Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4319 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4319 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BUSSOLENGO il 15/12/1974
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Liúditià iVPubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo GLYPH -e-( vi ~6 M ;{ 2 ‘24,6 {2
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Brescia, accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore generale, ha riformato l pronuncia resa / in esito a giudizio abbreviat9 dal Tribunale di Brescia e, esclus le contestate aggravanti e riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 n. pen., stimata equivalente alla recidiva, ha condannato COGNOME Franco alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell’imputato che articola due motivi con cui rispettivamente deduce:
2.1. GLYPH Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 442 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale condannato l’imp senza applicare la riduzione prevista per il rito abbreviato;
2.2. GLYPH Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ~itrne, nonché vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuan generiche.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamen senza rinvio della statuizione in ordine alla mancata riduzione della pena per il e la rideterminazione della pena stessa nella misura ritenuta dal provvediment impugnato con detrazione di un terzo; rigetto nel resto.
In data 27/10/2023, è pervenuta memoria del difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME Meritevole di accoglimento è unicamente il primo motivo, dovendo rigettarsi nel resto il ricorso perché infondato.
Quanto al primo motivo: il Collegio – rilevato che ( dal verbale dell’udienza svoltasi innanzi al Tribunale di Brescia in data 11/10/21,, risulta che il dife dell’imputato, munito di procura speciale, avesse fatto richiesta di procedersi rito abbreviato – osserva che la Corte territoriale ha erroneamente computato pena detentiva, giacché ha mancato di applicare la riduzione prevista dall’art. del codice di rito.
Quanto al secondo motivo: la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di applicare la contestata recidiva – s
equivalente alla riconosciuta attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. – l ha affermato che i numerosi precedenti penali «portano ad individuare il fatto p
cui si procede quale logica e “naturale” evoluzione (ed espressione) del s passato criminale, valendo certamente a connotarlo in termini di maggiore
colpevolezza e pericolosità; il reato per cui si sta procedendo appare… s espressione della medesima “devianza” già denotata dal prevenuto in occasione
dei precedenti reati ed è perciò sicura manifestazione di t4
una più allarmante capacità a delinquere (e pericolosità sociale)…».
Con riguardo poi al mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata – dopo aver correttamente premesso
che le stesse non vanno intese come oggetto di una “benevola concessione” da parte del giudice e che il loro riconoscimento non costituisce un diritto in ass
di elementi negativi, derivando, per contro, dall’esistenza di elementi suscett di concreto e positivo apprezzamento (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME
COGNOME, Rv. 283489;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986) – ha sostenuto che, nel caso di specie, oltre alla presenza di «numerosissim precedenti specifici, non è stato possibile rilevare alcun dato valorizzabile senso, in quanto l’ammissione della propria responsabilità da parte dell’imput non è apparsa sintomatica di resipiscenza, essendo intervenuta quando già erano stati raccolti elementi di accusa a fronte dei quali egli ben difficilmente av potuto negarla con un minimo di ragionevolezza.
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvi limitatamente all’omessa applicazione della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen., con conseguente rideterminazione della pena in mesi quattro di reclusion ed euro duecento di multa. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della diminuente ex art. 442 c.p.p., con conseguente rideterminazione della pena in mesi quattro di reclusione ed curo duecento d multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 29 novembre 2023
Il Consigliere estensore