Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7765 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7765 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 10/05/1994
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente relatore COGNOME letta la requisitoria in atti del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado del GUP del Tribunale di Palermo che il 17.05.2023, all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato la penale responsabilità di GLYPH NOME COGNOME NOME Emanuele in relazione al reato di cui all’art. GLYPH 116 commi 15 e 17 CDS condannandolo alla pena di mesi due di arresto ed euro 2000,00 di ammenda con la riduzione per il rito.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il difensore, l’imputato, lamentando quanto segue:
2.1 Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della diminuzione della metà della pena irrogata ai sensi dell’art.442 comma 2 cod.proc.pen., così come modificato dalla L. 103/2017. Fa riferimento al fatto che il Giudice di primo grado aveva determinato la pena finale partendo dalla pena base di mesi tre di arresto e 3000,00 euro di ammenda e che erroneamente era stata applicata la riduzione di un terzo anziché della metà Chiede pertanto l’annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena.
Il Procuratore Generale in sede ha concluso con la richiesta di inammissibilità non essendo stato il motivo dedotto in sede di appello.
Il motivo è infondato. Sulla scorta del costante orientamento della Suprema Corte (Sez.U.n.7707 del 31.05.1991,Volpe) può affermarsi che la diminuente per il rito abbreviato ha certamente natura processuale, avendo natura premiale rispetto ad una scelta processuale dell’imputato volta a ridurre i tempi del processo. Ciò nonostante tale scelta ha indubbi riflessi sostanziali perchè incide su “un trattamento penale di favore”, ( Sez.U. n.2977 del 6.03.1992, COGNOME); da ultimo i riflessi sostanziali della diminuente processuale sono stati messi in evidenza anche dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, la quale ha ritenuto che l’art. 442 nella parte in cui concorre a determinare la pena irrogabile, sia da ritenere norma di diritto sostanziale e non processuale, con la conseguente applicazione retroattiva delle eventuali modifiche più favorevoli all’imputato (C.Edu 17.09.2009,COGNOME c.Italia ). Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per non avere la Corte d’appello emendato l’errore in cui era incorso il Tribunale dell’applicare la diminuente del rito abbreviato nella misura di un terzo, piuttosto che della metà, trattandosi della contravvenzione di cui all’art. 116, commi 15 e 17 Cds
Nel caso di specie l’art.442 comma 2 c.p.p. è stato recentemente modificato dalla L.n.103/2017 che ha differenziato l’entità della “riduzione premiale per la
scelta del rito a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione, prevedendo in questo secondo caso la riduzione della metà della pena.
È giurisprudenza consolidata e consacrata nella sentenza delle Sez. U n. 47182 del 31/03/2022 Ud., dep. 13/12/2022, COGNOME, Rv. 283818 quella secondo cui “Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un’ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello)”.
Non è in discussione che con l’appello non era stata devoluta alla corte territoriale il punto concernente la errata misura della riduzione della pena operata dal primo giudice ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen..
Come non è dubbio che si trattasse di censura deducibile, considerato che la sentenza di primo grado era intervenuta il 17 maggio 2023 e quindi ben dopo la modifica del citato art. 442, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103, con la quale, per le contravvenzioni, la riduzione premiale è stata elevata alla metà e che, pertanto, il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto ridurre della metà la pena inflitta; per contro, aveva diminuito la pena base di un terzo, pervenendo a quella di due mesi di arresto e 2.000,00 euro di ammenda.
Con l’atto di appello era stato formulato un secondo motivo, con il quale ci si era doluti del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della eccessività della pena. La estraneità del punto concernente il riconoscimento delle attenuanti generiche a quello attinente alla diminuente premiale è palese (cfr. Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, COGNOME, Rv. 216239).
Orbene, il ricorrente non ha dedotto specificatamente la violazione con i motivi di gravame come risulta dal testo della sentenza di appello e dai motivi di appello in atti.
Al rigetto segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18.02.2025