Riduzione Pena Rito Abbreviato: Quando la Cassazione Corregge un Errore di Calcolo
La scelta del rito abbreviato comporta un beneficio fondamentale per l’imputato: la garanzia di una riduzione di un terzo della pena in caso di condanna. Questo non è un favore discrezionale del giudice, ma un diritto previsto dalla legge. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, intervenendo per correggere una svista di una Corte d’Appello che aveva ‘dimenticato’ di applicare tale riduzione. Analizziamo insieme il caso.
I Fatti di Causa
Un cittadino straniero veniva processato per due reati: uso di un documento falso (una patente di guida nigeriana contraffatta) e guida senza patente. Il Tribunale di primo grado lo condannava per entrambi i capi d’imputazione.
In appello, la situazione cambiava parzialmente. La Corte d’Appello assolveva l’imputato dal reato di guida senza patente, poiché nel frattempo il fatto era stato depenalizzato e non costituiva più reato. Confermava, invece, la condanna per l’uso dell’atto falso. Nel ricalcolare la pena per il reato residuo, la Corte partiva da una pena base di sei mesi, la riduceva di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, arrivando a una condanna finale di quattro mesi di reclusione. In questo calcolo, però, veniva commesso un errore cruciale.
Il Ricorso in Cassazione: un Errore di Calcolo
Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico, ma decisivo, motivo: la violazione di legge per la mancata applicazione della riduzione pena rito abbreviato. L’imputato, infatti, aveva scelto questo rito speciale fin dal primo grado di giudizio, maturando così il diritto allo sconto di un terzo sulla pena finale. La Corte d’Appello, pur avendo ridotto la pena per le attenuanti generiche, aveva omesso di applicare l’ulteriore e obbligatoria riduzione prevista dall’art. 442 del codice di procedura penale.
La Decisione della Suprema Corte e la Riduzione Pena Rito Abbreviato
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso pienamente fondato. Gli Ermellini hanno constatato che l’errore era evidente e consisteva in una palese violazione di una norma procedurale che garantisce un diritto all’imputato.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è lineare e ineccepibile. La riduzione della pena di un terzo per chi sceglie il rito abbreviato non è soggetta a discrezionalità giudiziale, ma è un’applicazione automatica prevista dalla legge. La Corte d’Appello, omettendo tale passaggio nel suo calcolo, ha violato la legge e, paradossalmente, è andata contro la sua stessa intenzione, dichiarata in motivazione, di voler contenere la pena nei minimi edittali.
Sulla base dell’art. 620, lett. l), del codice di procedura penale, la Cassazione ha ritenuto di poter correggere direttamente l’errore senza bisogno di un nuovo processo d’appello (annullamento senza rinvio), poiché non erano necessarie ulteriori valutazioni di merito. La Corte ha quindi preso la pena calcolata dalla Corte d’Appello (quattro mesi) e vi ha applicato la riduzione di un terzo che era stata dimenticata.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena finale in due mesi e venti giorni di reclusione. Questa pronuncia serve come importante promemoria: le garanzie procedurali, come la riduzione pena rito abbreviato, sono pilastri del giusto processo e la loro applicazione deve essere scrupolosa. Un errore di calcolo può sembrare un dettaglio, ma incide direttamente sulla libertà personale e deve essere corretto in ogni sede, se necessario fino all’ultimo grado di giudizio.
Per quale motivo la sentenza della Corte d’Appello è stata impugnata?
La sentenza è stata impugnata perché i giudici d’appello, nel calcolare la pena finale, hanno omesso di applicare la riduzione di un terzo prevista per legge a seguito della scelta del rito abbreviato da parte dell’imputato.
Come ha risolto il caso la Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha annullato la sentenza limitatamente alla parte sul calcolo della pena e, senza rinviare il caso a un altro giudice, ha ricalcolato direttamente la condanna applicando la riduzione di un terzo che era stata omessa.
Qual è stata la pena finale stabilita dalla Cassazione?
La pena, originariamente fissata in quattro mesi di reclusione dalla Corte d’Appello, è stata ridotta dalla Cassazione a due mesi e venti giorni di reclusione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 35937 Anno 2019
Penale Sent. Sez. F Num. 35937 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/08/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENIN CITY( NIGERIA) il 01/01/1980
avverso la sentenza del 12/10/2018 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e ii ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio e la rideterminazione della pena in mesi 2, giorni 20 di reclusione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, datato 12.10.2018, la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 7.11.2013, ha assolto NOME dal reato di guida senza patente (mai conseguita, secondo il capo B della contestazione), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, eliminando la relativa pena e, pertanto, ha rideterminato in mesi quattro di reclusione, concesse le generiche, la sanzione per il residuo capo A (uso di atto falso, consistito nell’aver mostrato la patente di guida nazionale nigeriana falsa alla Polizia Municipale di Torino recante la sua fotografia, con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di conseguire l’impunità dal reato di cui al capo B).
2. Avverso il provvedimento citato propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore, avv. COGNOME deducendo un unico motivo con cui lamenta violazione di legge per la mancata riduzione, ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., della pena inflitta dalla Corte d’Appello per il residuo reato in relazione al quale è stata confermata la condanna.
Il giudice d’appello ha ridotto di un terzo la pena base rivalutata in sei mesi di reclusione solo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dimenticando l’ulteriore riduzione di un terzo dovuta in seguito all’adesione al rito abbreviato in primo grado.
In tal modo, oltre alla violazione di legge, si è anche contraddetta la volontà di contenere la pena nei minimi edittali, espressamente indicata in motivazione dagli stessi giudici di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Effettivamente andava applicata la riduzione per il rito abbreviato, cui l’imputato ha aderito in primo grado ed in ragione del quale la sanzione era stata già ridotta nella corrispondente misura dal Tribunale di Torino.
Alla rideterminazione della pena può procedere questa Corte di legittimità ai sensi dell’art. 620, lett. I, cod. proc. pen., riducendo di un ulteriore terzo la pena di quat mesi di reclusione, con computo finale pari a mesi due e giorni venti di reclusione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi due e giorni venti di reclusione.