essere individuata nell’intento di accordare un incentivo, o premio, per la scelta del procedimento speciale a prova contratta, o allo stato degli atti, onde è indubbio che la riduzione del trattamento sanzionatorio è subordinata, tassativamente e senza eccezioni, al fatto che la condanna sia intervenuta in un processo svoltosi col rito abbreviato» (così Sez. 1, n. 43024 del 25/09/2003, COGNOME, Rv. 226595-01, in motivazione).
Tale premessa ha consentito di dare una corretta soluzione al problema della diminuzione della pena nell’ipotesi di continuazione esterna riconosciuta in un processo di cognizione celebrato con il rito abbreviato, nel senso che, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbrevia l’aumento irrogato ex art. 81, secondo comma, cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 45505 del 23/04/2014, COGNOME, Rv. 260768-01, riguardante un caso – analogo a quello che viene qui in rilievo – in cui il reato satellite era stato giudicato con il abbreviato, rispetto al reato più grave che era stato giudicato con il rito, anch’esso premiale, del “patteggiamento”; Sez. 5, n. 11874 del 06/10/2000, COGNOME, Rv. 218574-01. Più in generale, si veda: Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, COGNOME, Rv. 273547-01).
3.2. Nel caso in esame, tuttavia, contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente, il Tribunale di Modena non ha affatto «ome di procedere alla riduzione della pena per la scelta del rito».
Lo stesso Tribunale ha infatti espressamente indicato di avere determinato aumenti per la continuazione per i due reati satellite da esso giudicati con abbreviato applicando a tali aumenti la diminuente processuale in questione, co risulta chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata (pag. 6), là do il Tribunale di Modena afferma: a) quanto all’aumento di un mese di reclusione e C 20,00 di multa per il reato di cui al capo “A” dell’imputazione, «tenendo co del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti contestate e della riduzione ex art. 438 ss. c.p.p.»; b) quanto all’aumento di due mesi di reclusione ed C 80,00 di multa per il reato di cui al capo “B” dell’imputazione, «tenendo conto dei medesimi criteri» (corsivo aggiunto).
Ne discende la manifesta infondatezza dell’unico motivo.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. pr pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagame della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 18/09/2024.