Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19778 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19778 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 21 giugno 2023 la Corte di Appello di Palermo quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da NOME COGNOME, tesa ad ottenere la riduzione di pena (nella misura di un sesto) prevista dall’art. 442 comma 2 bis (comma inserito dal d.lgs. n.150 del 2022).
1.1 In motivazione si rappresenta che:
la sentenza di condanna cui si riferisce la domanda è stata emessa in data 20 luglio 2022 ed è divenuta irrevocabile, per omessa impugnazione, in data 3 dicembre 2022, dunque ben prima della entrata in vigore della disposizione premiale, introdotta con il d.lgs. n.150 del 2022;
le prime decisioni emesse in sede di legittimità sono nel senso della non retroattività della disposizione in parola.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME NOME. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge. Ali
2.1 Secondo la difesa la modifica legislativa ha natura sostanziale, pur essendo collocata all’interno del codice di rito, e pertanto andrebbe applicata retroattivamente, anche alle scelte di ‘mancata proposizione della impugnazione’ antecedenti rispetto alla data del 30 dicembre 2022 (vigenza della nuova disposizione). Si compie riferimento ai principi di diritto enunciati dalla Corte Edu nel caso COGNOME contro Italia, allo scopo di sostenere la natura sostanziale della nuova disposizione.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di pronunziarsi sul tema, con la decisione Sez. I n. n. 16054 del 10.3.2023, rv 284545 secondo cui la applicabilità della nuova disposizione di cui all’art.442 comma 2 bis cod.proc.pen. si realizza solo lì dove la decisione si condanna emessa in rito abbreviato sia divenuta irrevocabile dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n.150 del 2022, e dunque dopo il 30 dicembre del 2022, senza che da ciò derivi dubbio alcuno di legittimità costituzionale.
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Nella motivazione di tale decisione si è evidenziato che, pur volendosi acceder alla natura ‘sostanziale’ della disposizione (che ricollega un effetto premia mancato esercizio della facoltà di impugnazione) andrebbe in ogni caso applicato il comma 4 dell’art. 2 cod.pen. e, dunque, il limite del giudicato formatosi pr della variazione legislativa: se la disposizione di cui all’art. 442, comma cod. proc. pen., che non è applicabile ai giudizi definiti in data anteriore al entrata in vigore, non si pone in contrasto con l’art. 7 della CEDU, co interpretato dalla Corte di Strasburgo, e quindi non viola l’art. 117, primo comm Cost., deve concludersi per la sua piena legittimità costituzionale anche c riguardo agli artt. 3, 25 e 27 Cost. Opera, in tal caso, la clausola, pure di mag favore, contenuta nell’art. 2, quarto comma, cod. pen. che, nell’assicur l’applicazione della lex mitior anche oltre l’ambito stabilito dalla Convenzione EDU, introduce però il limite del giudicato: «se la legge del tempo in cui fu commesso reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni son favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile» . 047
3.2 Ora, ad avviso del Collegio occorre mantenere fermo il principio espresso i detta decisione, anche in ragione di una ulteriore considerazione.
Il legislatore della riforma Cartabia (d.lgs. n.150 del 2022) ha introdotto comma 2 bis dell’art.442 cod.proc.pen. una nuova forma di premialità, correlata ad un fatto processuale.
Il fatto processuale preso in considerazione dal legislatore è il mancato eserc della facoltà di proporre impugnazione avverso la decisione di condanna, dunque l’accettazione della decisione sfavorevole emessa in rito abbreviato.
L’effetto premiale – indubbiamente di carattere sostanziale – è la riduzione di sesto della pena inflitta nella decisione non impugnata.
3.3 Ciò che rileva, dunque, è che la scelta di non proporre impugnazione (avvers la sentenza emessa in abbreviato) ricada validamente nel periodo di vigenza dell nuova disposizione, anche se la sentenza è stata depositata prima del 30 dicembr 2022, posto che solo nella ipotesi di ‘coesistenza’ della norma di favore e presupposto processuale (la scelta di non impugnare) può dirsi che l’effet premiale sia stato «previsto e voluto» dal soggetto processuale che ne invoc l’effetto. Quando la disposizione di favore non era vigente nessun effetto premia – in caso di mancata impugnazione – poteva rientrare in un range di prevedibilità e, dunque, la scelta processuale è frutto di valutazioni del tutto diverse.
3.4 Non risultano pertinenti – in tale dimensione – ì riferimenti, contenuti nel ricorso, al noto caso COGNOME contro Italia, posto che in tal caso si era lesa (tramite una legge di pretesa interpretazione autentica) la legittima aspettativa di ottenere un trattamento sanzionatorio – più favorevole- correlato ad una norma vigente al momento della proposizione della domanda di abbreviato. Qui invece la norma di favore è di assoluta novità ed è correlata al mancato esercizio della facoltà di impugnazione, sicchè al momento in cui è stata operata la scelta del rito abbreviato (e anche al momento della decisione, nel caso in esame) non vi era alcuna aspettativa da tutelare in tal senso.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14 febbraio 2024
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